(Allegato-art. 8)
 
                               Art. 8. 
 
 
                            Etichettatura 
 
    La  commercializzazione,  destinata  al  consumo  fresco  e  alla
trasformazione, deve  riguardare  frutti  con  requisiti  cosi'  come
stabiliti nel presente disciplinare di produzione. 
    Il prodotto, nel rispetto delle norme generali e metrologiche del
commercio ortofrutticolo, puo' essere commercializzato: 
      1. in confezioni, e almeno  l'80%  dei  frutti  costituenti  la
confezione deve essere bollinata o incartata.  I  contenitori  devono
essere rigidi, con capienza da un minimo di 1 kg ad un massimo di  25
kg e devono essere costituiti di materiale di origine vegetale, quali
legno o cartone. 
      2. Per le  arance  di  calibro  dal  9  al  13  destinate  alla
trasformazione,  non  e'  obbligatoria  la  bollinatura  sui  singoli
frutti. In ogni caso sulle confezioni o sugli imballaggi ivi comprese
le retine e gli imballaggi  similari,  devono  figurare,  oltre  alle
indicazioni previste dalla normativa vigente,  la  dicitura  «Arancia
del Gargano IGP destinato alla trasformazione», in caratteri  chiari,
indelebili e nettamente distinguibili e da ogni altra scritta. 
    Le confezioni di cui al punto  1  devono  riportare  le  seguenti
indicazioni: 
      «Arancia  del  Gargano»,  seguita  dal  nome   dalle   cultivar
commercializzate Biondo Comune o Duretta; 
      il logo; 
      la dicitura di IGP anche per esteso; 
      il nome del produttore/commerciante, ragione sociale, indirizzo
del confezionatore, peso netto all'origine. 
    I prodotti per  la  cui  preparazione  e'  utilizzata  la  I.G.P.
«Arancia del Gargano», anche a seguito di processi di elaborazione  e
di trasformazione, possono essere immessi al  consumo  in  confezioni
recanti il riferimento alla detta denominazione  senza  l'apposizione
del logo comunitario, a condizione che: 
      il prodotto a denominazione protetta,  certificato  come  tale,
costituisca il componente esclusivo della categoria  merceologica  di
appartenenza; 
      sia esattamente indicato il rapporto  ponderale  tra  quantita'
utilizzata della I.G.P. «Arancia del Gargano» e quantita' di prodotto
elaborato ottenuto; 
    E' fatto divieto di utilizzare nomi di specie e varieta'  diverse
da quelle  contemplate  nel  presente  disciplinare.  E'  consentito,
infine, ai produttori o confezionatori l'uso di marchi privati  o  di
particolari indicazioni, purche' non  siano  laudativi  e  non  siano
concepiti per trarre in inganno l'acquirente.