Art. 2 
 
Disposizioni concernenti la gestione operativa e la  donazione  delle
  attrezzature per il soccorso e l'assistenza alla popolazione 
  1.  Il  Dipartimento  della  protezione  civile  utilizza,  in  via
d'urgenza e ove necessario, polizze assicurative  gia'  stipulate  al
fine di garantire idonea copertura al personale dipendente di cui  al
comma 2 dell'art. 1 del presente provvedimento. 
  2. Il personale del Dipartimento della protezione civile di cui  al
comma 1 e' autorizzato, ove necessario, ad  utilizzare  la  carta  di
credito  dipartimentale,  ai  sensi  dell'art.  28  del  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri del  22  novembre  2010  e  del
decreto del Capo del Dipartimento  della  protezione  civile  del  12
settembre 2012 n. 4499 di rep., per far fronte  a  spese  urgenti  ed
impreviste connesse ad acquisti di beni e servizi, anche  in  assenza
della prescritta previa autorizzazione. 
  3. Al  fine  di  garantire  la  prosecuzione,  senza  soluzione  di
continuita', dell'attivita' di assistenza  alla  popolazione  colpita
dall'evento  sismico  di  cui  in  premessa,  il  Dipartimento  della
Protezione civile dona, in favore della popolazione della  Repubblica
islamica dell'Iran e della Repubblica d'Iraq, con le modalita' di cui
al comma 4, le tende autostabili di cui al comma 2 dell'art.  1,  per
il reintegro delle quali si provvede a valere sulle  risorse  di  cui
all'art. 5. 
  4. Il Dipartimento della protezione civile provvede alla  donazione
dei beni di cui al comma 3 al Governo regionale del Kurdistan per  il
tramite del Consolato d'Italia in Iraq, il quale riceve formalmente i
beni consegnati dal  responsabile  della  squadra  operativa  di  cui
all'art. 1, comma 2, previa sottoscrizione di apposito verbale.