Art. 8 
 
              Accertamento delle competenze e rilascio 
             dell'attestato per l'addestramento avanzato 
 
  1. Al completamento  del  corso  di  addestramento  avanzato,  ogni
candidato   sostiene   un   esame,   consistente   in    una    prova
teorico-pratica, che verra'  svolto  al  termine  del  corso  stesso,
dinanzi ad una commissione presieduta da un ufficiale  ovvero  da  un
sottufficiale del  ruolo  marescialli  appartenente  al  Corpo  delle
capitanerie di porto e da due membri  costituiti  dal  direttore  del
corso e da un istruttore che svolge anche le funzioni di segretario. 
  2. L'esame di cui al comma 1.,  relativo  agli  argomenti  indicati
nell'allegato A1, si articola  in  una  prova  scritta  (test  di  30
domande  a  risposta  multipla  con  cinque  differenti  ipotesi   di
risposta), della durata non superiore  a  60  minuti,  ed  una  prova
pratica nella quale il candidato dovra' dimostrare di aver  acquisito
l'abilita' pratica, nello  svolgimento  delle  operazioni  d'imbarco,
stoccaggio, utilizzo di gas come combustibile e dei relativi  sistemi
di buncheraggio. Per la prova scritta, ad  ogni  risposta  esatta  e'
assegnato un punto e la prova si intende superata se si raggiunge  il
punteggio minimo di 21 (21/30). Per la prova pratica, il giudizio  di
valutazione sara' espresso secondo la scala tassonomica riportata  in
allegato D e si intende superata  se  si  raggiunge  il  giudizio  di
sufficiente (voto nella scala numerica 6).  L'esame  e'  superato  se
entrambe le prove avranno esito favorevole. 
  3. Al candidato che supera l'esame,  e'  rilasciato  un  attestato,
secondo il modello indicato nell'allegato F del presente decreto.