Art. 2 Modifica art. 14, paragrafo 3, dell'avviso pubblico dell'11 maggio 2016 - sottomisura 17.1 - anno 2015 Il paragrafo 3 dell'art. 14 dell'avviso pubblico dell'11 maggio 2016, citato in premessa, e' sostituito dal seguente: «3. CESSIONE DI AZIENDE. Ai sensi dell'art. 8 del regolamento (UE) 809/2014, per cessione d'azienda si intende "la vendita, l'affitto o qualunque tipo analogo di transazione relativa alle unita' di produzione considerate". La cessione d'azienda nella sua totalita' puo' avvenire: A. entro il termine ultimo di scadenza della copertura assicurativa (o, se antecedente, la data in cui il prodotto non e' piu' in campo) e dopo la presentazione della Manifestazione di Interesse, di cui all'art. 8, e/o domanda di sostegno. Il contributo per il quale il cedente ha presentato domanda e' erogato al cessionario se: a) il cessionario provvede ad informare l'autorita' competente dell'avvenuta cessione e a chiedere la concessione del sostegno allegando alla domanda oltre la documentazione probante l'avvenuta cessione, il PAI volturato e la presentazione di richiesta di subentro alla manifestazione di interesse, nonche', ove pertinente, alla domanda di sostegno; b) il cessionario presenta tutti i documenti giustificativi richiesti dal presente avviso; c) sono soddisfatte tutte le condizioni per la concessione del sostegno; d) il cessionario ha volturato la contraenza della polizza/certificato ed ha pagato il premio assicurativo, nel caso di pagamento dovuto successivamente alla cessione. Ai sensi dell'art. 8, comma 4, del regolamento (UE) n. 809/2014, successivamente alla comunicazione all'autorita' competente della cessione dell'azienda e della presentazione della richiesta di sostegno da parte del cessionario: i. tutti i diritti e gli obblighi del cedente, risultanti dal legame giuridico tra il cedente e l'autorita' competente per effetto della manifestazione di interesse e/o della domanda di sostegno sono conferiti al cessionario; ii. tutte le operazioni necessarie per la concessione del sostegno e tutte le dichiarazioni effettuate dal cedente prima della cessione sono attribuite al cessionario ai fini dell'applicazione delle pertinenti norme dell'Unione europea e nazionali; iii. l'azienda ceduta e' considerata, nel caso che il cessionario percepisca altri contributi pubblici ai sensi del presente bando, alla stregua di un'azienda distinta per quanto riguarda l'anno di domanda in questione; B. successivamente al termine di scadenza della copertura assicurativa e dopo la presentazione di una manifestazione di interesse. Il sostegno puo' essere erogato al cedente e nessun aiuto sara' dovuto al cessionario, qualora il cedente presenti: a) domanda di sostegno, informando l'autorita' competente dell'avvenuta cessione successivamente al termine di scadenza della copertura assicurativa e che nulla e' dovuto al cessionario; b) domanda di pagamento e tutti i documenti giustificativi richiesti dal presente avviso; c) siano soddisfatte tutte le condizioni per la concessione/pagamento del sostegno di cui al presente avviso. Di conseguenza, tutti i diritti ed obblighi sopra elencati di cui alla lettera A), punti i., ii., iii., rimangono in capo al cedente; C. successione «mortis causa». Qualora un'azienda venga ceduta, a seguito di successione "mortis causa", in caso di pluralita' di eredi, questi devono delegare uno di loro alla presentazione degli atti amministrativi. In caso di cessione d'azienda avvenuta successivamente alla manifestazione di interesse ma prima della presentazione della domanda di pagamento, l'erede beneficia del sostegno qualora: adempia agli obblighi previsti alla lettera A) punti a), b), c) e, se del caso, d), di conseguenza, tutti i diritti ed obblighi suelencati di cui alla lettera A), punti i., ii., iii., permangono in capo all'erede. I controlli sugli atti amministrativi presentati dall'erede, tra cui la verifica dei requisiti di ammissibilita' soggettivi ai sensi dell'art. 3, verranno svolti con riferimento ai requisiti dell'azienda del decujus. In caso di cessione avvenuta dopo la presentazione della domanda di pagamento, l'erede provvede alla presentazione di una comunicazione relativa all'avvenuta successione per attivare il pagamento della domanda del decujus e percepire il relativo contributo. Le modalita' attuative e operative per la comunicazione della cessione di aziende, nonche' eventuali ulteriori disposizioni operative, sono definite dall'organismo pagatore AGEA con proprio provvedimento.». Il presente decreto sara' inviato agli organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 30 ottobre 2017 Il direttore generale: Gatto Registrato alla Corte dei conti il 22 novembre 2017 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, n. 1-893