Art. 5 
 
              Organizzazione dell'addestramento di base 
 
  1. Il corso di addestramento di base di  cui  all'art.  3,  ha  una
durata non inferiore alle 24 ore, articolate in tre giorni, di cui  6
ore per lo svolgimento dell'attivita' pratica. 
  2. Al corso possono essere ammessi i marittimi di cui  all'art.  3,
comma 1, in numero non superiore a 20 e, comunque, non  superiore  al
numero massimo ammissibile in base alle dimensioni dell'aula  a  tale
scopo autorizzata, al numero degli istruttori  e  delle  attrezzature
disponibili. 
  3. Il corso e' svolto da istituti,  enti  o  societa'  riconosciuti
idonei dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  -  Comando
generale del Corpo delle capitanerie di porto, secondo  il  programma
contenuto nell'allegato A del presente decreto. 
  4. Ai fini del riconoscimento di idoneita' di cui al comma  3,  gli
istituti, enti o societa', fermo restando ogni altra  autorizzazione,
nulla  osta  o  altro  documento  autorizzativo  previsto  da   altre
Amministrazioni nel rispetto delle norme di legge in  vigore,  devono
essere dotati di strutture,  equipaggiamenti  e  materiale  didattico
conformi a quelli di cui all'allegato B al presente decreto e  devono
stabilire, documentare, attuare e  mantenere  attivo  un  sistema  di
gestione della qualita', conforme ai  requisiti  di  cui  alla  norma
UNI/EN/ISO  9001,  che  identifichi  tra   l'altro,   gli   obiettivi
dell'addestramento, i livelli di cognizione, di  apprendimento  e  di
capacita' professionale da conseguire. 
  5. La consistenza del corpo istruttori ed i  requisiti  d'idoneita'
di ogni istruttore, sulla base dei profili professionali di  ciascuno
di essi, e' stabilita secondo i criteri indicati nell'allegato  C  al
presente decreto.