Art. 2 
 
         Modifica art. 14, paragrafo 3, dell'avviso pubblico 
         dell'11 maggio 2016 - sottomisura 17.1 - anno 2015 
 
  Il paragrafo 3 dell'art. 14  dell'avviso  pubblico  dell'11  maggio
2016, citato in premessa, e' sostituito dal seguente: 
  «3. CESSIONE DI AZIENDE. 
  Ai sensi dell'art. 8 del regolamento (UE)  809/2014,  per  cessione
d'azienda si intende "la vendita, l'affitto o qualunque tipo  analogo
di transazione relativa alle unita' di produzione considerate". 
  La cessione d'azienda nella sua totalita' puo' avvenire: 
    A.  entro  il  termine  ultimo  di   scadenza   della   copertura
assicurativa (o, se antecedente, la data in cui il  prodotto  non  e'
piu' in campo)  e  dopo  la  presentazione  della  Manifestazione  di
Interesse, di cui all'art. 8, e/o domanda di sostegno. Il  contributo
per  il  quale  il  cedente  ha  presentato  domanda  e'  erogato  al
cessionario se: 
      a) il cessionario provvede ad informare l'autorita'  competente
dell'avvenuta cessione e  a  chiedere  la  concessione  del  sostegno
allegando alla domanda oltre la  documentazione  probante  l'avvenuta
cessione, il  PAI  volturato  e  la  presentazione  di  richiesta  di
subentro alla manifestazione di interesse, nonche',  ove  pertinente,
alla domanda di sostegno; 
      b) il cessionario presenta  tutti  i  documenti  giustificativi
richiesti dal presente avviso; 
      c) sono soddisfatte tutte le condizioni per la concessione  del
sostegno; 
      d)  il   cessionario   ha   volturato   la   contraenza   della
polizza/certificato ed ha pagato il premio assicurativo, nel caso  di
pagamento dovuto successivamente alla cessione. 
  Ai sensi dell'art. 8, comma 4, del regolamento  (UE)  n.  809/2014,
successivamente alla  comunicazione  all'autorita'  competente  della
cessione  dell'azienda  e  della  presentazione  della  richiesta  di
sostegno da parte del cessionario: 
    i. tutti i diritti e gli obblighi  del  cedente,  risultanti  dal
legame giuridico tra il cedente e l'autorita' competente per  effetto
della manifestazione di interesse e/o della domanda di sostegno  sono
conferiti al cessionario; 
    ii.  tutte  le  operazioni  necessarie  per  la  concessione  del
sostegno e tutte le dichiarazioni effettuate dal cedente prima  della
cessione sono attribuite al  cessionario  ai  fini  dell'applicazione
delle pertinenti norme dell'Unione europea e nazionali; 
    iii. l'azienda ceduta e' considerata, nel caso che il cessionario
percepisca altri contributi pubblici ai  sensi  del  presente  bando,
alla stregua di un'azienda distinta per  quanto  riguarda  l'anno  di
domanda in questione; 
    B.  successivamente  al  termine  di  scadenza  della   copertura
assicurativa  e  dopo  la  presentazione  di  una  manifestazione  di
interesse. Il sostegno puo' essere erogato al cedente e nessun  aiuto
sara' dovuto al cessionario, qualora il cedente presenti: 
      a)  domanda  di  sostegno,  informando  l'autorita'  competente
dell'avvenuta cessione successivamente al termine di  scadenza  della
copertura assicurativa e che nulla e' dovuto al cessionario; 
      b) domanda di pagamento  e  tutti  i  documenti  giustificativi
richiesti dal presente avviso; 
      c)   siano   soddisfatte   tutte   le   condizioni    per    la
concessione/pagamento del sostegno di cui al presente avviso. 
  Di conseguenza, tutti i diritti ed obblighi sopra elencati  di  cui
alla lettera A), punti i., ii., iii., rimangono in capo al cedente; 
    C. successione «mortis causa». 
  Qualora un'azienda venga ceduta, a seguito di  successione  "mortis
causa", in caso di pluralita' di eredi, questi devono delegare uno di
loro alla presentazione degli atti amministrativi. 
  In  caso  di  cessione  d'azienda  avvenuta  successivamente   alla
manifestazione  di  interesse  ma  prima  della  presentazione  della
domanda di pagamento, l'erede beneficia del sostegno qualora: adempia
agli obblighi previsti alla lettera A) punti a), b),  c)  e,  se  del
caso, d), di conseguenza, tutti i diritti ed obblighi  suelencati  di
cui alla  lettera  A),  punti  i.,  ii.,  iii.,  permangono  in  capo
all'erede.  I  controlli   sugli   atti   amministrativi   presentati
dall'erede, tra cui  la  verifica  dei  requisiti  di  ammissibilita'
soggettivi ai sensi dell'art. 3, verranno svolti con  riferimento  ai
requisiti dell'azienda del decujus. 
  In caso di cessione avvenuta dopo la presentazione della domanda di
pagamento, l'erede provvede alla presentazione di  una  comunicazione
relativa all'avvenuta successione per  attivare  il  pagamento  della
domanda del decujus e percepire il relativo contributo. 
  Le modalita' attuative  e  operative  per  la  comunicazione  della
cessione  di  aziende,  nonche'  eventuali   ulteriori   disposizioni
operative, sono definite dall'organismo  pagatore  AGEA  con  proprio
provvedimento.». 
  Il presente decreto sara' inviato agli organi di controllo  per  la
registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
italiana. 
    Roma, 30 ottobre 2017 
 
                                         Il direttore generale: Gatto 

Registrato alla Corte dei conti il 22 novembre 2017 
Ufficio  di  controllo  sugli  atti  del  Ministero  dello   sviluppo
economico e del  Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali, n. 1-893