Art. 3 Disposizioni finalizzate a garantire il pronto ed efficace concorso negli interventi di soccorso ed assistenza 1. Al personale non dirigenziale del Dipartimento della protezione civile impiegato sul territorio colpito dall'evento calamitoso di cui in premessa, puo' essere autorizzata la corresponsione, in deroga alla contrattazione collettiva nazionale di comparto, di una speciale indennita' operativa omnicomprensiva, con la sola esclusione del trattamento di missione, forfettariamente parametrata su base mensile a 300 ore di straordinario festivo e notturno, commisurata ai giorni di effettivo impiego. 2. Al personale non dirigenziale del Dipartimento della protezione civile impiegato nelle attivita' di cui alla presente ordinanza sul territorio nazionale, anche con compiti di supporto, puo' essere autorizzata la corresponsione, nel limite massimo complessivo di 30 ore mensili pro-capite, di compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente rese, oltre i limiti ordinariamente previsti, fino alla conclusione delle attivita' operative di cui al comma 1. 3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si provvede a valere sulle risorse di cui all'art. 5 della presente ordinanza.