Art. 2 Campo di applicazione 1. Il presente decreto si applica: a) ai comandanti, agli ufficiali, ai comuni e ad ogni altro personale che presta servizio a bordo di navi soggette all'applicazione del codice IGF; b) ai comandanti, agli ufficiali, ai comuni e ad ogni altro personale che presta servizio a bordo di navi non soggette all'applicazione del predetto codice ma che utilizzano GNL o altri combustibili con basso punto di infiammabilita' come definiti nel codice IGF. 2. Prima di essere destinati a specifici compiti a bordo di una nave soggetta al presente decreto, tutti i marittimi devono ricevere una formazione adeguata in relazione alle loro capacita', compiti e responsabilita'. 3. Tutti i marittimi che prestano servizio a bordo di una nave soggetta al presente decreto, devono ricevere una appropriata e specifica familiarizzazione alla nave e alle sue caratteristiche, attrezzature, installazioni, equipaggiamenti e alle procedure pertinenti e rilevanti in relazione ai loro compiti e responsabilita' in condizioni di normalita' e di emergenza come specificato alla regola I/14, paragrafo 1.5 dell'annesso alla Convenzione STCW'78 nella sua versione aggiornata e all'art. 15 del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71.