IL DIRETTORE GENERALE 
                        dello sviluppo rurale 
 
  Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 17 dicembre 2013,  recante  «Disposizioni  comuni  sul
Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale  europeo,  sul
Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo  rurale
e  sul  Fondo  europeo  per  gli  affari  marittimi  e  la  pesca   e
disposizioni generali sul Fondo europeo di  sviluppo  regionale,  sul
Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo  per
gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE)  n.
1083/2006 del Consiglio»; 
  Visto  il  regolamento  (UE)  n.1305/2013  del  Parlamento  e   del
Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da
parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR); 
  Visto l'art. 60,  paragrafo  2,  del  citato  regolamento  (UE)  n.
1305/2013 che prevede che siano ammissibili  al  FEASR  solamente  le
spese sostenute per interventi decisi dall'autorita' di gestione  del
relativo programma; 
  Visto l'art. 66 del regolamento (UE) n.  1305/2013,  ai  sensi  del
quale l'autorita' di gestione puo' designare  uno  o  piu'  organismi
intermedi  per  provvedere  alla  gestione  e  all'esecuzione   degli
interventi di sviluppo rurale, pur rimanendo pienamente  responsabile
dell'efficiente e  corretta  gestione  ed  esecuzione  delle  proprie
funzioni e provvede affinche' l'organismo delegato possa disporre  di
tutte le informazioni e i dati necessari all'espletamento del proprio
incarico; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla  gestione  e
sul monitoraggio della politica agricola comune; 
  Visto  il  regolamento  (UE)  n.  809/2014  di   esecuzione   della
Commissione recante modalita' di applicazione del regolamento (UE) n.
1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto  riguarda
il sistema integrato  di  gestione  e  di  controllo,  le  misure  di
sviluppo rurale e la condizionalita'; 
  Visto l'accordo di partenariato Italia 2014-2020 per l'impiego  dei
fondi strutturali e di investimento europei, adottato il  29  ottobre
2014 dalla Commissione europea ai sensi dell'art. 16 del  regolamento
(UE) n. 1303/2013; 
  Visto il Programma di sviluppo rurale  nazionale  (PSRN)  approvato
dalla Commissione europea con decisione (C2015) 8312 del 20  novembre
2015, da ultimo modificato dalla decisione comunitaria dell'8  agosto
2017 C(2017) 6570, e cofinanziato dal Fondo europeo agricolo  per  lo
sviluppo rurale, nel quale, ai sensi  dell'art.  65  del  regolamento
(UE)  n.  1305/2013,  sono  stati  individuati  il  Ministero   delle
politiche  agricole  alimentari  e  forestali  -  Dipartimento  delle
politiche  europee  e  internazionali  e  dello  sviluppo  rurale   -
Direzione generale dello sviluppo rurale quale autorita' di  gestione
e AGEA quale organismo pagatore; 
  Vista in particolare  la  sottomisura  17.1  del  PSRN  riguardante
l'assicurazione del raccolto, degli animali e delle  piante,  di  cui
agli articoli 36 e 37 del citato regolamento (UE) n. 1305/2013; 
  Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, e  successive  modificazioni
ed  integrazioni,  relativa   al   «Coordinamento   delle   politiche
riguardanti l'appartenenza  dell'Italia  alla  Comunita'  europea  ed
adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari»; 
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed
integrazioni,   recante   «Norme   in   materia    di    procedimento
amministrativo e del diritto di accesso ai documenti amministrativi»; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  e  successive
modificazioni    ed    integrazioni,    recante    «Norme    generali
sull'ordinamento del lavoro  alle  dipendenze  delle  amministrazioni
pubbliche»; 
  Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,  e  successive
modificazioni ed integrazioni - Codice in materia  di  protezione  di
dati personali; 
  Visto il decreto-legge 16  maggio  2008,  n.  85,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  14  luglio  2008,   n.   121,   recante
«Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in
applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della  legge  24  dicembre
2007, n. 244»; 
  Visto il decreto legislativo  27  ottobre  2009,  n.  150,  recante
«Attuazione  della  legge  4  marzo  2009,  n.  15,  in  materia   di
ottimizzazione  della  produttivita'  del  lavoro   pubblico   e   di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  27
febbraio  2013,  n.  105  «Regolamento  recante  organizzazione   del
Ministero delle politiche agricole alimentari e  forestali,  a  norma
dell'art. 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio  2012,  n.  95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135»; 
  Visto il decreto ministeriale 13 febbraio 2014,  n.  1622,  recante
l'individuazione degli uffici dirigenziali non generali del MIPAAF  e
la definizione delle loro attribuzioni nonche' dei relativi compiti; 
  Visto, in particolare, l'art. 1, comma 4, del  sopracitato  decreto
ministeriale 13 febbraio 2014, nel quale la Direzione generale  dello
sviluppo rurale (DISR) viene individuata come autorita'  di  gestione
delle misure nazionali di sviluppo  rurale  cofinanziate  dall'Unione
europea, supportata in tale  funzione  dagli  uffici  competenti  per
materia; 
  Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 2015, n.  162,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 59 del 12 marzo
2015,  relativo  alla  semplificazione  della  gestione   della   PAC
2014-2020 e successive modifiche ed integrazioni; 
  Visto in particolare il capo III del citato decreto ministeriale 12
gennaio 2015 riguardante la gestione del rischio in agricoltura; 
  Considerato che l'AGEA, ai sensi dei decreti legislativi 27  maggio
1999, n. 165,  e  15  giugno  2000,  n.  188,  e'  individuata  quale
organismo pagatore e, in quanto tale, cura l'erogazione  degli  aiuti
DG DISR - DISR 06 - prot. uscita n.  0031641  del  23  dicembre  2016
previsti dalle disposizioni dell'Unione europea a carico del FEAGA  e
del FEASR ai sensi dell'art. 7, paragrafo 1 del regolamento  (UE)  n.
1306 del 2013; 
  Visto  il  decreto  n.  9618  del  28  aprile  2016  con  il  quale
l'autorita' di gestione del PSRN ha delegato  all'organismo  pagatore
AGEA le funzioni connesse alla trattamento, gestione  ed  istruttoria
delle domande di sostegno della sottomisura 17.1; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  21
luglio 2016, registrato dalla Corte dei conti il  7  settembre  2016,
registrazione n. 2302, di  conferimento  dell'incarico  di  direttore
generale della direzione generale  dello  sviluppo  rurale  al  dott.
Emilio Gatto; 
  Visto l'avviso pubblico approvato  con  decreto  n.  10875  dell'11
maggio 2016 e successive modificazioni ed integrazioni, attraverso il
quale l'autorita' di gestione del PSRN ha definito le  modalita'  per
la presentazione, da parte degli  agricoltori,  di  proposte  per  la
concessione e pagamento di un  contributo  pubblico  ai  sensi  della
sottomisura 17.1 - Assicurazione del raccolto, degli animali e  delle
piante di cui al Programma di sviluppo rurale nazionale  2014-2020  -
misura 17.1 colture vegetali anno 2015; 
  Visto il decreto dell'autorita' di gestione n. 24212 del 13 ottobre
2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  278  del  28  novembre
2016, con il quale e' stato modificato l'art. 9 dell'avviso  pubblico
approvato con decreto 11 maggio 2016 citato, ed e' stato differito il
termine per la presentazione delle domande di sostegno da  90  a  110
giorni a partire dalla data di pubblicazione dell'avviso  di  cui  al
decreto 11 maggio  2016,  ovvero  entro  110  giorni  dalla  data  di
presentazione del  PAI,  qualora  quest'ultima  sia  successiva  alla
pubblicazione dello stesso; 
  Visto il  decreto  dell'autorita'  di  gestione  n.  31641  del  23
dicembre 2016, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  28  del  3
febbraio 2017, con il quale sono stati modificati gli articoli 9 e 12
dell'avviso pubblico di cui ai decreti 11 maggio 2016  e  13  ottobre
2016 citati, e sono stati differiti i termini  per  la  presentazione
delle domande di sostegno e di pagamento rispettivamente al 30 giugno
2017 e al 30 settembre 2017; 
  Visto il decreto dell'autorita' di gestione n. 18733 del 27  giugno
2017 con il quale,  considerati  i  tempi  impiegati  per  completare
l'armonizzazione dei fascicoli degli organismi pagatori regionali con
il fascicolo di coordinamento  nazionale,  sono  stati  ulteriormente
differiti i termini per la presentazione delle domande di sostegno  e
di pagamento rispettivamente al 31 ottobre 2017 e al 31 gennaio 2018; 
  Considerata la revisione  operata  dall'Agenzia  delle  entrate  ai
codici fiscali  relativi  a  cittadini  nati  in  territori  comunali
oggetto di operazioni di fusione/accorpamento; 
  Tenuto  conto  che  il  Codice  unico  azienda   agricola   (CUAA),
identificativo dei potenziali beneficiari,  deriva  direttamente  dal
codice fiscale del titolare dell'azienda e che  la  citata  revisione
operata dall'Agenzia delle entrate ha determinato, nel periodo tra la
sottoscrizione delle polizze e  la  presentazione  della  domanda  di
sostegno, la variazione di alcuni CUUA; 
  Considerati i tempi necessari  di  aggiornamento  del  sistema  per
consentire la presentazione delle domande ai  potenziali  beneficiari
ai quali per le motivazioni di cui sopra e' stato variato il  CUAA  a
seguito di variazione del codice fiscale; 
  Considerati i tempi necessari per espletare le  procedure  connesse
alle domande di riesame  di  cui  all'art.  11  dell'avviso  pubblico
approvato con decreto 11 maggio 2016 citato; 
  Ritenuto necessario, pertanto, differire il termine ultimo  per  la
presentazione delle domande  di  pagamento  al  30  giugno  2018  per
consentire la presentazione delle domande  di  pagamento  a  tutti  i
potenziali  beneficiari  interessati  dalla  predetta  attivita'   di
riesame delle domande di sostegno; 
  Ritenuto  altresi'   necessario   provvedere   alla   modifica   ed
integrazione dell'art. 14, paragrafo 3 sulla cessione d'azienda,  del
citato avviso pubblico approvato con  decreto  11  maggio  2016,  per
definire  dettagliatamente  le  ipotesi  di  cessione   per   decesso
dell'imprenditore agricolo, nonche' l'ipotesi di  cessione  d'azienda
avvenuta successivamente  al  termine  di  scadenza  della  copertura
assicurativa; 
  Tenuto conto dei tempi  necessari  ai  potenziali  beneficiari  per
espletare  le  procedure  previste   dalla   predetta   modifica   ed
integrazione dell'art. 14, paragrafo 3 sulla cessione d'azienda; 
  Ritenuto necessario, pertanto, differire il termine ultimo  per  la
presentazione delle domande di sostegno al 31 dicembre 2017  e  delle
relative  domande  di  pagamento  al  30  giugno  2018,  per  i  casi
rientranti nella cessione d'azienda  o  che  sono  stati  interessati
dall'aggiornamento del CUAA per le motivazioni citate; 
  Tenuto  conto  che  il  predetto  differimento   dei   termini   di
presentazione delle domande di sostegno e di  pagamento  non  produce
effetti discriminatori nei confronti dei potenziali beneficiari; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
Differimento termine di presentazione delle domande di sostegno e  di
  pagamento  -  assicurazioni  colture  vegetali  anno  2015  -  PSRN
  2014-2020 - sottomisura 17.1 
 
  I termini stabiliti all'art. 9 e all'art. 12  dell'avviso  pubblico
dell'11 maggio 2016 e successivo decreto 27 giugno 2017, citati nelle
premesse,  ai  sensi  della  sottomisura  17.1  -  Assicurazione  del
raccolto, degli animali  e  delle  piante  di  cui  al  Programma  di
sviluppo rurale nazionale 2014-2020 - misura 17.1 - colture vegetali,
anno 2015, sono differiti come segue: 
    domande di sostegno interessate dalla procedura di  cui  all'art.
11 dell'avviso pubblico 11 maggio 2016: termine per la  presentazione
della domanda di pagamento: 30 giugno 2018; 
    nei casi di cui al successivo art. 2 del presente decreto  e  nei
casi afferenti potenziali beneficiari ai quali e'  stato  variato  il
CUAA: 
      termine per la presentazione  delle  domande  di  sostegno:  31
dicembre 2017; 
      termine per la presentazione delle  domande  di  pagamento:  30
giugno 2018.