Art. 5 Copertura finanziaria 1. Agli oneri connessi all'espletamento degli interventi di cui alla presente ordinanza, si provvede, nel limite massimo di euro 1.000.000,00, a valere sulle risorse di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 22 novembre 2017. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 23 novembre 2017 Il Capo del Dipartimento: Borrelli