Art. 2 
 
                        Campo di applicazione 
 
  1. Il presente decreto si applica: 
    a) ai comandanti, agli ufficiali,  ai  comuni  e  ad  ogni  altro
personale  che   presta   servizio   a   bordo   di   navi   soggette
all'applicazione del codice IGF; 
    b) ai comandanti, agli ufficiali,  ai  comuni  e  ad  ogni  altro
personale  che  presta  servizio  a  bordo  di  navi   non   soggette
all'applicazione del predetto codice ma che utilizzano  GNL  o  altri
combustibili con basso punto di  infiammabilita'  come  definiti  nel
codice IGF. 
  2. Prima di essere destinati a specifici compiti  a  bordo  di  una
nave soggetta al presente decreto, tutti i marittimi devono  ricevere
una formazione adeguata in relazione alle loro capacita',  compiti  e
responsabilita'. 
  3. Tutti i marittimi che prestano servizio  a  bordo  di  una  nave
soggetta al presente  decreto,  devono  ricevere  una  appropriata  e
specifica familiarizzazione alla nave  e  alle  sue  caratteristiche,
attrezzature,  installazioni,  equipaggiamenti   e   alle   procedure
pertinenti e rilevanti in relazione ai loro compiti e responsabilita'
in condizioni di normalita' e  di  emergenza  come  specificato  alla
regola I/14, paragrafo  1.5  dell'annesso  alla  Convenzione  STCW'78
nella sua versione aggiornata e all'art. 15 del  decreto  legislativo
12 maggio 2015, n. 71.