Art. 2 Disposizioni concernenti la gestione operativa e la donazione delle attrezzature per il soccorso e l'assistenza alla popolazione 1. Il Dipartimento della protezione civile utilizza, in via d'urgenza e ove necessario, polizze assicurative gia' stipulate al fine di garantire idonea copertura al personale dipendente di cui al comma 2 dell'art. 1 del presente provvedimento. 2. Il personale del Dipartimento della protezione civile di cui al comma 1 e' autorizzato, ove necessario, ad utilizzare la carta di credito dipartimentale, ai sensi dell'art. 28 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 novembre 2010 e del decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile del 12 settembre 2012 n. 4499 di rep., per far fronte a spese urgenti ed impreviste connesse ad acquisti di beni e servizi, anche in assenza della prescritta previa autorizzazione. 3. Al fine di garantire la prosecuzione, senza soluzione di continuita', dell'attivita' di assistenza alla popolazione colpita dall'evento sismico di cui in premessa, il Dipartimento della Protezione civile dona, in favore della popolazione della Repubblica islamica dell'Iran e della Repubblica d'Iraq, con le modalita' di cui al comma 4, le tende autostabili di cui al comma 2 dell'art. 1, per il reintegro delle quali si provvede a valere sulle risorse di cui all'art. 5. 4. Il Dipartimento della protezione civile provvede alla donazione dei beni di cui al comma 3 al Governo regionale del Kurdistan per il tramite del Consolato d'Italia in Iraq, il quale riceve formalmente i beni consegnati dal responsabile della squadra operativa di cui all'art. 1, comma 2, previa sottoscrizione di apposito verbale.