Art. 8. Etichettatura La commercializzazione, destinata al consumo fresco e alla trasformazione, deve riguardare frutti con requisiti cosi' come stabiliti nel presente disciplinare di produzione. Il prodotto, nel rispetto delle norme generali e metrologiche del commercio ortofrutticolo, puo' essere commercializzato: 1. in confezioni, e almeno l'80% dei frutti costituenti la confezione deve essere bollinata o incartata. I contenitori devono essere rigidi, con capienza da un minimo di 1 kg ad un massimo di 25 kg e devono essere costituiti di materiale di origine vegetale, quali legno o cartone. 2. Per le arance di calibro dal 9 al 13 destinate alla trasformazione, non e' obbligatoria la bollinatura sui singoli frutti. In ogni caso sulle confezioni o sugli imballaggi ivi comprese le retine e gli imballaggi similari, devono figurare, oltre alle indicazioni previste dalla normativa vigente, la dicitura «Arancia del Gargano IGP destinato alla trasformazione», in caratteri chiari, indelebili e nettamente distinguibili e da ogni altra scritta. Le confezioni di cui al punto 1 devono riportare le seguenti indicazioni: «Arancia del Gargano», seguita dal nome dalle cultivar commercializzate Biondo Comune o Duretta; il logo; la dicitura di IGP anche per esteso; il nome del produttore/commerciante, ragione sociale, indirizzo del confezionatore, peso netto all'origine. I prodotti per la cui preparazione e' utilizzata la I.G.P. «Arancia del Gargano», anche a seguito di processi di elaborazione e di trasformazione, possono essere immessi al consumo in confezioni recanti il riferimento alla detta denominazione senza l'apposizione del logo comunitario, a condizione che: il prodotto a denominazione protetta, certificato come tale, costituisca il componente esclusivo della categoria merceologica di appartenenza; sia esattamente indicato il rapporto ponderale tra quantita' utilizzata della I.G.P. «Arancia del Gargano» e quantita' di prodotto elaborato ottenuto; E' fatto divieto di utilizzare nomi di specie e varieta' diverse da quelle contemplate nel presente disciplinare. E' consentito, infine, ai produttori o confezionatori l'uso di marchi privati o di particolari indicazioni, purche' non siano laudativi e non siano concepiti per trarre in inganno l'acquirente.