Art. 11 Disposizioni transitorie 1. I comandanti, gli ufficiali, i comuni ed ogni altro personale impiegato sulle navi non soggette all'applicazione del codice IGF, ma che utilizzano GNL o altro combustibile con basso punto di infiammabilita' come definiti nel codice IGF, gia' in esercizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, conseguono le certificazioni di cui agli articoli 3 e 4 entro il 30 giugno 2019. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 16 novembre 2017 Il Comandante generale: Melone