Art. 9 Rilascio del certificato di addestramento di base e avanzato e mantenimento delle competenze 1. Il certificato di addestramento di base, come da modello in allegato G, e il certificato di addestramento avanzato, come da modello in allegato H, e' rilasciato dall'Ufficio di iscrizione del marittimo previa acquisizione dell'attestato di superamento del relativo corso nonche' della verifica dei requisiti richiesti. 2. I certificati di cui al comma 1, hanno validita' quinquennale. 3. Per ottenere il rinnovo, entro la data di scadenza del certificato occorre dimostrare di aver mantenuto il livello di addestramento richiesto, mediante: a) la frequenza di un corso di aggiornamento (refresher training) secondo le modalita' di cui al successivo art. 10; oppure b) aver effettuato almeno tre mesi di navigazione negli ultimi cinque anni su una o piu' delle seguenti tipologie di navi: navi soggette al codice IGF; navi cisterna che trasportano come carico combustibili previsti dal codice IGF; navi che usano gas o altro combustibile a basso punto di infiammabilita' per la propulsione. 4. Il rinnovo del certificato e' effettuato dall'Ufficio di iscrizione del marittimo: a) nel caso di cui al punto 3 lettera a) mediante l'annotazione sul retro del certificato di addestramento di base o avanzato, dell'estensione di validita' di ulteriori cinque anni, previa acquisizione di copia dell'attestato di aggiornamento dell'addestramento (refresher training) come da modello allegato M per il base e P per l'avanzato; b) nel caso di cui al punto 3 lettera b) mediante l'evidenza documentale che attesti il periodo di navigazione.