Art. 3 
 
Disposizioni finalizzate a garantire il pronto ed  efficace  concorso
  negli interventi di soccorso ed assistenza 
  1. Al personale non dirigenziale del Dipartimento della  protezione
civile impiegato sul territorio colpito dall'evento calamitoso di cui
in premessa, puo' essere autorizzata  la  corresponsione,  in  deroga
alla contrattazione collettiva nazionale di comparto, di una speciale
indennita' operativa omnicomprensiva,  con  la  sola  esclusione  del
trattamento di missione, forfettariamente parametrata su base mensile
a 300 ore di straordinario festivo e notturno, commisurata ai  giorni
di effettivo impiego. 
  2. Al personale non dirigenziale del Dipartimento della  protezione
civile impiegato nelle attivita' di cui alla presente  ordinanza  sul
territorio nazionale, anche con  compiti  di  supporto,  puo'  essere
autorizzata la corresponsione, nel limite massimo complessivo  di  30
ore  mensili  pro-capite,  di  compensi  per  prestazioni  di  lavoro
straordinario effettivamente  rese,  oltre  i  limiti  ordinariamente
previsti, fino alla conclusione delle attivita' operative di  cui  al
comma 1. 
  3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo  si
provvede a valere sulle risorse di  cui  all'art.  5  della  presente
ordinanza.