Art. 9 
 
          Rilascio del certificato di addestramento di base 
             e avanzato e mantenimento delle competenze 
 
  1. Il certificato di addestramento di  base,  come  da  modello  in
allegato G, e il  certificato  di  addestramento  avanzato,  come  da
modello in allegato H, e' rilasciato dall'Ufficio di  iscrizione  del
marittimo  previa  acquisizione  dell'attestato  di  superamento  del
relativo corso nonche' della verifica dei requisiti richiesti. 
  2. I certificati di cui al comma 1, hanno validita' quinquennale. 
  3.  Per  ottenere  il  rinnovo,  entro  la  data  di  scadenza  del
certificato occorre  dimostrare  di  aver  mantenuto  il  livello  di
addestramento richiesto, mediante: 
    a) la frequenza di un corso di aggiornamento (refresher training)
secondo le modalita' di cui al successivo art. 10; oppure 
    b) aver effettuato almeno tre mesi di  navigazione  negli  ultimi
cinque anni su una o piu' delle seguenti tipologie di navi: 
      navi soggette al codice IGF; 
      navi cisterna che trasportano come carico combustibili previsti
dal codice IGF; 
      navi che usano gas  o  altro  combustibile  a  basso  punto  di
infiammabilita' per la propulsione. 
  4.  Il  rinnovo  del  certificato  e'  effettuato  dall'Ufficio  di
iscrizione del marittimo: 
    a) nel caso di cui al punto 3 lettera a)  mediante  l'annotazione
sul retro del  certificato  di  addestramento  di  base  o  avanzato,
dell'estensione  di  validita'  di  ulteriori  cinque  anni,   previa
acquisizione    di    copia    dell'attestato    di     aggiornamento
dell'addestramento (refresher training) come da  modello  allegato  M
per il base e P per l'avanzato; 
    b) nel caso di cui al punto  3  lettera  b)  mediante  l'evidenza
documentale che attesti il periodo di navigazione.