Art. 7 Accertamento delle competenze e rilascio dell'attestato per l'addestramento di base 1. Al completamento del corso di addestramento di base, ogni candidato sostiene un esame, consistente in una prova teorico-pratica, che verra' svolto al termine del corso stesso, dinanzi ad una commissione presieduta da un ufficiale ovvero da un sottufficiale del ruolo marescialli appartenente al Corpo delle capitanerie di porto e da due membri costituiti dal direttore del corso e da un istruttore che svolge anche le funzioni di segretario. 2. L'esame di cui al comma 1., relativo agli argomenti indicati nell'allegato A, si articola in una prova scritta (test di 30 domande a risposta multipla con cinque differenti ipotesi di risposta), della durata non superiore a 60 minuti, ed una prova pratica nella quale il candidato dovra' dimostrare di aver acquisito l'abilita' pratica, nello svolgimento di compiti di sicurezza relativi all'utilizzo di gas quale combustibile di bordo e per interventi nei casi di emergenza. Per la prova scritta, ad ogni risposta esatta e' assegnato un punto e la prova si intende superata se si raggiunge il punteggio minimo di 21 (21/30). Per la prova pratica, il giudizio di valutazione sara' espresso secondo la scala tassonomica riportata in allegato D e si intende superata se si raggiunge il giudizio di sufficiente (voto nella scala numerica 6). L'esame e' superato se entrambe le prove avranno esito favorevole. 3. Al candidato che supera l'esame, e' rilasciato un attestato, secondo il modello indicato nell'allegato E del presente decreto.