Art. 11 
 
                      Disposizioni transitorie 
 
  1. I comandanti, gli ufficiali, i comuni ed  ogni  altro  personale
impiegato sulle navi non soggette all'applicazione del codice IGF, ma
che  utilizzano  GNL  o  altro  combustibile  con  basso   punto   di
infiammabilita' come definiti nel codice IGF, gia' in esercizio  alla
data di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  conseguono  le
certificazioni di cui agli articoli 3 e 4 entro il 30 giugno 2019. 
  Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
    Roma, 16 novembre 2017 
 
                                       Il Comandante generale: Melone