Art. 7 
 
              Accertamento delle competenze e rilascio 
             dell'attestato per l'addestramento di base 
 
  1. Al completamento  del  corso  di  addestramento  di  base,  ogni
candidato   sostiene   un   esame,   consistente   in    una    prova
teorico-pratica, che verra'  svolto  al  termine  del  corso  stesso,
dinanzi ad una commissione presieduta da un ufficiale  ovvero  da  un
sottufficiale del  ruolo  marescialli  appartenente  al  Corpo  delle
capitanerie di porto e da due membri  costituiti  dal  direttore  del
corso e da un istruttore che svolge anche le funzioni di segretario. 
  2. L'esame di cui al comma 1.,  relativo  agli  argomenti  indicati
nell'allegato A, si articola in una prova scritta (test di 30 domande
a risposta multipla con cinque differenti ipotesi di risposta), della
durata non superiore a 60 minuti, ed una prova pratica nella quale il
candidato dovra' dimostrare di  aver  acquisito  l'abilita'  pratica,
nello svolgimento di compiti di sicurezza  relativi  all'utilizzo  di
gas quale  combustibile  di  bordo  e  per  interventi  nei  casi  di
emergenza. 
  Per la prova scritta, ad ogni risposta esatta e' assegnato un punto
e la prova si intende superata se si raggiunge il punteggio minimo di
21 (21/30). Per la prova pratica, il giudizio  di  valutazione  sara'
espresso secondo la scala tassonomica riportata in allegato  D  e  si
intende superata se si raggiunge il  giudizio  di  sufficiente  (voto
nella scala numerica 6). L'esame e' superato  se  entrambe  le  prove
avranno esito favorevole. 
  3. Al candidato che supera l'esame,  e'  rilasciato  un  attestato,
secondo il modello indicato nell'allegato E del presente decreto.