Allegato II PROGRAMMA DI AZIONE BIENNALE PER LA PROMOZIONE DEI DIRITTI E L'INTEGRAZIONE DELLE PERSONE CON DISABILITA' IN ATTUAZIONE DELLA LEGISLAZIONE NAZIONALE E INTERNAZIONALE AI SENSI DELL'ART. 3, COMMA 5, DELLA LEGGE 3 MARZO 2009, N. 18. Capitolo 1 INTRODUZIONE Con il Decreto del Presidente della Repubblica del 4 ottobre 2013 l'Italia ha adottato il primo "Programma d'Azione Biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilita'" che ha aperto, di fatto, un nuovo scenario di riferimento politico e programmatico su tema. Per la prima volta, infatti, la condizione di disabilita' di tanti cittadini del nostro Paese e' stata rappresentata nella sua interezza e per il suo valore, non solo come un problema assistenziale confinato entro il perimetro delle politiche di "welfare" ma come un imprescindibile ambito di tutela dei diritti che investe la politica e l'amministrazione in tutte le sue articolazioni, nazionali, regionali e locali. Questo era, peraltro, l'impegno che l'Italia aveva assunto di fronte alla comunita' internazionale con la ratifica della Convenzione ONU sui diritti delle Persone con Disabilita' (Legge 18 del 2009) e che ha segnato il definitivo passaggio da una visione delle persone con disabilita' "come malate e minorate" ad una visione della condizione di disabilita' basata sul rispetto dei diritti umani, tesa a valorizzare le diversita' umane - di genere, di orientamento sessuale, di cultura, di lingua, di condizione psico-fisica e cosi' via - e a considerare la condizione di disabilita' non come derivante da qualita' soggettive delle persone, bensi' dalla relazione tra le caratteristiche delle persone e le modalita' attraverso le quali la societa' organizza l'accesso ed il godimento di diritti, beni e servizi. Questo secondo Programma d'Azione, alla cui redazione preparatoria ha provveduto, come previsto dalla normativa vigente, l'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilita' (OND), non puo' quindi che ispirarsi agli stessi principi che hanno dato spessore e contenuto al Primo Programma: a) il rispetto per la dignita' intrinseca, l'autonomia individuale, compresa la liberta' di compiere le proprie scelte, e l'indipendenza delle persone; b) la non discriminazione; c) la piena ed effettiva partecipazione e inclusione nella societa'; d) il rispetto per la differenza e l'accettazione delle persone con disabilita' come parte della diversita' umana e dell'umanita' stessa; e) la parita' di opportunita'; f) l'accessibilita'; g) la parita' tra uomini e donne; h) il rispetto dello sviluppo delle capacita' dei minori con disabilita' e il rispetto del diritto dei minori con disabilita' a preservare la propria identita'. Il secondo Programma d'Azione cade nel decennale della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilita' e riprende in larga misura la struttura del precedente e vuole soprattutto sottolineare l'impegno puntuale a suggerire opportunita' concrete di innovazione di cambiamento, secondo una logica pragmatica, una prospettiva progressiva che tiene fermo il valore ideale "alto" e "impegnativo" dei principi ma e' consapevole che gli obiettivi piu' ambiziosi possono essere raggiunti solo attraverso un'azione costante di medio-lungo periodo. Il Programma impegna senz'altro il Governo nazionale ed il Parlamento ma, allo stesso tempo, stimola l'azione coordinata e sinergica dei governi locali e, soprattutto, delle Amministrazioni Regionali. Il richiamo forte, chiaro e ineludibile all'eguaglianza delle persone con disabilita' con il resto della popolazione, affermato dalla Convenzione ONU, impone di ridurre tutte le forme di diseguaglianza aggiuntive e tra queste oltre quelle di genere, di eta' si pongono in tutta evidenza quelle geografiche. Garanzia di successo per il Programma d'Azione, dunque, non puo' che essere il lavoro di riduzione delle diseguaglianze territoriali che tanto incidono sulle opportunita' di vita delle persone con disabilita' e che troppo, spesso sono state invocate come ragione per ritardare, se non evitare, innovazione e cambiamento nel sistema di riconoscimento della disabilita', nell'organizzazione dei servizi in generale, nella realizzazione di politiche pienamente rispettose dei diritti delle persone con disabilita'. Il Programma si occupa di persone con disabilita' ma, proprio nella misura in cui accoglie e cerca di rispondere alla richiesta di "cittadinanza piena e integrale" dei soggetti piu' fragili e vulnerabili, offre suggerimenti e indicazioni per ripensare complessivamente una societa' piu' giusta, coesa e rispettosa delle tante diversita' che compongono la comunita' nazionale. E' nello spirito del Programma d'Azione la visione di una giustizia che si misura nella risposta a chi si trova nella condizione di maggior discriminazione. Il Programma si accompagna quindi ad un forte appello a tutte le forze vive della comunita' nazionale affinche' interessi di pochi e privilegi antichi non frenino processi di cambiamento e di risposta alle urgenze che emergono dal tessuto sociale del paese. Da ultimo va sottolineato come il Programma d'Azione nasca da un serio e lungo lavoro preparatorio, che ha visto il coinvolgimento delle piu' importanti Istituzioni dello Stato, delle Autonomie locali, delle Organizzazioni delle Persone con Disabilita', delle principali Forze sociali, di esperti e ricercatori. Il metodo di lavoro dell'OND, altamente partecipativo e rispettoso delle disposizioni convenzionali onusiane che richiedono il coinvolgimento attivo delle organizzazioni rappresentative delle persone con disabilita', puo' essere considerato esempio di "buona politica", nutrita di competenze, partecipazione e visione del futuro. Il metodo di lavoro aperto e la suddivisione in gruppi tematici, cui hanno partecipato anche esperti, rappresentanti delle Istituzioni e membri delle organizzazioni della societa' civile legate al mondo della disabilita', in larga misura esterni all'OND, sono infatti elementi caratteristici dell'approccio partecipativo dell'organismo, ormai riconosciuto a livello internazionale. In questo spirito, come gia' accaduto in occasione della preparazione del primo Programma, anche il presente documento, approvato in prima battuta dall'OND nel luglio del 2016, e' stato portato alla discussione in seno alla V Conferenza Nazionale sulle politiche per la disabilita', tenutasi a Firenze il 16 e 17 settembre. In quella sede, le diverse linee di intervento del Programma sono state oggetto di discussione e approfondimento all'interno dei gruppi di lavoro, aperti, naturalmente, alla piu' ampia partecipazione. Le relazioni finali dei gruppi sono reperibili sul sito internet dell'OND. Va anche ricordato che l'Italia ha partecipato, nel mese di agosto, alla sessione di dialogo costruttivo innanzi al Comitato ONU delle persone con disabilita' a Ginevra. La sessione e' stata l'occasione di confronto sul primo rapporto nazionale sulla implementazione della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilita' in Italia, elaborato dall'OND, che l'Italia aveva trasmesso alle nazioni Unite nel novembre del 2012, e sulla lista delle questioni (list of issues) che il Comitato aveva trasmesso nel marzo del 2016, cui e' stata fornita risposta nel mese di giugno, grazie al lavoro congiunto dell'OND e del Comitato Interministeriale per i Diritti Umani (CIDU) del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. Le osservazioni conclusive del Comitato per l'Italia, pubblicate sul sito dell'Alto Commissario per i Diritti Umani dell'ONU, saranno dunque delle fondamentali evidenze di cui l'implementazione del presente Programma dovra' tener conto in maniera uniforme. Dal punto di vista operativo, infine, il Programma d'Azione puo' giovarsi di una imponente mole di documenti, sviluppata in tre anni di lavoro dall'OND, che approfondiscono e dettagliano le azioni programmatiche indicate. Si tratta di una buona base di partenza per tradurre operativamente le proposte delineate. Il materiale e' custodito dall'OND e, pubblicato sul sito internet dell'organismo, e' a disposizione di tutti i soggetti interessati e chiamati all'attuazione del Programma d'Azione. Capitolo 2 QUADRO GENERALE E ARTICOLAZIONE DEL PROGRAMMA Organizzazione e struttura del testo Il presente Programma di Azione biennale, di cui all'articolo 3, comma 5, lettera b), della Legge 3 marzo 2009, n. 18, si pone in continuita' con quello approvato con il DPR 4 ottobre 2013 e, come il precedente, si organizza attorno ad alcune aree prioritarie di promozione e tutela dei diritti delle persone con disabilita'. Si colloca in una prospettiva coerente ed unitaria rispetto alla politica nazionale e locale, al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi generali della Strategia europea sulla disabilita' 2010-2020 e della Convenzione dell'ONU sui diritti delle persone con disabilita', in linea con il quadro delle raccomandazioni del Consiglio d'Europa in materia di disabilita'. Le priorita' di azione sono state declinate in otto linee d'intervento: sette riprendono quelle gia' sviluppate nel primo Programma, cui si aggiunge una linea di lavoro specifica sul tema dello sviluppo degli strumenti di conoscenza della condizione delle persone con disabilita' e dell'attuazione delle politiche a sostegno delle persone con disabilita'. Le linee di azione sono a loro volta articolate nelle voci di seguito indicate: a) Titolo: raggruppa per tematiche omogenee uno o piu' obiettivi; b) Raccordo con il Primo Programma d'Azione: rappresenta i principali cambiamenti intervenuti durante il periodo di vigenza del Programma d'Azione che hanno avuto un impatto nella specifica area di interesse; c) Scenario e opzioni generali di intervento: descrive il contesto tematico di riferimento evidenziando le principali criticita' su cui s'intende intervenire; d) Tipologia azioni: classifica l'azione proposta - al fine di assicurare il necessario raccordo tra i diversi livelli di responsabilita' decisionale, programmatica, organizzativa e operativa in relazione alle tipologie previste e ai diversi livelli di attuazione normativa e amministrativa come di seguito indicati: - interventi di tipo legislativo, che impegnano principalmente le Amministrazioni centrali in fase di proposta normativa, in stretto raccordo con le Regioni e Province Autonome; - interventi di tipo amministrativo generale e/o programmatico, di competenza delle amministrazioni centrali, in stretto ra ccordo con le Regioni e Province Autonome o di loro esclusiva competenza; - interventi di natura amministrativa operativa, quali ad esempio i progetti a sperimentazione decentrata e gli orientamenti unitari; e) Obiettivi: individua uno o piu' obiettivi specifici, determinati sulla base delle principali evidenze emerse in esito ai lavori di redazione del Report ONU, cui si riferisce la Linea di intervento di riferimento; f) Azioni specifiche: descrive l'azione che si propone di intraprendere per raggiungere l'obiettivo individuato; g) Soggetti coinvolti: in relazione al livello territoriale cui si riferisce ciascuna azione (nazionale, regionale, sub regionale) sono indicati i diversi soggetti coinvolti (istituzionali e non istituzionali), in ragione di una loro specifica responsabilita' ed in osservanza del principio di partecipazione della societa' civile, intesa come insieme di corpi intermedi organizzati. I soggetti indicati si distinguono in soggetti "promotori" (soggetti che per responsabilita' istituzionali o per competenza o altro titolo sono chiamati a progettare e/o avviare l'azione proposta) e soggetti "collaboratori" (soggetti che collaboreranno alla progettazione e/o alla realizzazione dell'azione proposta); h) Destinatari finali: sono i soggetti (persone, imprese o organismi) che usufruiscono della realizzazione delle azioni, cioe' delle singole attivita' nelle quali si sviluppa un intervento/progetto. I destinatari possono essere anche indiretti, in particolare nel caso delle azioni di accompagnamento e di rafforzamento dei sistemi (ad esempio gli utenti dei servizi all'impiego, gli utenti dei servizi sociosanitari, i lavoratori delle imprese interessate, ecc.); i) j) Sostenibilita' economica: individua le esigenze di ricorso a finanziamenti per il sostegno delle attivita' previste dagli interventi. In riferimento alla indicazione delle modalita' di finanziamento degli interventi previsti nel presente Programma, si precisa che le azioni richiamate e da attuarsi nell'ambito della legislazione vigente risultano finanziabili nei limiti degli stanziamenti previsti, mentre gli impegni assunti alla presentazione alle Camere di nuovi provvedimenti legislativi saranno condizionati al rispetto della disciplina ordinaria in tema di programmazione finanziaria. A tali impegni e', quindi, da riconoscere carattere meramente programmatico, in quanto la sede nella quale saranno ponderate le diverse esigenze di settore e' il documento di Decisione di Finanza Pubblica (DFP), sulla base della quale verra' definito il disegno di Legge di stabilita'. Le sfide piu' impegnative Non si vuole, in questa sezione, tentare una sintesi del Programma d'Azione. Molte azioni apparentemente "minori", infatti, per la loro fattibilita' e per il valore aggiunto che portano meritano uguale attenzione e attenta lettura. Tuttavia, il Programma rinnova, o propone per la prima volta, interventi largamente necessari e fortemente sentiti da tutti gli interessati: Persone con Disabilita' e loro organizzazioni, tecnici ed esperti di settore, funzionari pubblici ed esponenti del mondo del lavoro e dell'impresa. E' utile, percio', riportare sinteticamente i principali spunti che sono sviluppati nel testo. Riconoscimento/certificazione della condizione di disabilita' Il Programma d'Azione si apre rilanciando il tema di una riforma ampia e strutturale dell'attuale sistema di certificazione della condizione di disabilita', sistema che gia' il precedente Programma aveva ampiamente descritto come obsoleto, complesso, generatore di possibili diseguaglianze, in ogni caso lontano dallo spirito e dalla lettera della Convenzione ONU. Il Programma d'Azione chiede una legge delega che affronti la tematica in modo globale, superi le norme sull'invalidita' civile e la condizione di handicap e ponga le basi per una sinergia tra le responsabilita' di riconoscimento della disabilita', che resterebbero a livello nazionale, e l'azione valutativa specifica delle Regioni. A queste ultime e alle loro articolazioni operative sarebbe con maggior chiarezza affidato il ruolo di accompagnare le Persone con Disabilita' nello sviluppo e articolazione di un "progetto personalizzato" di intervento con la ricomposizione di tutti i sostegni necessari all'inclusione sociale e all'esercizio dei diritti. Politiche, servizi e modelli organizzativi per la vita indipendente e l'inclusione nella societa' Corollario di un nuovo approccio alla condizione di disabilita' e' il riorientamento dei servizi verso l'inclusione sociale e il contrasto attivo alla istituzionalizzazione e segregazione della Persona con Disabilita', anche partendo dalle sperimentazioni in materia che il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali sta conducendo sin dal 2013 su tutto il territorio nazionale. La promozione della vita indipendente e il sostegno all'autodeterminazione non sono piu' da considerare "settori" dell'intervento di welfare quanto piuttosto criteri ispiratori complessivi del sistema. Deve essere realizzato uno sforzo straordinario di innovazione e di formazione degli operatori. Il Programma d'Azione propone nuovi criteri di qualita' e accreditamento dei servizi, l'adozione di linee guida per promuovere i processi di vita indipendente e la deistituzionalizzazione e una revisione dei nomenclatori di servizi e prestazioni per accogliere una nuova generazione di interventi per la promozione della partecipazione e eguaglianza delle persone con disabilita'. Il Programma d'Azione riprende e sostiene con forza la proposta di abrogazione dell'interdizione. Salute, diritto alla vita, abilitazione e riabilitazione Coerentemente con una visone bio-psico-sociale della disabilita' il Programma d'Azione riconosce l'importanza cruciale delle tutela della salute delle Persone con Disabilita'. Il Sistema Sanitario Nazionale deve fare ancora molta strada per garantire pieno accesso alle cure, qualita' degli interventi e rispetto della natura e condizione specifica delle Persone con Disabilita'. Il Programma individua tutta una serie di azioni specifiche e puntuali per arricchire e consolidare i Livelli Essenziali di Assistenza e l'integrazione sociosanitaria. Si sottolineano alcuni temi in particolare come il Nomenclatore tariffario delle protesi, la necessita' di un intervento specifico e mirato in tema di qualita' della diagnosi e intervento a favore della popolazione con disabilita' intellettiva e disturbo psichiatrico, l'attuazione della recente Legge sull'Autismo e delle indicazioni delle linee guida sull'Autismo emanate dall'Istituto Superiore di Sanita'. Processi formativi ed inclusione scolastica La linea di intervento su scuola e formazione delinea una ricca serie di azioni che vanno tutte nel senso di consolidare e rendere piu' efficace il processo di inclusione scolastica, di cui il Paese e' guida a livello internazionale, anche con un maggiore impegno di monitoraggio e controllo da parte degli organi preposti. Tra gli interventi innovativi si distinguono i progetti per l'ingresso precoce dei bambini con disabilita' nel sistema formativo, l'estensione su base di eguaglianza dell'educazione domiciliare per gravi impedimenti alla frequenza; le proposte per garantire una uniforme erogazione del servizio di assistenza nelle scuole. Altri punti si soffermano in vario modo sulla formazione degli insegnanti di sostegno ma anche dell'intero personale scolastico. Un altro tema di grande interesse fatto proprio dal Programma d'Azione e' poi quello della continuita' tra orientamento/formazione e transizione al lavoro e l'accesso degli adulti con disabilita' a percorsi d'istruzione e formazione permanente. Lavoro e occupazione Il nostro Paese ha una lunga e importante tradizione di interventi per l'inclusione lavorativa. Il Programma d'Azione riconosce questo patrimonio e propone una serie importante di interventi volti a aggiornare puntualmente aspetti specifici della normativa per renderla piu' efficace nell'offrire occasioni di lavoro e la sicurezza dei lavoratori. Linee di lavoro specifiche riguardano la qualita' dei servizi di collocamento mirato su tutto il territorio nazionale. Alle grandi imprese si propongono iniziative quali l'istituzione dell'Osservatorio aziendale e il "disability manager" con l'obiettivo di promuovere l'inclusione dei lavoratori con disabilita' nei luoghi di lavoro. Promozione e attuazione dei principi di accessibilita' e mobilita' L'accessibilita' e' un tema ubiquitario e trasversale a tutto il Programma d'Azione, principio chiave per sostenere processi inclusivi e la piena partecipazione delle Persone con Disabilita'. La linea progettuale specifica indica la necessita' di procedere ad una importante revisione delle normativa italiana in tema di accessibilita' dell'ambiente fisico, urbano ed architettonico, che, sebbene a suo tempo innovativa e all'avanguardia, necessita oggi di essere aggiornata per consentire una piena adozione e diffusione dei principi della progettazione universale. Viene raccomandato con indicazioni operative il processo di adozione della normativa europea in tema di accessibilita' dei trasporti. Indicazioni specifiche riguardano poi l'accessibilita' dell'informazione a partire da quella delle Pubbliche Amministrazioni e si promuove la diffusione delle specifiche tecniche sulle postazioni di lavoro. Di grande rilievo le proposte per rendere accessibili i luoghi turistici e di interesse culturale. Cooperazione internazionale L'Italia ha sviluppato un quadro di esperienze, conoscenze scientifiche, tecniche e professionali in tema di disabilita' che ha trovato e puo' trovare sempre piu' in futuro una importante diffusione nei progetti di cooperazione internazionale. Il Programma d'Azione sostiene l'azione di formazione, diffusione e confronto su temi cruciali quali la gestione delle emergenze, progettazione inclusiva, e la sensibilizzazione e informazione rivolta alla societa' civile e alle sue forme organizzate. Il Programma d'Azione suggerisce poi il valore strategico di dare visibilita' e omogeneita' e consolidare la posizione italiana in tema di disabilita' sul piano internazionale e propone specifici interventi per raggiungere questo obiettivo. Sviluppo del sistema statistico e di reporting sull'attuazione delle politiche I futuri sviluppi delle politiche e degli interventi devono basarsi su una sempre migliore conoscenza della condizione delle persone con disabilita'. Questo Programma d'Azione e' accompagnato da una prima versione di un sistema di indicatori per il monitoraggio basati su un utilizzo sistematico dei dati del sistema statistico nazionale. Il Programma d'Azione propone una consolidamento delle indagini correnti ma anche lo sviluppo di nuove statistiche in particolare in un settore cruciale come quello della salute mentale e della disabilita' intellettiva. Viene sottolineata l'urgenza di procedere speditamente nell'utilizzo a fini statistici delle basi dati amministrative (prime fra tutte quelle dell'INPS), questione non piu' rimandabile. Il Programma poi si sofferma sulle proposte per rendere piu' efficace il ritorno informativo sull'attuazione delle politiche e sugli esiti degli interventi di istituzioni centrali, regionali e locali che e' ancora gravemente carente. Capitolo 3 LINEA DI INTERVENTO 1 Riconoscimento della condizione di disabilita', valutazione multidimensionale finalizzata a sostenere il sistema di accesso a servizi e benefici e progettazione personalizzata 1. RACCORDO CON IL PRIMO PROGRAMMA D'AZIONE La Linea 1 del Programma d'Azione approvato con il DPR 4 ottobre 2013 prevedeva che in Italia fosse radicalmente rivisto il sistema di accertamento dei cosiddetti stati invalidanti e dell'handicap per transitare ad un riconoscimento della condizione di disabilita' aderente al concetto indicato dalla Convenzione ONU, ovvero l'interazione tra le persone con menomazioni e le barriere comportamentali ed ambientali che impediscono appunto la piena ed effettiva partecipazione alla societa', su base di uguaglianza con gli altri. Solo superando le attuali modalita' ancora fondate su una visione riduzionistica e sanitaria, l'obiettivo di approntare coerenti sostegni diviene praticabile e sostenibile e consente di perseguire l'inclusione sociale in condizioni di pari opportunita'. Rilevata, pertanto, la necessita', non piu' differibile, del recepimento normativo in Italia del "concetto" di disabilita' e di persona con disabilita', nonche' di tale nuovo approccio, si stabiliva, nel citato programma, di porre anche le basi per un ripensamento dell'intero sistema di welfare, che da assistenzialistico e orientato alla mera erogazione di prestazioni si orienta alla promozione della persona con percorsi personalizzati congruenti con i vari contesti e le diverse fasi di vita, passando cosi' dall' "accertare" una situazione personale al "riconoscere" la condizione di disabilita' e cioe' l'interazione fra la condizioni personali e il interazione tra persone con menomazioni e barriere comportamentali e ambientali, che impediscono la loro piena ed effettiva partecipazione alla societa' su base di uguaglianza con gli altri. Il presente Programma d'Azione conferma e rilancia la necessita' di un'azione incisiva e ampia di riforma del sistema di riconoscimento e al tempo stesso ne approfondisce i contenuti e indica un percorso attuativo che possa efficacemente consentire di raggiungere l'obiettivo. Sono parte integrante di questa azione di riforma: - la previsione della riforma del sistema di inclusione scolastica per gli alunni e studenti con disabilita', che impegna il Governo alla revisione delle modalita' e dei criteri relativi alla certificazione degli stessi, che deve essere volta ad individuare le loro potenzialita', da sviluppare attraverso percorsi individuati di concerto con tutte le figure che, a vario titolo, li seguono e con essi interagiscono (art. 1 comma 181 lett. c) n. 5 della Legge 13 luglio 2015, n. 107); - la modifica del sistema di valutazione della disabilita' ai fini dell'inclusione lavorativa ai sensi della Legge n. 68/99, che dovra' uniformarsi al modello bio-psico-sociale, nonche' a quello del riconoscimento della condizione di disabilita' nella nuova accezione basata sui diritti umani (art. 1 comma 1 lett. c) D.lgs. 14 settembre 2015, n.151). In questa prospettiva appaiono scarsamente efficaci interventi di mera manutenzione o semplificazione dei procedimenti in essere che peraltro gia' appaiono scarsamente efficienti visti i considerevoli costi di gestione, i tempi di accertamento, la mole di contenzioso che attorno all'accertamento degli stati invalidanti si replica ogni anno. A ben vedere la stessa ipotesi di riforma puo' impattare in termini di contenimento della spesa di un sistema ormai insostenibile. 2. SCENARIO E OPZIONI GENERALI DI INTERVENTO Ad integrazione di quanto premesso vanno sinteticamente indicate ulteriori criticita' dell'attuale scenario: a) la sovrapposizione di due sistemi di accertamento "handicap" e "invalidita' civile, sordita' e cecita' civili" senza che nessuno dei due produca a concreta individuazione degli interventi a favore delle persone con disabilita', oltre a certificazioni per il riconoscimento di alunno in stato di handicap e di lavoratore con disabilita' che non generano un conseguente percorso di accompagnamento nell'inclusione di tali contesti; b) le modalita' "tabellari" di valutazione delle minorazioni civili, che trovano il loro fondamento sulla inabilita' lavorativa generica e su valutazioni in forma percentuale, in quanto poco spendibili in termini di progettazione personalizzata rispetto alla fornitura di sostegni e supporti per la piena ed effettiva partecipazione sociale delle persone con disabilita'; c) l'adozione da parte delle Regioni, in mancanza di una chiara normativa nazionale di riferimento, di criteri differenziati che spesso includono ulteriore valutazione multidisciplinare e multidimensionale per l'accesso a prestazioni di carattere regionale e locale, incluse le misure per contrastare la non autosufficienza e per la vita indipendente; d) la mancata separazione e specializzazione dei percorsi di valutazione e accertamento per i minori ed adulti con disabilita' e gli anziani; e) il ritorno informativo sull'attivita' complessiva e gli esiti degli accertamenti insufficienti e inadeguati, unitamente ad una scarsa interoperabilita' dei dati derivanti dagli accertamenti; f) uno scarso controllo di qualita' dell'attivita' valutativa, peraltro svolta da commissioni ridondanti per composizione nella quali le responsabilita' dei singoli finiscono per essere diluite; g) l'assenza di riferimenti univoci per la definizione dei criteri di accesso al sistema di accesso di servizi e benefici, ai criteri per l'accertamento multidimensionale e alla relazione tra valutazione multidimensionale e progetto personalizzato; h) la mancata introduzione, diffusa ed omogenea, della Classificazione internazionale del Funzionamento della Salute e della Disabilita' (ICF) e della Classificazione Statistica Internazionale delle Malattie e dei Problemi Sanitari Correlati - 10^ revisione (ICD10), gia' espressamente indicati nel precedente programma di azione, quali standard di codifica delle condizioni di salute e del funzionamento in Italia anche se non di valutazione o misura. 3. PROPOSTE PROGRAMMATICHE AZIONE 1 Riforma del sistema di riconoscimento della disabilita' Tipologia generale di azione Intervento legislativo di tipo parlamentare, che partendo dall'adozione delle definizioni e del riconoscimento giuridico di "disabilita'" e "persona con disabilita'", individui una delega per il Governo affinche', con uno o piu' decreti legislativi, si abroghino gli attuali sistemi di accertamento delle minorazioni civili e dell'handicap (unitamente alla condizione di disabilita' ai fini lavorativi e di inclusione scolastica) e si adotti un nuovo sistema di riconoscimento volto all'individuazione dei sostegni utili alla persona con disabilita' per l'effettiva partecipazione nella societa', con adozione della conseguente e congruente criteriologia. Obiettivo Revisione organica del sistema di valutazione, riconoscimento e valutazione della condizione di disabilita' e verifica del sistema di accesso alle prestazioni sociosanitarie, in linea con i principi dell'inclusione sociale e degli altri principi contenuti nella Convenzione ONU. Azioni specifiche La delega legislativa individua l'esatto percorso, gli strumenti e le risorse professionali ed organizzative adeguate per riconoscere la condizione di disabilita' utili a predisporre gli opportuni sostegni e supporti, in termini di quantita', qualita' ed intensita', per assicurare la concreta partecipazione, su base di pari opportunita' con gli altri, della persona con disabilita'. Per questo si ritiene, indispensabile prevedere: - una prima fase di valutazione cosiddetta "di base" - che garantisca anche elementi per la piu' complessa e successiva valutazione multidimensionale della disabilita', volta a definire le strutture e le funzioni corporee , cui far accedere tutti i cittadini che nell'attuale sistema richiedono i diversi accertamenti (minorazioni civili, stato di handicap, disabilita' ai sensi della Legge n. 68/99), talvolta solo per aver accesso a singole e specifiche prestazioni sanitarie o ausili ovvero ancora per avere solo prestazioni assistenziali e non certo interventi di promozione per la partecipazione alla vita sociale della persona; - una seconda fase di cosiddetta "valutazione multidimensionale" che mira al riconoscimento della condizione di disabilita' utile a delineare e coordinare i necessari interventi a favore della persona e sul contesto, all'interno di uno specifico progetto personale elaborato con il diretto coinvolgimento della stessa o di chi la rappresenta. Il progetto indichera' gli strumenti, le risorse, i servizi, le misure, gli accomodamenti ragionevoli necessari a compensare le limitazioni alle attivita' e alla partecipazione nei diversi ambiti della vita e nel contesto di riferimento della persona e nei vari contesti di vita (inclusi quelli lavorativi e scolastici). In tale maniera l'integrale revisione dell'attuale sistema di accertamento, garantira' al cittadino il riconoscimento della condizione di disabilita' attraverso una valutazione congruente, trasparente ed agevole che consenta la piena esigibilita' dei diritti civili ed umani e l'accesso al sistema dei servizi, delle prestazioni, dei trasferimenti previsti e di ogni altra relativa agevolazione, nel rispetto e in coerenza con la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilita'. I principi direttivi da considerare nella delega per il Governo sono: a) razionalizzare i processi valutativi attualmente vigenti in un unico procedimento e rivedere conseguentemente i requisiti di accesso ai trattamenti assistenziali, ai benefici fiscali, alle agevolazioni lavorative e ai servizi per l'inclusione lavorativa e scolastica; b) disgiungere la valutazione di "base" dalla valutazione multidimensionale volta alla predisposizione dei progetti individuali, che si presta piu' facilmente all'introduzione e all'applicazione di un modello bio-psico-sociale; c) prevedere misure di raccordo tra i due procedimenti di valutazione che tengano conto del modello bio-psico-sociale; d) riconoscere i due procedimenti di valutazione, la progettazione personale e la sua attuazione, quali livelli essenziali delle prestazioni; d) garantire lo scambio informativo e la piena interoperabilita' delle informazioni raccolte, della documentazione acquisita e l'accesso alle valutazioni di base; e) strutturare un sistema adeguato di monitoraggio dei percorsi valutativi, della loro efficienza ed efficacia, anche ai fini deflattivi del contenzioso, favorendo l'interoperabilita' con i dati del Casellario dell'assistenza, di cui all'articolo 13 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122; f) prevedere nel nuovo sistema di valutazione rimedi di tutela non giurisdizionale ai fini di contenere il contenzioso in giudizio; g) separare i percorsi valutativi per le persone anziane da quelli previsti per gli adulti e da quelli previsti per i minori; h) individuare la strumentazione valutativa, al fine di graduare le limitazioni delle attivita' della vita quotidiana come indicatore di necessita' assistenziali specifiche; i) fornire gli elementi di valutazione per la definizione del concetto di non autosufficienza anche in previsione di compiute politiche di "long term care"; j) individuare criteri certi e trasparenti per consentire la definizione di soglie differenziate per l'accesso a benefici, prestazioni, servizi e trasferimenti di varia natura e in particolare indicare le condizioni di dipendenza vitale o di particolare estrema intensita' dei sostegni necessari per la vita quotidiana; k) verificare, attraverso procedure interne di congruenza e controllo, la coerenza del quadro di limitazioni nelle attivita' con la documentazione clinica e sanitaria acquisita o da acquisire; l) esplicitare gli elementi utili al collocamento mirato e alla promozione dell'occupabilita' e quelli richiesti ai fini del sostegno all'inclusione scolastica; m) indicare in modo esplicito l'esclusione dalla rivedibilita' nel tempo di specifiche situazioni, ferme restanti le esclusioni sancite dalle norme in vigore. Soggetti promotori Parlamento, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Ministero della Salute. Soggetti collaboratori Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione, Ministero dell'istruzione, universita' e ricerca, Conferenza Unificata, INPS, Organizzazioni delle persone con disabilita' e altre organizzazioni del Terzo Settore, Patronati sindacali, Centri di Ricerca, ISTAT. Soggetti destinatari Le persone con disabilita', INPS e Regioni. Sostenibilita' economica Non richiede risorse economiche aggiuntive; e' verosimile che, a regime, il nuovo sistema di riconoscimento produca risparmi di gestione. AZIONE 2 Approntamento di strumentazione tecnica del sistema riconoscimento Tipologia generale di azione Azione di tipo programmatico e tecnico finalizzata a redigere documenti di indirizzo e atti di coordinamento delle Amministrazioni Centrali, dell'INPS, d'intesa con Regioni e Province autonome per organizzare l'attivita' di riconoscimento, il sistema informativo di riferimento, i sistemi per l'interoperabilita', l'accesso ai dati e la messa a punto, revisione e manutenzione degli strumenti di valutazione sia di base che multidimensionali. Obiettivo Garantire all'intero sistema di riconoscimento (valutazione di base e valutazione multidimensionale) una strumentazione tecnica adeguata sul piano scientifico ed operativo cosi' da garantire, omogeneita', supervisione e monitoraggio, controllo di qualita' e accesso ai dati per finalita' di supervisione, monitoraggio, statistiche e di ricerca. Azioni specifiche a) costituzione di un gruppo tecnico interministeriale (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero della salute, il Ministro dell'Universita' e della Ricerca Scientifica, il Ministro per la semplificazione) con la partecipazione di INPS, delle Regioni e delle organizzazioni delle persone con disabilita' per: • sviluppare una proposta operativa di strumentazione di supporto al nuovo sistema di valutazione, sia di base che multidimensionale; • sviluppare una proposta di valutazione multidimensionale che si ispiri ai criteri della valutazione bio-psico-sociale e agli sviluppi del pensiero scientifico piu' recente; • fornire indicazioni per la progettazione personale e la valutazione degli esiti in una logica di confronto e pieno coinvolgimento delle persona con disabilita'; • individuazione dei ruoli e delle responsabilita' per la compiuta attuazione ed esigibilita' del progetto personale; • fornire indicazioni operative per il raccordo e lo scambio informativo tra amministrazioni centrali e regionali in tema di sistema informativo e accesso ai dati per le diverse finalita' del sistema; b) avvio di sperimentazioni attuative sia con INPS che con le Amministrazioni Regionali cosi' da testare empiricamente le soluzioni proposte e sviluppare adeguate simulazioni dell'impatto del nuovo sistema di valutazione. La priorita' d'azione andra' assicurata in prima battuta alla valutazione di base cosi' da consentire in tempi contenuti la sua completa attuazione sul territorio nazionale; c) definizione di un piano nazionale, comprese le sue articolazioni regionali, di accompagnamento e formazione all'uso degli strumenti di valutazione e progettazione personalizzata; d) definizione di concerto con INPS e delle regioni di un sistema di controllo di qualita' dell'intero sistema di riconoscimento e definizione delle responsabilita' e modalita' di attuazione; e) definizione, con in supporto di INPS di strumenti e modalita' operative che consentano l'interoperabilita' dei sistemi e dei dati sia relativi alla valutazione di base che alla valutazione multidimensionale. Soggetti promotori Ministero della salute, Ministero del lavoro e delle politiche sociali Soggetti collaboratori Ministero dell'Universita' e della Ricerca Scientifica, il Ministro per la semplificazione, Organizzazioni delle persone con disabilita' e altre organizzazioni del Terzo Settore, Patronati sindacali, Centri di ricerca, INPS, ISTAT. Soggetti destinatari INPS, Regioni, Aziende Sanitarie Locali (ASL), Enti locali Sostenibilita' economica Richiede un budget specifico per ricerca e sperimentazione degli strumenti di valutazione, la formazione del personale coinvolto nella valutazione di base e multidimensionale. Capitolo 4 LINEA DI INTERVENTO 2 Politiche, servizi e modelli organizzativi per la vita indipendente e l'inclusione nella societa' 1. RACCORDO CON IL PRIMO PROGRAMMA DI AZIONE L'analisi dello stato di applicazione degli interventi previsti dalla Linea 3 del Programma biennale di azione approvato con il DPR 4 ottobre 2013, porta a rilevare che l'articolo 19 della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilita', in materia di vita indipendente ed inclusione nella societa', non trovi ancora completa attuazione. Per completezza vanno, tuttavia, segnalati alcuni atti ed iniziative che afferiscono ai temi trattati nel primo Programma biennale di azione. Sin dal 2013 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha avviato, sulla base di quanto espresso nel Programma, una sperimentazione in materia di vita indipendente, d'intesa con le Regioni e da svolgersi negli ambiti territoriali, mirante a costruire un modello di intervento omogeneo su tutto il territorio nazionale. Il processo ha visto il coinvolgimento attivo delle regioni e delle organizzazioni rappresentative delle persone con disabilita', attraverso i lavori di un tavolo nazionale che ha fornito spunti e osservazioni per i bandi annuali che, dal 2013 al 2016, hanno visto un impegno finanziario di circa 38 milioni di euro, con l'obiettivo di giungere a linee guida condivise finalizzate alla realizzazione di interventi in materia di vita indipendente in coerenza col dettato convenzionale. Va ricordato, a tale proposito, che l'articolo 1, comma 406, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilita' 2016) prevede uno stanziamento, limitato al 2016, di 5 milioni di euro. Il Legislatore destina tale stanziamento "al fine di potenziare i progetti riguardanti misure atte a rendere effettivamente indipendente la vita delle persone con disabilita' grave come previsto dalle disposizioni di cui alla Legge 21 maggio 1998, n. 162". Tali fondi sono confluiti nel bacino a disposizione della sperimentazione. La Legge 22 giugno 2016, n. 112 (Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilita' grave prive del sostegno familiare) prevede, fra gli altri, interventi di supporto alla domiciliarita' e a favore della deistituzionalizzazione, limitando tuttavia i beneficiari della norma alle "persone con disabilita' grave, non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilita', prive di sostegno familiare in quanto mancanti di entrambi i genitori o perche' gli stessi non sono in grado di fornire l'adeguato sostegno genitoriale." E' stata approvata dall'Ente Italiano di Normazione (UNI) la Norma UNI 11010:2016 relativa ai "Servizi socio sanitari e sociali - servizi per l'abitare e servizi per l'inclusione sociale delle persone con disabilita' (PcD) - Requisiti del servizio". La Norma assume fra i principi ispiratori la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilita'. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha formalmente istituito il Comitato tecnico di coordinamento a livello territoriale dell'istituto dell'amministratore di sostegno che ha iniziato i suoi lavori. Contestualmente all'interno dell'OND, uno specifico Gruppo di lavoro ha sviluppato lo "Schema di linee comuni per l'applicazione dell'articolo 19 (Vita indipendente e inclusione nella societa') della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilita'" che ha formalmente trasmesso al Comitato Tecnico Scientifico dell'OND stesso operante presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. 2. SCENARIO E OPZIONI GENERALI DI INTERVENTO Le azioni previste di seguito sono in larga misura dettate dalla rinnovata volonta' di applicare concretamente l'articolo 19 della Convenzione ONU, puntando sulla preliminare e propedeutica condivisione di criteri, indicatori, requisiti organizzativi, e sulla loro successiva formale adozione da parte di Regioni ed Enti locali, ma anche di ogni altra istituzione od organizzazione coinvolta. 3. PROPOSTE PROGRAMMATICHE AZIONE 1 Contrasto all'isolamento, alla segregazione e per la deistituzionalizzazione Le condizioni e il rischio di isolamento, confinamento e segregazione delle persone con disabilita' rappresentano questioni centrali nel dibattito degli ultimi anni, emergenti sia dalle storie di vita che da alcuni approfondimenti di ricerca. Le pur diverse connotazioni dell'isolamento e del confinamento rispetto alla vera e propria segregazione impongono interventi sinergici di potenziamento e qualificazione della rete dei servizi, basati su politiche inclusive a favore delle persone e delle loro famiglie. L'istituzionalizzazione, ossia l'imposizione - esplicita o implicita - a trascorre la propria quotidianita' (anche in parte) in luoghi nei quali non e' consentito l'esercizio della scelta di dove, come o con chi vivere, appare una delle forme di segregazione da contrastare con maggiore urgenza e impegno, pensando sia alle persone che oggi vivono in istituzioni totali, sia a quelle che vi sono a rischio. Tipologia di azione Intervento normativo e amministrativo. Obiettivo Accelerare processi di deistituzionalizzazione e di contrasto alla segregazione e all'isolamento delle persone con disabilita'. Azioni specifiche a) assumere a riferimento per le future convenzioni o accreditamenti istituzionali norme coerenti con la Convenzione ONU, vietando l'accreditamento istituzionale e, conseguentemente, qualsivoglia finanziamento diretto o indiretto a strutture potenzialmente segreganti; b) sulla base di indicatori condivisi, da individuare con ampia partecipazione, procedere a una rilevazione sistematica e completa delle strutture segreganti, fissando un termine ultimo per congrue e adeguate dimissioni, sulla base di progetti personali, delle persone segregate; c) individuare, con ampia e qualificata partecipazione, indicatori che consentano di riconoscere le situazioni di isolamento e segregazione (anche in ambito domiciliare), presenti o potenziali; diffondere tali strumenti ai servizi sociali; applicare gli indicatori per effettuare rilevazioni e indagini ad hoc e avviare politiche e interventi specifici. Soggetti Promotori Ministero del lavoro e delle politiche sociali; Conferenza Stato Regioni. Soggetti collaboratori OND; ISTAT; Organizzazioni delle persone con disabilita' e altre organizzazioni del Terzo Settore; ANCI; Ministero della salute. Destinatari finali Persone con disabilita' e loro famiglie; Regioni ed Enti locali; Operatori sociali. Sostenibilita' economica Gli interventi previsti non prevedono costi aggiuntivi. Al contrario gli effetti possono produrre una significativa qualificazione della spesa pubblica e una riduzione della conflittualita'. AZIONE 2 Servizi e strutture per la collettivita' a disposizione, su base di uguaglianza con gli altri, delle persone con disabilita' e adattate al loro funzionamento L'articolo 19 della Convenzione ONU sancisce "il diritto di tutte le persone con disabilita' a vivere nella societa', con la stessa liberta' di scelta delle altre persone, e adottano misure efficaci e adeguate al fine di facilitare il pieno godimento da parte delle persone con disabilita' di tale diritto e la loro piena integrazione e partecipazione nella societa'". Inoltre gli Stati devono garantire che "le persone con disabilita' abbiano accesso a una serie di servizi a domicilio o residenziali e ad altri servizi sociali di sostegno, compresa l'assistenza personale necessaria per consentire loro di vivere nella societa' e di inserirvisi e impedire che siano isolate o vittime di segregazione." Devono pertanto essere condivisi e adottati principi che orientino l'elaborazione delle politiche e raccomandazioni che condizionino la gestione dei servizi e delle prestazioni, in modo che essi garantiscano il perseguimento della vita indipendente. E' noto come la dizione sub lettera c) dell'articolo 19 ("i servizi e le strutture sociali destinate a tutta la popolazione siano messe a disposizione, su base di uguaglianza con gli altri, delle persone con disabilita' e siano adattate ai loro bisogni.") sia oggetto di motivati rilievi circa la formula adottata in sede di traduzione. I termini originali "community services" sono stati tradotti con "servizi e strutture sociali", anziche' con un piu' congruente e corretto "servizi per la collettivita'". E in effetti tale indicazione permea l'intera Convenzione. Si sottolinea che tali principi devono considerare con attenzione e in modo trasversale sia il maggiore rischio di esclusione derivante da disabilita' plurima che la prospettiva di genere. Quest'ultima va adottata sia nella predisposizione delle politiche che in tutti i servizi per la collettivita'. In tal senso appare opportuno, nel fissare le raccomandazioni in parola, riferirsi a strumenti tassonomici gia' condivisi e che sono patrimonio comune dei sistemi dei servizi in ambito regionale e locale, anche se tali strumenti, nella loro evoluzione, dovranno assumere a riferimento, in modo esplicito e cogente, il piu' attuale linguaggio e i principi della Convenzione ONU. Ci si riferisce in particolare ai concetti di "empowerment", ossia il pieno coinvolgimento delle persone nelle scelte che riguardano la loro vita o aspetti di essa; e di "mainstreaming" nella programmazione e nell'erogazione dei servizi. Cio' vale anche per i servizi, interventi, trasferimenti che non riguardano direttamente la disabilita', ma che devono garantire attenzione e flessibilita' tali da essere fruibili e accessibili anche a tutte persone con disabilita'. Tipologia di azione Intervento tecnico e amministrativo. Obiettivo Garantire l'adeguamento semantico e quindi operativo del nomenclatore degli interventi e servizi sociali e di altri servizi per la collettivita'. Azioni specifiche a) revisione del "Nomenclatore degli interventi e servizi sociali" (2013) redatto dal CISIS (Centro interregionale per i sistemi informatici, geografici e statistici) adottando le raccomandazioni gia' formulate dall'OND congruenti con la Convezione ONU e facendo opera di adeguamento lessicale; b) estensione di tali raccomandazioni anche ai servizi per l'impiego o per l'inclusione scolastica; c) adozione formale e sostanziale di tali raccomandazioni, anche in forma di obiettivi di servizio, nelle more della puntuale definizione di LEPS e/o LEA. Soggetti Promotori Ministero del lavoro e delle politiche sociali; Conferenza Stato Regioni. Soggetti collaboratori OND; CISIS (Centro interregionale per i sistemi informatici, geografici e statistici); ISTAT; Organizzazioni delle persone con disabilita' e altre organizzazioni del Terzo Settore; ANCI; Ministero della salute; Dipartimento Funzione Pubblica Destinatari finali Regioni ed Enti locali; Operatori sociali; Gestori di servizi per la collettivita'. Sostenibilita' economica Gli interventi previsti non prevedono costi aggiuntivi. Al contrario gli effetti possono produrre una significativa qualificazione della spesa pubblica e una riduzione della conflittualita'. AZIONE 3 Promozione dell'abitare in autonomia e della domiciliarita' E' necessario che per tutte le persone con disabilita', anche per chi necessita di maggiori o piu' intensi sostegni, siano privilegiati e garantiti politiche e servizi di sostegno, sulla base di progetti personali, affinche' la persona con disabilita' o chi lo rappresenta possa programmare e realizzare il proprio progetto di vita adulta sia all'interno che all'esterno della famiglia e dell'abitazione di origine. E affinche' i familiari della persona con disabilita' possano adeguatamente compiere i loro ruoli genitoriali o parentali senza deprivazioni derivanti da sovraccarichi assistenziali o economici. Per "sostegni per l'abitare" si intendono le misure, gli interventi, le modalita' organizzative che concorrano al dignitoso permanere presso il proprio domicilio, o alla realizzazione del proprio progetto di vita all'esterno della famiglia di origine, o a percorsi di deistituzionalizzazione. Per "servizi per l'abitare" si intendono le modalita' organizzative che garantiscono soluzioni abitative e di supporto alla persona alternativi alla permanenza presso il domicilio originale o familiare. In particolare favorire l'abitare in autonomia comporta l'insieme delle attivita' destinate a fornire risposte ai bisogni e/o a promuovere forme di sostegno alle persone con disabilita' nel corso della loro vita per quel che concerne l'autonomia, le relazioni sociali, l'accesso alle opportunita' offerte dal territorio, l'esercizio dei propri diritti, indipendentemente dalle modalita' organizzative e di gestione degli interventi. Tipologia di azione Intervento tecnico e normativo. Obiettivo Promozione e diffusione di modelli organizzativi e gestionali per l'abitare in autonomia e della domiciliarita' e adottare in modo omogeneo norme relative ai servizi per l'abitare. Azioni specifiche a) revisione del "Nomenclatore degli interventi e servizi sociali" (2013) redatto dal CISIS (Centro interregionale per i sistemi informatici, geografici e statistici) in particolare per la parte relativa alle "strutture" in conformita' a standard coerenti con la convenzione ONU, come ad esempio la norma UNI 11010:2016; b) determinazione, nelle more della puntuale definizione di LEPS e/o LEA, di obiettivi di servizio per i "sostegni all'abitare", incardinati in progetti personali, che prevedano di: - garantire il protagonismo della persona con disabilita' o di chi la rappresenta; - garantire una valutazione multidimensionale e ad ampio spettro delle condizioni personali e di contesto; - garantire un ampio coinvolgimento dei servizi, delle reti formali e informali del territorio; - garantire un sostegno alla progressiva acquisizione di autonomia personale; una contemporanea incentivazione delle attivita', delle relazioni, degli impegni extradomiciliari; - sviluppare capacita' di espressione/comunicazione, autorappresentazione; - costruire un'identita' solida attraverso l'alleanza con la famiglia; - sostenere e sviluppare una compliance con tutti gli attori coinvolti; - sostenere, rafforzare e sviluppare i processi di pensiero; - fornire un supporto alla famiglia di tipo psicologico, pedagogico attraverso incontri frequenti e la formazione anche condivisa; - sviluppare relazioni con le collettivita' di riferimento. Soggetti Promotori Ministero del lavoro e delle politiche sociali; Conferenza Stato Regioni. Soggetti collaboratori OND; CISIS (Centro interregionale per i sistemi informatici, geografici e statistici); ISTAT; Organizzazioni delle persone con disabilita' e altre organizzazioni del Terzo Settore; ANCI; Ministero della salute Destinatari finali Regioni ed Enti locali; Operatori sociali e sanitari. Sostenibilita' economica Gli interventi previsti non prevedono costi aggiuntivi. Al contrario gli effetti possono produrre una significativa qualificazione della spesa pubblica e una riduzione delle spese per ricoveri impropri e per l'istituzionalizzazione. AZIONE 4 Rafforzamento ed efficacia di modelli di assistenza personale autogestita L'approccio "Independent Living" (per vivere in modo indipendente) mutuato da consolidate esperienze straniere, pur non essendo purtroppo sufficientemente consolidato nelle prassi delle politiche sociali nazionali e regionali, conta su una strutturazione teorica e di modello organizzativo sufficientemente solida e strutturata. Esso si riferisce e si ispira a un modello di intervento volto a favorire l'autodeterminazione, l'inclusione e la piena partecipazione delle persone con disabilita', attraverso la redazione diretta del proprio progetto di vita. La persona cui viene garantito il diritto di scelta si assume le conseguenti responsabilita' e la consapevolezza degli eventuali rischi. Esso rappresenta una delle alternative possibili dell'assistenza diretta, scelta da altri, e favorisce la partecipazione delle persone con disabilita' nella societa', innescando meccanismi di mutamento culturali e materiali nell'ottica del "mainstreaming". L'approccio attualmente necessita di un consolidamento sia in termini di risorse che di modellizzazione uniforme sul territorio nazionale con la condivisione e applicazione di linee guida. Tipologia di azione Intervento di tipo normativo e amministrativo. Obiettivo Favorire la diffusione e l'adozione di procedimenti omogenei ed efficaci relativi a modelli di assistenza personale autogestita. Azioni specifiche Definizione di linee guida condivise e sostenibili che garantiscano: - il pieno coinvolgimento personale della persona con disabilita' o di chi la rappresenta; - l'individuazione di congrue risorse necessarie; - l'individuazione chiara e comprensibile degli obiettivi del progetto; - l'individuazione di un referente certo presso l'ente; - nell'ambito delle risorse disponibili il trasferimento monetario congruente al progetto di vita indipendente presentato e accettato; perequato nel tempo al costo di mercato e al costo orario del contratto lavorativo dell'assistente personale assunto; continuativo nel tempo per consentire una progettazione di lungo periodo ed evitare il ritorno a situazioni di dipendenza; - la possibilita' di destinare, in modo concordato, il trasferimento monetario a spese propedeutiche all'inclusione sociale quindi non strettamente connesse alla diretta assistenza personale; - la scelta del proprio assistente personale senza condizionamenti o imposizioni esterne nel rispetto della normativa in materia di contratti di lavoro; - la possibilita' di avvalersi di consulenza alla pari offerta da agenzie o centri per la vita indipendente; - l'opportunita' di revisione nel tempo del progetto adeguandolo a nuove o diverse esigenze; - di evitare la richiesta e l'acquisizione di documentazione ridondante rispetto alle finalita' della procedura; - la definizione ex ante e chiara della documentazione da presentare e dei tempi entro cui presentarla; - la semplificazione dei procedimenti di presentazione della documentazione a supporto della rendicontazione; - di applicare una rendicontazione delle spese flessibile in relazione al progetto anche in ragione di particolari emergenze; di procedere per avvisi bonari prima di applicare riduzioni o sospensioni; - il rafforzamento della reciproca collaborazione con centri e agenzie per la vita indipendente soprattutto in funzione della circolazione delle informazioni corrette; - la previsione della portabilita' del finanziamento interregionale e nazionale (esigibilita' dei diritti di cittadinanza) e internazionale in caso di trasferimento. Soggetti Promotori Ministero del lavoro e delle politiche sociali; Conferenza Stato Regioni. Soggetti collaboratori OND; organizzazioni delle persone con disabilita' e altre organizzazioni del Terzo Settore; ANCI Destinatari finali Regioni ed Enti locali; Operatori sociali e sanitari. Sostenibilita' economica Gli interventi previsti non prevedono costi aggiuntivi. Al contrario gli effetti possono produrre una significativa qualificazione della spesa pubblica e una riduzione delle spese per ricoveri impropri e per l'istituzionalizzazione. AZIONE 5 Condivisione e diffusione di principi e strumenti di progettazione personale e loro applicazione Il confronto e le analisi condotte in seno all'OND hanno evidenziato, fra l'altro, la necessita' di una piu' ampia condivisione di criteri e indicazioni operative per migliorare e qualificare la progettazione mirata alla piena inclusione delle persone con disabilita', nel solco dei principi fondanti della Convenzione ONU ("mainstreaming" ed "empowerment" in particolare). Si rileva da un lato una certa disomogeneita', che sconfina talora in disorientamento o elusione, nell'applicazione di strumenti di progettazione personale, nella loro congruente applicazione, nel loro necessario monitoraggio. Cio' lascia supporre la stretta necessita' di predisporre - in modo condiviso - linee guida (da emanarsi a cura del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Conferenza Stato Regioni e le associazioni delle persone con disabilita') che possano essere utili alle Regioni e agli Enti locali nella elaborazione delle proprie politiche e, ancor piu', nella organizzazione dei servizi sui territori. Tipologia di azione Intervento di tipo amministrativo operativo. Obiettivo Favorire l'elaborazione e la diffusione di strumenti utili alla efficace progettazione personale. Azioni specifiche a) redazione condivisa e promozione di linee guida per l'elaborazione del progetto personale (superando il concetto di progetto individualizzato previsto dall'articolo 14 della Legge 328/2000) inteso come un'azione integrata di misure, sostegni, servizi, prestazioni, trasferimenti in grado di supportare il progetto di vita della persona con disabilita' e la sua inclusione, redatto con la sua diretta partecipazione o di chi lo rappresenta, previa valutazione della sua specifica situazione in termini di funzioni e strutture corporee, limitazioni alle azioni e alla partecipazione, aspirazioni, oltre che da valutazione del contesto ambientale nella sua accezione piu' ampia; b) elaborazione condivisa e promozione di linee guida per la corretta e completa valutazione delle aspettative, dei valori, delle risorse personali, del contesto familiare e dei sostegni, con strumenti sensibili e validati oltre che a una valutazione degli esiti esistenziali personali, parametrati anche sui principali domini della qualita' della vita, sia oggettivi che soggettivi; c) elaborazione e promozione di modelli allocativi di "budget personalizzati" (budget di cura, budget di salute o comunque denominati) che consentano la definizione quantitativa e qualitativa delle risorse economiche, professionali e umane necessarie per innescare un processo volto a restituire alla persona un funzionamento sociale adeguato, attraverso un progetto personale alla cui elaborazione partecipino principalmente la persona con disabilita' stessa, la sua famiglia e la sua comunita', ottimizzando l'uso integrato delle risorse diffuse in una logica non prestazionale e frammentata. Soggetti Promotori Ministero del lavoro e delle politiche sociali; Conferenza Stato Regioni. Soggetti collaboratori OND; Organizzazioni delle persone con disabilita' e altre organizzazioni del Terzo Settore; ANCI; Ministero della salute. Destinatari finali Regioni ed Enti locali; Operatori sociali e sanitari Sostenibilita' economica Gli interventi previsti non prevedono costi aggiuntivi. Al contrario gli effetti possono produrre una significativa qualificazione della spesa pubblica e una riduzione delle dispersioni derivanti dalla frammentazione della spesa pubblica e degli interventi. AZIONE 6 Protezione giuridica delle persone con disabilita' e loro autodeterminazione La linea di intervento 3 del precedente Programma di Azione biennale ha ampiamente descritto le necessita' di intervento per una coerente applicazione dell'articolo 12 della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilita', sottolineando peraltro come, dopo la ratifica della Convenzione citata, l'unica vera misura idonea, nell'ordinamento italiano, a garantire dignita' alla persona con disabilita', proteggendola ma, al tempo stesso, sostenendone le autonomie con i soli interventi strettamente necessari, sia l'amministrazione di sostegno previsto dalla Legge 6/2004. In tal senso il Programma prevedeva interventi per la promozione e il rafforzamento dell'istituto attraverso alcune specifiche azioni, al momento non ancora compiute. La contemporanea costituzione di uno specifico Comitato tecnico di coordinamento a livello territoriale dell'istituto dell'amministratore di sostegno (istituito dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali) consente di confermare e affinare le azioni precedentemente previste, e di mantenere l'obiettivo di rendere la persona con disabilita' protagonista della propria vita, partecipando, nella misura massima possibile, alle scelte della propria esistenza, della propria salute e del proprio patrimonio e mettendola nelle condizioni di porre in essere atti giuridici che prima le erano negati. Tipologia di azione Intervento di tipo legislativo e amministrativo generale e operativo (formativo). Obiettivo Rafforzamento dell'istituto dell'amministratore di sostegno e di altre previsioni di tutela giuridica. Azioni specifiche a) proposta di modifica del codice civile che preveda l'eventuale abrogazione dell'interdizione e dell'inabilitazione, mantenendo come sola misura di protezione giuridica, variamente modulabile, l'amministrazione di sostegno, rafforzata in alcuni aspetti oggi del tutto annullati dalle due piu' datate figure giuridiche; b) coordinamento di tutto l'impianto civilistico, specie in tema di esercizio dei diritti della persona e dei diritti patrimoniali, rispetto alla mutata considerazione giuridica degli atti posti in essere dai beneficiari dell'amministrazione di sostegno, anche in riferimento ai divieti o alle interpretazioni restrittive che colpivano e tuttora colpiscono molte persone con disabilita', non solo intellettiva e/o relazionale; c) modifica delle protezioni giuridiche a base degli assetti negoziali, prevedere abusivita' di clausole contrattuali che, in via indiretta, ledano maggiormente le persone con disabilita' che hanno, spesso, una carenza informativa maggiore o non possono contrattare delle legislazioni speciali in tema di consensi informati e di manifestazioni di volonta' unilaterali (esercizio del diritto di voto e del diritto di richiesta di cittadinanza); d) promozione dell'omogenea applicazione dell'attuale normativa sull'amministrazione di sostegno per tutto il territorio italiano; e) garanzia della vigilanza soprattutto sul rispetto dei tempi di emissione del decreto di nomina e sull'assegnazione di adeguate risorse umane (giudici, operatori di cancelleria) e tecnologiche alle Sezioni della volontaria giurisdizione; f) promozione e incentivazione di percorsi formativi e di aggiornamento ad hoc per magistrati attraverso il Consiglio Superiore della Magistratura e la Scuola Superiore della Magistratura; g) promozione e incentivazione di percorsi formativi e di aggiornamento per varie figure professionali quali assistenti sociali, avvocati, medici legali favorendo lo scambio multidisciplinare; h) incentivare la costituzione di sportelli regionali e territoriali di tutela del cittadino con il compito di coordinare e promuovere, in relazione all'amministrazione di sostegno, progetti innovativi di formazione o la sottoscrizione di intese per agevolare i rapporti cittadino/servizi sociali/enti del terzo settore/tribunali; i) coinvolgere le Regioni nella informazione e divulgazione sulla figura dell'amministrazione di sostegno e sull'autodeterminazione della persona con disabilita', anche avvalendosi delle organizzazioni del terzo settore. Soggetti Promotori Ministero del lavoro e delle politiche sociali; Ministero della Giustizia. Soggetti collaboratori Comitato tecnico di coordinamento a livello territoriale dell'istituto dell'amministratore di sostegno; OND; Organizzazioni delle persone con disabilita' e altre organizzazioni del Terzo Settore; Consiglio Superiore della Magistratura; Conferenza Stato Regioni; Regioni; Universita', Comunita' scientifiche, comitati etici e comitati di operatori del diritto. Destinatari finali Persone con disabilita', operatori giuridici, operatori sociali e sanitari. Sostenibilita' economica Gli interventi previsti non comportano costi aggiuntivi; al contrario potrebbero consentire consistenti risparmi sia per il sistema che per le persone con disabilita' e i loro familiari grazie alla semplificazione che si avrebbe (pur col mantenimento di tutte le cautele del caso) nel compimento di atti giuridici, oggi, purtroppo, irrigiditi secondo gli schemi autorizzativi e di controllo dell'attuale disciplina, specie codicistica. Capitolo 5 LINEA DI INTERVENTO 3 Salute, diritto alla vita, abilitazione e riabilitazione 1. RACCORDO CON IL PRIMO PROGRAMMA DI AZIONE Il Programma di Azione biennale, approvato con DPR 4 ottobre 2013, aveva previsto come azioni qualificanti: il sostegno alla fase prenatale e neonatale; politiche sulla salute delle persone con disabilita', integrazione Sanitaria e Socio-Sanitaria e Punto unico di Accesso ai Servizi; interventi in ambito di abilitazione e riabilitazione continua. In larga misura le azioni prefissate non possono considerarsi raggiunte, ma soprattutto i principi cui queste sottendevano risultano scarsamente condivisi nelle prassi e nelle disposizioni adottate o in via di definizione. Anche se in tema di diagnosi precoce e di screening neonatale c'e' ancora strada da fare, tuttavia alcuni passi avanti sono stati fatti: la recente legge 167/2016 "Disposizioni in materia di accertamenti diagnostici neonatali obbligatori per la prevenzione e la cura delle malattie metaboliche ereditarie" ha reso obbligatorio lo screening neonatale esteso per tutti i nuovi nati, il quale e' stato gia' previsto nel DPCM Lea in fase di emanazione, insieme allo screening audiologico e oftalmologico neonatale, questi ultimi gia' presenti anche nel Piano Nazionale della prevenzione 2016-2018. Inoltre in tema di prevenzione primaria ricordiamo le azioni nel network per la prevenzione delle malformazioni congenite. Rispetto agli obiettivi ed alle azioni previste dal precedente Programma di Azione, si constata come le politiche sanitarie risultano ancora fortemente centrate su modelli di cura che mettono al centro la malattia e non la persona con disabilita' nel suo contesto di vita e le sue progettualita' di inclusione e partecipazione alla comunita', con una forte carenza di integrazione di policy in particolare socio-sanitaria, una accentuata carenza di collegamento tra Ospedale e Territorio, percorsi non ancora compiuti di ri-qualificazione delle cure intermedie e del livello delle cure primarie. Non puo' dirsi pienamente realizzato il processo di integrazione socio-sanitaria e permangono in molte aree del paese forte difficolta' nel costruire progetti personalizzati che mettano effettivamente al centro la persona con disabilita' assicurando la pienezza ed effettivita' dei principi di autodeterminazione e "empowerment". Prevale poi un approccio basato sulla singola patologia o condizione (es. anziano, non autosufficiente, invalido) con il ricorso a categorie inappropriate e non corrispondenti ai principi e indicazioni della Convenzione ONU. Lo stesso linguaggio della Convenzione risulta lontano anche dalla elaborazione dei nuovi Livelli Essenziali di Assistenza ed in particolare dagli articoli 12 e 26. 2. SCENARIO E OPZIONI GENERALI PER L'INTERVENTO Ad integrazione di quanto premesso vanno sinteticamente indicate ulteriori criticita' dell'attuale scenario: - La carenza di servizi di diagnosi precoce e screening neonatale per tutte le disabilita'; - La carenza di un adeguata pratica di raccolta del consenso informato sul quale si fonda il diritto di scelta, in particolare per le persone con disabilita' intellettive, relazionali e mentali in riferimento all'articolo 12 della Convenzione ONU; - la mancata valorizzazione dell'approccio di empowerment che dovrebbe essere alla base anche del processo riabilitativo; - il perpetuarsi del principio di "compensazione della menomazione" nell'erogazione degli ausili e delle protesi, al contrario di quanto prevede la Convenzione ONU in termini di diritto alla salute, alla mobilita' ecc.; - la scarsa attuazione della Legge sull'autismo che prevede percorsi diagnostico terapeutici non segreganti e legati alle linee guida certificate dall'Istituto Superiore di Sanita' (ISS); - la carenza di sistemi di diagnosi e cura dei problemi psichiatrici e comportamentali necessari a incontrare i bisogni specifici delle persone con disabilita' intellettive e/o relazionali a basso funzionamento - l'inadeguatezza dell'organizzazione di molti servizi sanitari, inclusi i presidi ospedalieri, alla fruibilita' da parte delle persone con disabilita' intellettive e/o relazionali a basso funzionamento; - la necessita' di implementare e mettere in rete le buone prassi esistenti a livello regionale; - una attenzione maggiore alla formazione degli operatori sanitari e non, a partire dal percorso universitario per una reale presa in carico di persone con disabilita' intellettive e del neurosviluppo congenite o acquisite e disabilita' psichiche; - complessivamente i processi di cura e di assistenza sono generalmente separati in funzione dei soggetti erogatori (sbilanciamento sulla struttura di offerta piuttosto che sul destinatario dell'intervento) con una forte difficolta' a costruire progetti personalizzati che mettano effettivamente al centro la persona con disabilita' assicurando la pienezza ed effettivita' dei principi di autodeterminazione e "empowerment"; - non risultano definiti Livelli Essenziali di Prestazioni Sociali (LEPS) e non risulta effettivamente applicato il progetto individuale nemmeno come definito dall'art. 14 della Legge 328/00 sebbene alcune illuminate pronunce giudiziarie di questi anni lo riconoscano come diritto soggettivo; - mancano flussi strutturati di dati che consentano di conoscere l'effettivo livello di integrazione socio sanitaria sui territori, essendo i flussi e le informazioni disponibili separati tra comparto sanitario e sociale; - la rete per le cure palliative prevista dalla normativa esistente (Legge 38/2010) non ha ancora avuto uno sviluppo adeguato rispetto al tema della qualita' di vita e dell'approccio precoce fuori dalle condizioni di malattia oncologica e terminalita', con complessita' di raccordo tra le reti di cure palliative e del dolore rispetto alle altre reti di riferimento territoriali (riabilitative, di patologia, etc.). - i processi di accreditamento e autorizzazione sono fortemente disomogenei tra Regione e Regione, essenzialmente fondati su criteri ospedalieri in contrato palese con la Convenzione ONU; - l'accesso ai farmaci, specie agli innovativi, non viene assicurato in condizioni di parita' di accesso sul territorio a causa dei procedimenti che causano ritardi o limitazioni nella prescrizione e somministrazione: le persone sono cosi' costrette a migrazioni sanitarie per ricevere le cure; - rispetto all'assistenza delle persone con gravi disabilita' si ricorre poi ancora molto all'istituzionalizzazione e le politiche sul dopo/durante noi e sulla vita indipendente non riescono ancora ad incidere in modo significativo su modelli organizzativi e assetti ancora fortemente orientati sulle strutture di accoglienza e ricovero piuttosto che su soluzioni di domiciliarita' e autonomia, con un'assistenza delegata in gran parte alle famiglie; - non risulta avviato alcun intervento per l'elaborazione e attuazione della riforma in materia di riabilitazione e abilitazione prevista nel precedente Programma di Azione; parallelamente non risulta elaborato il nuovo documento sulla appropriatezza riabilitativa previsto dal Patto per la Salute 2014-2016; le sole modifiche elaborate - ma non approvate - attengono la revisione dei LEA anche per la parte riabilitativa, che richiedono in ogni caso interventi di revisione e integrazione e soprattutto di riscrittura in funzione della Convenzione ONU. Conseguentemente il presente Programma di Azione propone interventi nei seguenti ambiti: - favorire l'accesso alle cure, intese nel senso piu' generale, e ai servizi su base di uguaglianza per l'intero Paese, definendo e garantendo Livelli Essenziali di Assistenza congruenti con la Convenzione ONU; - porre le condizioni per una condivisa azione programmatica continuativa, estesa ed integrata in tema di interventi di rilievo socio-sanitario per le persone con disabilita'; - garantire processi di cura e assistenza basati sull'evidenza scientifica e sulla valutazione degli esiti; - garantire trasversalmente l'adozione e l'applicazione nello specifico degli articoli 12 e 26 della Convenzione ONU. - Adeguare il linguaggio normativo/amministrativo e in generale le forme e i metodi di comunicazione alla Convenzione ONU ed alle indicazioni dell'OMS; - superare un approccio alla disabilita' separato e frammentato per singole patologie (come accaduto anche nel caso del Piano Nazionale della Cronicita') e tenere conto della natura trasversale del fenomeno; - rivedere le modalita' di approvvigionamento ed erogazione degli ausili per favorire la personalizzazione e il diritto di scelta (in accordo con il Piano Riabilitativo Individualizzato previsto dalle norme), e in particolare contrastare pratiche di appalto al massimo ribasso; 3. PROPOSTE PROGRAMMATICHE AZIONE 1 Definizione dei Livelli Essenziali di Assistenza Tipologia di azione Intervento di tipo legislativo. Obiettivo Definire l'accesso alle cure e ai servizi su basi di eguaglianza per l'intero Paese. Azioni specifiche a) definizione ed approvazione del DPCM sui LEA e nuovo Nomenclatore Tariffario Protesi e Ausili, tenendo conto delle indicazioni formulate dall'OND sopra riportate - in modo da renderlo congruente con la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilita' e allineato, quanto al Nomenclatore, alle nuove tecnologie disponibili, a partire dall'intesa gia' sancita in Conferenza Stato-regioni sul DPCM dei LEA il 7 settembre 2016; b) identificazione di Livelli essenziali e garantiti di prestazioni sociali e loro raccordo con i LEA; c) definizione ed approvazione nella Legge di stabilita' (annuale) del finanziamento e delle finalita' dei Fondi sociosanitari; d) attuazione nei LEA delle recenti norme sull'autismo e sul "dopo di noi" e gli aspetti di competenza nell'attuazione della Legge 22 giugno 2016 n. 112, recante "Disposizioni in materia di assistenza alle persone con disabilita' grave prive del sostegno familiare"; Soggetti promotori Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali; Ministero della Salute. Soggetti collaboratori Regioni; Enti Locali; Assessorati alla Sanita'; ASL; Ospedali; Medici di Medicina Generale; Organizzazioni delle persone con disabilita' e altre organizzazione del Terzo Settore; Agenzia per i Servizi Sanitari Regionali (AGENAS); Istituto Superiore di Sanita' (ISS). Destinatari finali ASL; Sistema integrato di interventi e servizi sanitari e sociali; Persone con disabilita' e famiglie. Sostenibilita' economica Il processo di revisione normativa disegnato dalle azioni sopra indicate non richiede investimenti aggiuntivi e mira in modo specifico ad aumentare l'efficienza ed efficacia della spesa, semplificando il processo di valutazione e forzando l'effettiva integrazione socio-sanitaria. AZIONE 2 Azioni di sviluppo dell'integrazione sociosanitaria, di miglioramento dell'efficacia dell'azione programmatica, sviluppo di linee guida Tipologia di azione Interventi di tipo amministrativo generale e programmatico Obiettivo Porre le condizioni per un'azione programmatica continuativa, estesa ed integrata in tema di interventi di rilievo socio-sanitario per le persone con disabilita' Azioni specifiche a) assicurare il coordinamento ed integrazione delle politiche sanitarie con le altre politiche di interesse della disabilita' (sociale, abitativa, educativa e occupazionale) attraverso accordi verticali tra Stato, regioni e citta' metropolitane, accordi orizzontali ad esempio di programma, conferenze servizi, case della salute ecc); b) definizione di linee guida in materia di diagnosi e presa in carico delle persone con patologie psichiatriche e disabilita' intellettiva e del neurosviluppo e disabilita' psichiche, relazionali e di accesso alle strutture sanitarie (ospedaliere e ambulatoriali) e socio-sanitarie (distrettuali, residenziali e semiresidenziali) per rispondere appropriatamente anche alla loro vulnerabilita' e comorbilita'; c) sulla base delle esperienze di applicazione di "budget personalizzati", elaborazione e sviluppo di politiche sociosanitarie integrate a livello nazionale, regionale, locale a partire dall'effettiva applicazione di quanto previsto in materia dal Patto per la Salute 2014-2016; d) introduzione nel prossimo Piano Sanitario nazionale di un Progetto Obiettivo sulla disabilita' che dia vita a: programmi ECM per dirigenti e operatori, attivazione di linee di ricerca sulla partecipazione attiva delle persone con disabilita' a cio' che li riguarda e sul sostegno tra pari, programmazione di campagne pubbliche sulla Convenzione ONU, sulla dignita', eguaglianza di opportunita', partecipazione ecc; e) stabilizzazione strutturale dei finanziamenti nazionali destinati al comparto sociosanitario; f) previsione, garanzia e promozione di partecipazione delle persone con disabilita' e delle loro organizzazioni rappresentative alle decisioni, al monitoraggio, alla valutazione rispetto alle politiche di cui ai punti precedenti; g) applicazione di sistemi di armonizzazione/riunificazione dei servizi e dei trasferimenti (cfr il budget di salute) che assicurino la ricomposizione delle misure, la trasversalita' degli interventi, l'unitarieta' dei programmi e la coerenza degli obiettivi (a partire dalla effettiva attuazione del progetto di cui all'art. 14 Legge 328/00) previa ridefinizione dello stesso ai sensi della Convenzione ONU; h) revisione del Decreto del Ministro della salute del 9 dicembre 2015 "Condizioni di erogabilita' e indicazioni di appropriatezza prescrittiva delle prestazioni di assistenza ambulatoriale erogabili nell'ambito del Servizio sanitario nazionale"; i) applicazione Legge 38/2010 "Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore" anche al di fuori delle condizioni di malattia oncologica, con attenzione alla prospettiva di qualita' di vita; j) revisione del "Piano d'indirizzo per la riabilitazione" del 2011, in linea con i principi espressi dall'articolo 26 della Convenzione ONU, con specifica attenzione ai temi della multidisciplinarieta', della formazione degli operatori (con il superamento dell'approccio clinico fondato sull'intervento sull'organo ma favorente l'inclusione sociale delle persone con disabilita' in ottica di riabilitazione/abilitazione), "dell'empowerment" e del confronto fra pari, dei processi di riabilitazione-abilitazione; k) revisione e integrazione del "Piano della Cronicita'" in modo da assicurare coerenza con una visione trasversale di disabilita' a prescindere dalle singole patologie; l) applicazione della recente legge 18 agosto 2015, n. 134, Disposizioni in materia di diagnosi, cura e abilitazione delle persone con disturbi dello spettro autistico e di assistenza alle famiglie" per gli specifici percorsi diagnostico terapeutici e sul "dopo di noi" (Legge 112/2016) in ottica di deistituzionalizzazione in ambito sanitario e sociosanitario e l'attivazione di analoghi percorsi diagnostico terapeutico assistenziali per altre condizioni di disabilita' complesse; m) definizione delle linee guida per le disabilita' a maggior rischio di ricorso strumentale dell'intervento sanitario, al fine di definire l'appropriatezza degli interventi dedicati, il raccordo delle reti, la continuita' di risposte di salute nei diversi livelli. Si veda in proposito come modello di riferimento quanto sviluppato dall'Istituto Superiore di Sanita' (ISS) in materia di LEA e Autismo dalle Linea guida n. 21 dell'ISS; n) revisione dei processi di accesso ai farmaci a livello regionale e territoriale al fine di evitare diseguaglianze di accesso tra territori; o) sviluppo di campagne informative rivolte alle persone con disabilita' al fine di potenziarne la partecipazione attiva a cio' che le riguarda, l'inclusione sociale ed il sostegno tra pari; p) applicare il principio del 'nulla su di noi senza di noi' in termini di partecipazione delle persone con disabilita' e delle loro organizzazioni rappresentative alle decisioni, al monitoraggio, alla valutazione rispetto alle politiche di cui ai punti precedenti; sostegno e promozione del ruolo delle associazioni di "advocacy" e di rappresentanza dei diritti delle persone con disabilita' in tema di contrasto alle discriminazione e di garanzia di condizioni di uguaglianza e pari opportunita'. Soggetti promotori Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali; Ministero della Salute. Soggetti collaboratori Regioni; Enti Locali; Assessorati alla Sanita'; ASL; Ospedali; Organizzazioni dei Medici di Medicina Generale; Organizzazioni delle persone con disabilita' e altre organizzazioni del Terzo Settore; AGENAS; ISS Destinatari finali Sistema sanitario; Sistema integrato di interventi e servizi sanitari e sociali; Persone con disabilita' e famiglie. Sostenibilita' economica Il processo di revisione politica e amministrativa disegnato dalle azioni sopra indicate non richiede investimenti aggiuntivi e mira in modo specifico ad aumentare l'efficienza ed efficacia della spesa, semplificando il processo di valutazione e spingendo verso un'effettiva integrazione socio-sanitaria. AZIONE 3 Sviluppo di strumenti regolamentari, indagini tematiche e sistema informativo Tipologia di azione Interventi di natura amministrativa generale e operativa. Obiettivo Garantire processi di cura e assistenza basati sull'evidenza scientifica e sulla valutazione degli esiti Azioni specifiche a) realizzazione di indagini per misurare l'effettiva attuazione dei principi di non discriminazione nell'erogazione dei servizi riproduttivi ed in particolare quelli previsti dalla Legge 194/78 con riferimento alle persone con disabilita', nonche' in ordine all'effettiva garanzia del diritto alla salute del bambino con disabilita' sin dalla primissima infanzia e della garanzia per le donne con disabilita' di accedere sulla base di uguaglianza a servizi ginecologici e riproduttivi; b) strutturazione e applicazione di un sistema di raccolta dati per il monitoraggio e valutazione dell'applicazione dell'integrazione socio-sanitaria prevista dal Patto della Salute 2014-2016 e nei documenti di pianificazione sanitaria e socio-sanitaria regionale, a partire dalla identificazione di indicatori chiave in grado di misurare non solo i processi ed i volumi ma gli esiti ed i livelli di coinvolgimento delle persone con disabilita' ("empowerment") anche con riferimento al modello dei "budget personalizzati"; c) strutturazione e applicazione di un sistema di raccolta dati per il monitoraggio e valutazione dell'effettivita' del diritto alla riabilitazione e abilitazione, con particolare riferimento alla elaborazione del progetto di riabilitazione individualizzato, al livello di coinvolgimento ed "empowerment" assicurato, al "setting" riabilitativo, alla contestualizzazione dei percorsi riabilitativi all'interno dei piu' ampi progetti di cura, vita, lavoro, inclusione sociale della persona con disabilita'; d) prosecuzione e sviluppo di indagini per il monitoraggio e valutazione dell' applicazione sul territorio del modello organizzativo PUA (Punti Unici di Accesso) e della semplificazione amministrativa al fine di superare la stratificazione normativa, la sovrapposizione di funzioni, la differenziazione dei modelli, in linea con i principi espressi dall'articolo 25 della Convenzione ONU; e) realizzazione di indagini tematiche con supporto istituzionale (es. previsione nuova indagine sulla condizione dei disabili in ospedale) supportate da Comitati Scientifici e basate su un approccio multi-regionale; f) revisione del sistema di gare e affidamenti in ambito Servizio Sanitario Nazionale, in armonia con il nuovo Codice Appalti ed altre norme vigenti in materia di acquisti, al fine di garantire la qualita' dei dispositivi e ausili oltre i meccanismi del massimo ribasso e garantire la possibilita' di personalizzazione; g) revisione e armonizzazione regole e disciplina in materia di autorizzazione e accreditamento dei servizi sanitari e socio-sanitari al fine di assicurare criteri uniformi sul territorio nazionale in linea con la Convenzione ONU e le politiche generali di cui ai punti precedenti; h) definizione degli strumenti necessari alla puntuale elaborazione del repertorio e all'aggiornamento dei codici per gli ausili e protesi come gia' accade per i farmaci con l'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), poiche' l'innovazione necessita di aggiornamenti costanti e ravvicinati nel tempo; prevedere, nelle more dell'introduzione di un repertorio degli ausili, un meccanismo semplificato di aggiornamento dei nomenclatori, considerate le indicazioni dell'OMS (maggio 2016) riguardo l'"Elenco degli Ausili prioritari", una lista di 50 tipologie di ausili da rendere disponibili a tutte le persone che ne abbiano bisogno"; i) definizione dei criteri per il riconoscimento dei centri ausili e delle loro funzioni in ambito di valutazione e prescrizione; tenuto conto che al momento il medico (team) prescrittore e' un medico dipendente/convenzionato con il SSN, ovvero un medico appartenente a struttura convenzionata con il SSN; j) applicare il principio del "nulla su di noi senza di noi" in termini di partecipazione delle persone con disabilita' e delle loro organizzazioni rappresentative alle decisioni, al monitoraggio, alla valutazione rispetto alle politiche di cui ai punti precedenti; sostegno e promozione del ruolo delle associazioni di "advocacy" e di rappresentanza dei diritti delle persone con disabilita' in tema di contrasto alle discriminazione e di garanzia di condizioni di uguaglianza e pari opportunita'. k) monitoraggio e armonizzazione tra le Regioni della compartecipazione economica tra sanita' ed enti locali e della compartecipazione al costo da parte degli utenti per le prestazioni socio-sanitarie. Soggetti Promotori Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali; Ministero della Salute. Soggetti Collaboratori Regioni; Enti Locali; Assessorati alla Sanita': ASL; Ospedali; Organizzazioni dei Medici di Medicina Generale; Organizzazioni delle persone con disabilita' e altre organizzazioni del Terzo Settore; AGENAS; ISTAT Destinatari finali Sistema sanitario; Sistema integrato di interventi e servizi sanitari e sociali; Persone con disabilita' e famiglie. Sostenibilita' economica Il processo di monitoraggio e valutazione andra' collocato all'interno degli ordinari sistemi di raccolta dati e flussi informativi del sistema sanitario, nonche' nei programmi strutturali previsti per il monitoraggio e valutazione delle politiche di salute. La traduzione applicativa nei diversi sistemi e contesti regionali e territoriali delle misure e interventi amministrativi sopra indicati, va contestualizzata all'interno degli ordinari processi di pianificazione e "budgeting" del sistema sanitario e del sistema integrato di interventi e servizi sanitari e sociali. Capitolo 6 LINEA DI INTERVENTO 4 Inclusione scolastica e processi formativi* 1. RACCORDO CON IL PRIMO PROGRAMMA D'AZIONE Nell'anno scolastico 2014-15 si conferma il trend in crescita degli alunni con disabilita' da 228.017 nel 2013-14 a 234.788 nel 2014-15 (+2,97%), mentre nello stesso periodo il numero di insegnanti di sostegno e' aumentato del 6.8%. I problemi piu' frequenO sono rappresentaO dalla disabilita' intelletva (41,9% degli alunni con disabilita' nella scuola primaria e il 49,8% nella secondaria di I grado) e dai disturbi dello sviluppo (rispettivamente 26% e 21,4%). Gli alunni con disabilita' rappresentano il 2,7% degli alunni. Il 9,5% degli alunni con disabilita' si trova nella scuola dell'infanzia, 37% nella scuola primaria, 28,5% nella secondaria di I grado, 25% nella secondaria di II grado. Nel passaggio dalla scuola secondaria di I grado a quella di II grado si registra una diminuzione della percentuale di alunni con disabilita' dal 2,7% al 2,2% del totale degli alunni, si presume per abbandono(1), mentre nel Sistema d'Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) di competenza regionale, la percentuale di studenO con disabilita' sul totale degli iscrit si attesta al 6,5%, con notevoli diseguaglianze su base geografica.(2) Sono in crescita gli alunni stranieri con certificazione di disabilita': nel 2014-2015 l'incidenza degli alunni con disabilita' di origine straniera e' pari al 12% del totale degli alunni certificati(3) (+0,4 rispetto al precedente anno), con una presenza maggiore in Lombardia (21,1%), Emilia Romagna (21%), provincia di Trento (20,8%), l regione Veneto (20,5%): in queste regioni 1 alunno con disabilita' su 5 e' di origini non italiane. L' Anagrafe nazionale dell'edilizia scolastica evidenzia che solo il 50% circa delle scuole e' dotato di percorsi interni ed esterni accessibili(4). 2. SCENARIO E OPZIONI GENERALI PER L'INTERVENTO Rispetto al Programma d'Azione precedente, risulta valorizzata l'azione relativa alla promozione di reti tra scuole, sulla base di accordi tra autonomie scolastiche di un medesimo ambito territoriale, definiti "accordi di rete", prevista nella Legge 107/2015 ---------- * Il presente Programma d'azione e' stato elaborato ed approvato antecedentemente all'adozione del decreto legislativo 13 aprile 2017 n.66, recante norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilita', a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107 (Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti). L'attuazione di questo Programma terra' conto del nuovo quadro ordinamentale, con particolare riferimento alle disposizioni recate dal suddetto decreto. (1) MIUR, servizio statistico: L'integrazione scolastica degli alunni con disabilita' as 2014 2015 http://www.istruzione.it/allegati/2015/L'integrazione_scolastica_degl i alunni con disabilit%C3%A0 as 2014 2015.pdf (2) ISFOL: Rapporto sul sistema IeFP, 2016 (3) ISTAT: L'integrazione degli alunni con disabilita' nelle scuole primarie e secondarie di primo grado, 2015 (4) MIUR: Anagrafe Nazionale dell'Edilizia scolastica, agosto 2015 "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti", per l'utilizzo dei docenti nella rete a sostegno dell'inclusione degli alunni con disabilita'. Il Decreto Ministeriale 16 giugno 2015 n. 435 art.1. definisce l'assegnazione di fondi ai CTS (Centri Territoriali di Supporto) per il supporto all'inclusione scolastica degli alunni con disturbi dello spettro autistico e per attivita' di sportello a supporto delle scuole che essi frequentano. Molte altre azioni del Programma licenziato nel 2013 non risultano ancora attuate, tuttavia la Legge n. 107 del 13 luglio 2015 offre opportunita' importanti di miglioramento dell'inclusione degli alunni con disabilita', prevedendo, tra le altre cose, l'istituzione di percorsi di formazione obbligatoria iniziale e in servizio del personale scolastico sull'educazione inclusiva degli alunni con disabilita', l'istituzione di ruoli specifici per il sostegno, un piano per l'alternanza scuola-lavoro nelle Scuole Secondarie di Secondo Grado (commi 33-38). In particolare si evidenziano le seguenti criticita': - permane alto il livello del contenzioso per gli studenti con disabilita', tanto che l'8,5% delle famiglie di alunni con disabilita' nella scuola primaria e il 6,8% nella secondaria di I grado hanno presentato ricorso all'Autorita' Giudiziaria, e i tassi di occupazione dei giovani con disabilita' all'uscita dalla scuola permangono molto bassi (3,5%). In particolare, i giovani con disabilita' psichica rischiano di rimanere permanentemente esclusi dal sistema produttivo.(5) Circa 5 milioni (38%) di persone tra 15 e 64 anni con limitazioni funzionali, invalidita' o cronicita' gravi non lavorano e non sono iscritte a corsi di alcun tipo (NEET)(6); - permane irrisolto il problema della discontinuita' didattica: il 41,9% di alunni della scuola primaria e il 36,4% della secondaria di I grado hanno cambiato insegnante di sostegno rispetto all'anno precedente; il 14,7% di alunni della primaria e il 16,5% della secondaria di I grado hanno cambiato insegnante di sostegno nel corso dell'anno. Nella Legge 107/2015 e' inserita una specifica previsione normativa in ordine alla continuita' educativa e didattica; - non e' stata ancora prevista l'attuazione e la regolamentazione dei corsi di formazione per gli assistenti per l'autonomia, gli assistenti per la cura e l'igiene personale, e gli assistenti alla comunicazione, a cura degli Enti competenti; inoltre, a seguito dell'entrata in vigore della L. 7 aprile 2014 n. 56, che prevede la redistribuzione delle funzioni amministrative tra le Regioni, le Citta' metropolitane, le Province e i Comuni, non tutte le regioni hanno provveduto all'erogazione tempestiva dei servizi di assistenza nelle scuole, ostacolando il godimento del diritto allo studio degli studenti con disabilita'; - non e' stata ancora attuata ne' avviata la modifica della L. 104/92 per implementare l'azione a. "introdurre nella legislazione corrente il termine di accomodamento ragionevole e la sua definizione"; - e' ancora da realizzare un piano di adeguamento di tutti gli edifici scolastici alla normativa relativa all'abbattimento delle barriere architettoniche, secondo i principi della progettazione universale, compresi i dispositivi elettronici e di emergenza; ---------- (5) ISFOL: Proposte e percorsi per i giovani con disabilita' - Alternanza scuola lavoro (6) Daniela Pavoncello, Giulio Iannis. TuttoScuola n. 559 - per quanto riguarda l'accesso agli studi universitari, la normativa relativa al servizio di tutoring nelle Universita' consente un'ampia discrezionalita' di applicazione a seconda della disponibilita' dichiarata di fondi, risultando in diseguaglianze su base territoriale o in interruzioni del servizio. Si riscontrano problemi di accessibilita' dei manuali che preparano alle prove d'accesso all'universita', poiche' la digitalizzazione non e' garantita. Non tutte le regioni hanno recepito gli standard minimi previsti nelle Linee Guida sull'orientamento, approvate in conferenza Stato - Regioni;(7) - non risultano attuate azioni per rendere effettivo l'adempimento degli obblighi della Convenzione nel campo dell'educazione degli adulti. Sono state inoltre identificate altre criticita' nell'accesso al diritto all'istruzione, non considerate nel precedente Programma d'Azione: - nel mondo della scuola non esiste una progettazione specifica relativa all'orientamento per gli alunni con disabilita' figli di migranti. Le azioni o i provvedimenti messi in campo riguardano separatamente o l'aspetto della provenienza estera o la disabilita(8), la formazione unilaterale (o solo per la disabilita' o solo per la migrazione) del personale scolastico non tiene conto della dimensione multiculturale(9). Le difficolta' degli alunni con disabilita' figli di migranti sono per lo piu' attribuite ad una delle due aree di difficolta(10) e le famiglie sono escluse dalla valutazione funzionale e dalla costruzione e verifiche del piano educativo dei figli. Un'indagine presso le scuole di Bologna, successivamente allargato a livello nazionale(11), non ha trovato un solo esempio di scrittura del Progetto Educativo Individualizzato (PEI) in una lingua ufficiale dei genitori migranti; - la delega alle regioni e agli enti locali dell'organizzazione e gestione dei servizi per la prima infanzia rende difficile la raccolta di dati attendibili relativi all'accesso dei bambini e delle bambine con disabilita' agli asili-nido e ai servizi integrativi per la prima infanzia a livello nazionale. Il sostegno accordato alle classi dei nidi d'infanzia che accolgono bambini con disabilita' varia da regione a regione, e talvolta da citta' a citta' della stessa regione, sulla base di regolamenti regionali e/o comunali. Parallelamente variano da regione a regione i requisiti per l'accoglienza dei bambini con disabilita' nei nidi, da un generico obbligo di non esclusione o non-discriminazione sulla base della disabilita' a politiche di discriminazione positiva. - la natura facoltativa, non obbligatoria, dell'accettazione degli alunni con disabilita' nelle scuole italiane all'estero; -l'accesso all'istruzione domiciliare limitato da un Vademecum del Ministero dell'Istruzione, Universita' e Ricerca (MIUR)(12), ripreso dalla Circolare MIUR n. 60/2012, che prevede l'attivazione dell'istruzione domiciliare solo "in casi di necessita' e per periodi temporanei", compresa la preventiva ospedalizzazione dell'alunno, escludendo in tal modo gli alunni con impedimenti oggettivi a recarsi a scuola o a rimanere in aula. Inoltre per garantire l'istruzione domiciliare e' prevista solo la nomina di un insegnante di sostegno in deroga e una presenza minima di docenti curricolari in ore extrascolastiche. ---------- (7) Accordo tra Governo, Regioni ed Enti locali sul documento recante: "Definizione delle linee guida del sistema nazionale sull'orientamento permanente" 20 dicembre 2012, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lett. c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (8) Ibidem (9) Alain Goussot (a cura di), Bambini "stranieri" con bisogni speciali. Saggio di antropologia pedagogica, Aracne editrice, 2011. (10) Caldin R., Dainese R., L'incontro tra disabilita' e migrazione a scuola in A.Canevaro, L. d'Alonzo, D. Ianes e R. Caldin, L'integrazione scolastica nella percezione degli insegnanti, Trento, Erickson, 2011, pp. 89-114 (11) Caldin R., Dainese R., L'incontro tra disabilita' e migrazione a scuola in A.Canevaro, L. d'Alonzo, D. Ianes e R. Caldin, L'integrazione scolastica nella percezione degli insegnanti, Trento, Erickson, 2011, pp. 89-114 (12) Prodotto con i materiali di un seminario su tale tema tenutosi nel maggio 2003 a Viareggio 3. PROPOSTE PROGRAMMATICHE AZIONE 1. Migliorare la qualita' dell'inclusione scolastica e dell'istruzione degli studenti con disabilita' attraverso il miglioramento delle competenze del personale scolastico. La Legge 13 luglio 2015 n. 107 prevede una serie di azioni per migliorare la qualita' del sistema educativo in termini di efficacia del percorso scolastico degli studenti con disabilita', fra cui l'istituzione di percorsi di formazione obbligatoria iniziale e in servizio per tutto il personale scolastico e di ruoli specifici per i docenti di sostegno. La definizione e le modalita' di attuazione delle misure e azioni per migliorare in modo sostanziale le competenze del personale scolastico sulle strategie educative e di comunicazione appropriate alle diverse disabilita' e sull'uso di strumenti tecnologici, nonche' le misure per garantire la continuita' didattica per gli studenti con disabilita', inserite nella Legge 13 luglio 2015 n. 107, comma 181, sono delegate al decreto sull'inclusione scolastica, affidato ad un comitato tecnico del MIUR. In conformita' con gli obblighi generali derivanti dalla ratifica della Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con Disabilita', art. 4 co.3, tali azioni dovrebbero essere definite e attuate con la partecipazione attiva delle persone con disabilita' attraverso le loro associazioni rappresentative. Tuttavia non e' stato mai attivato un meccanismo di partecipazione strutturata, efficace, influente e prioritaria delle Organizzazioni delle Persone con Disabilita' rappresentative, in ottemperanza all'art. 4 co.3 della Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con Disabilita', a garanzia dell'efficacia delle misure identificate e adottate nel decreto nel determinare un miglioramento effettivo e sostanziale delle competenze del personale scolastico/educativo. E' stata ribadita la necessita' di formazione interculturale dei docenti ed e' stata indicata la necessita' di: - incentivare maggiormente il reclutamento di insegnanti con disabilita', e in particolare di insegnanti con disabilita' sensoriali, esperti nelle forme di comunicazione aumentative/alternative, compresa la LIS, come previsto dall'art. 24.4 della Convenzione ONU sui Diritti delle persone con disabilita', - non disperdere le competenze specifiche delle scuole specializzate che accolgono alunni sordi in un contesto inclusivo insieme ad alunni senza disabilita'. Tipologia di azione Intervento di tipo normativo, tecnico e amministrativo. Obiettivo Garantire alle persone con disabilita' un'istruzione di qualita' attraverso il miglioramento delle competenze del personale scolastico ed extrascolastico coinvolto(13) e pari opportunita' di accesso ai percorsi d'istruzione, formazione e orientamento. Azioni specifiche a) Istituire nuovi percorsi di formazione obbligatoria iniziale e in servizio dei docenti curricolari e di sostegno, di carriere separate e di ruoli specifici per le attivita' di sostegno, in coerenza con la Proposta di Legge A.C. 2444 e in risposta al quesito sollevato dal Comitato dei Diritti delle Persone con Disabilita(14) e alle raccomandazioni dei Comitati dell'ONU sulla Convenzione Internazionale sui Diritti Economici, Sociali e Culturali(15) e della Convenzione sui Diritti del Fanciullo/16); b) Inserire nella formazione sull'inclusione scolastica degli alunni con disabilita' la dimensione interculturale e gli aspetti relativi alle necessita' educative degli alunni con disabilita' figli di migranti e garantire la partecipazione dei genitori migranti di alunni con disabilita' alla valutazione e alla redazione del PEI attraverso misure di sostegno linguistico; c) Potenziare le reti territoriali e garantire la continuita' di finanziamenti agli "sportelli" per l'autismo istituiti nelle regioni presso i CTS, ampliarne il numero ed estenderne l'intervento a tutte le disabilita'. d) Regolamentare a livello nazionale i percorsi di formazione per gli assistenti per la cura e l'igiene personale, per l'autonomia e per la comunicazione sull'utilizzo della lingua dei segni, del Braille e di altre modalita' di comunicazione aumentativa/ alternativa, definire le apposite qualifiche e istituire registri regionali degli assistenti qualificati. ---------- (13) , in ottemperanza alla Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con Disabilita', art.24.4. (14) UN Committee on the rights of Persons with Disabilities: List of Issues in relation to the initial report of Italy, CRPD/C/ITA/Q/1 , 24 Marzo 2016: "24. Please provide information on whether all teacher education, including pre-service and in-service training, obliges learning on inclusive education as compulsory core curricula. Please explain how new laws will provide specific roles and improve the skills of all teachers, especially support teachers." (15) UN Committee on Economic, Social and Cultural Rights: Concluding Observations, E/C.12/ITA/CO/5, 24 ottobre 2015: "55. The Committee recommends that the State party expedite the adoption of draft law No. 2444 on inclusive education...". (16) UN Committee on the Rights of the Child. Soggetti promotori: MIUR Soggetti collaboratori: CTS, Organizzazioni delle persone con disabilita' e altre organizzazioni del Terzo Settore, Enti locali Destinatari finali: Alunni e studenti con disabilita' e le loro famiglie, Scuole di ogni ordine e grado Sostenibilita' economica: Razionalizzazione della spesa con potenziamento delle aree di competenza gia' attive sul territorio AZIONE 2. Garantire l'uniformita' dell'erogazione del servizio di assistenza nelle scuole. La Legge 7 aprile 2014 n. 56 (cd. Legge "Delrio") prevede un articolato procedimento di redistribuzione delle funzioni amministrative delle Province tra le Regioni, le Citta' metropolitane, le Province e i Comuni, comprese "la programmazione provinciale della rete scolastica, nel rispetto della programmazione regionale", e la "gestione dell'edilizia scolastica". In base all'Accordo in Conferenza Unificata del 11.9.2014, con leggi da adottare entro il 31 dicembre 2014, le regioni avrebbero dovuto decidere sul trasferimento delle funzioni fondamentali e sulla redistribuzione delle funzioni non fondamentali tra enti locali. Per quanto attiene il diritto allo studio e dell'assistenza degli alunni con disabilita', i ritardi e le inadempienze di alcune regioni hanno creato inefficienze e interruzioni dell'erogazione di un servizio adeguato e uniforme e diseguaglianze di accesso al diritto all'istruzione per gli studenti con disabilita' sul territorio nazionale. Tipologia di azione Intervento di tipo tecnico e amministrativo. Obiettivo Garantire un'omogenea erogazione di servizi di assistenza scolastica senza disparita' territoriali. Azioni specifiche a) Attivare presso il MIUR una commissione di vigilanza sull'ottemperanza da parte delle regioni dell'Accordo siglato in Conferenza unificata l'11 settembre 2014 relativo al trasferimento agli enti locali delle competenze delle provincie relative all'erogazione tempestiva dei servizi di assistenza nelle scuole e dei relativi finanziamenti. Soggetti promotori: MIUR Soggetti collaboratori: Regioni, Enti locali, ANCI, UPI, Organizzazioni delle persone con disabilita' e altre organizzazioni del Terzo Settore. Destinatari finali: Alunni e studenti con disabilita' e le loro famiglie, Scuole di ogni ordine e grado. Sostenibilita' economica: Razionalizzazione della spesa con potenziamento delle aree di competenza gia' attive sul territorio. AZIONE 3. Migliorare l'accessibilita' delle scuole e garantire gli accomodamenti ragionevoli. L'Anagrafe degli edifici scolastici, pubblicata il 7 agosto 2015, evidenzia la necessita' di realizzare un piano di adeguamento di gran parte (30-50%) degli edifici scolastici alla normativa relativa all'abbattimento delle barriere architettoniche, secondo i principi della progettazione universale, compresi i dispositivi elettronici e di emergenza. Inoltre e' necessario e urgente attuare la modifica della L. 104/92, gia' prevista nel precedente Programma d'Azione, per introdurre nella legislazione corrente il termine di accomodamento ragionevole e la sua definizione. Tipologia di azione Intervento di tipo normativo, tecnico e amministrativo. Obiettivo Adeguare tutti gli edifici e plessi scolastici alla normativa relativa all'abbattimento delle barriere architettoniche in conformita' con i principi della Progettazione Universale e garantire la predisposizione degli accomodamenti ragionevoli in conformita' con il PEI. Azioni specifiche a) Inserire nel decreto attuativo dell'art. 1, commi 160-172 della Legge 13 luglio 2015 n.107, sull'adeguamento e messa in sicurezza degli edifici scolastici l'obbligo di applicare la normativa relativa all'abbattimento delle barriere architettoniche in conformita' con i principi della Progettazione Universale nella costruzione o ristrutturazione degli edifici e plessi scolastici. b) Inserire nella legislazione vigente la definizione di accomodamento ragionevole e il riconoscimento del rifiuto di predisporre gli accomodamenti ragionevoli previsti nel PEI come una forma di discriminazione. Soggetti promotori: MIUR. Soggetti collaboratori: Regioni, Enti locali, Anci. Destinatari finali: Alunni e studenti con disabilita' e le loro famiglie, Scuole di ogni ordine e grado. Sostenibilita' economica: Potenziamento dell'investimenti in aree di competenza gia' attive sul territorio AZIONE 4. Garantire l'accesso all'istruzione domiciliare Tipologia di azione Intervento di tipo normativo e amministrativo Obiettivo Garantire e agevolare l'accesso all'istruzione domiciliare agli alunni e studenti con disabilita', in presenza di oggettivi gravi impedimenti alla frequenza. Azioni specifiche a) aggiornare la circolare MIUR n. 60/2012 per garantire l'accesso all'istruzione domiciliare a tutti gli alunni con oggettivi impedimenti a frequentare la scuola derivanti da condizioni mediche, e strutturare il progetto di istruzione domiciliare attraverso misure che rendano il percorso d'istruzione piu' inclusivo, compreso l'uso di "Information and Communication technologies" (ICT) o assistive. Soggetti promotori: MIUR. Soggetti collaboratori: Regioni, Enti Locali, ASL, Organizzazioni delle persone con disabilita' e altre organizzazioni del Terzo Settore. Destinatari finali: Alunni e studenti con disabilita' e le loro famiglie. Sostenibilita' economica: Potenziamento dell'investimenti in aree di competenza gia' attive sul territorio. AZIONE 5. Garantire agli alunni con disabilita' l'accesso alle scuole italiane all'estero Le scuole italiane all'estero hanno nel loro statuto la facolta' (non l'obbligo) di accettare gli alunni con disabilita'. Tipologia di azione Intervento di natura normativa e amministrativa Obiettivo Estendere la disciplina vigente nelle scuole presenti sul territorio nazionale alle scuole italiane all'estero rendendo praticabile l'inclusione scolastica a prescindere dal territorio fisico di riferimento. Azioni specifiche a) Adeguare lo statuto delle scuole italiane all'estero alla normativa nazionale relativa all'inclusione degli alunni con disabilita'. Soggetti promotori: MIUR, Ministero Affari Esteri e Cooperazione Internazionale (MAECI). Soggetti collaboratori: Scuole italiane all'estero. Destinatari finali: Alunni e famiglie con disabilita' residenti all'estero. Sostenibilita' economica: Potenziamento dell'investimento in aree di competenza gia' attive. AZIONE 6. Garantire l'accesso all'educazione precoce dei bambini con disabilita'. L'accesso a percorsi d'istruzione e formazione dovrebbe essere garantito non solo nelle scuole di ogni ordine e grado, ma anche nei servizi educativi per la prima infanzia. Il diritto di accesso dei bambini con disabilita' ai nidi d'infanzia, ai sensi della Legge 104/92, non e' sufficiente a garantire ai bambini con disabilita' l'accesso a percorsi di educazione precoce di qualita' e pari opportunita' di sviluppo delle loro capacita' cognitive, comunicative e sociali. I nidi d'infanzia dovrebbero non solo accogliere tutti i bambini con disabilita', ma anche realizzare interventi educativi specifici volti a favorire l'espressione delle loro potenzialita' cognitive, affettive e relazionali(17). Tipologia di azione Intervento di tipo normativo, tecnico e amministrativo. Obiettivo Consentire a tutti i bambini con disabilita' pari opportunita' di accesso agli asili nido e a programmi specifici ed efficaci di educazione precoce insieme ai coetanei. ---------- (17) Corte cost., sentenza n. 467 / 2002 Azioni specifiche a) Definire i livelli essenziali delle prestazioni dei servizi educativi per la prima infanzia a livello nazionale. b) Definire standard nazionali per la qualificazione universitaria e la formazione continua del personale dei servizi educativi per la prima infanzia a garanzia dell'applicazione precoce di strategie educative e di modalita' di comunicazione aumentativa/ alternativa appropriate. c) avviare sperimentazioni di applicazione di programmi di educazione precoce intensiva con evidenze di efficacia in alcuni asili nido in collaborazione con universita', previa formazione e qualificazione del personale educativo. Soggetti promotori: MIUR. Soggetti collaboratori: Ministero della salute, Regioni, Enti locali, Organizzazioni delle persone con disabilita' e altre organizzazioni del Terzo Settore, Servizi educativi per la prima infanzia. Destinatari finali: Alunni e studenti con disabilita' e le loro famiglie, Servizi educativi per la prima infanzia. Sostenibilita' economica: Richiede investimenti aggiuntivi per lo sviluppo di sperimentazioni e i processi formativi specifici. AZIONE 7. Garantire la continuita' tra orientamento/formazione e transizione al lavoro e l'accesso degli adulti con disabilita' a percorsi d'istruzione e formazione permanente. Le Linee guida per l'integrazione degli alunni con disabilita' emanate dal Ministero dell'Istruzione con la Nota del 4 agosto 2009, suggeriscono l'implementazione di azioni e progetti in grado di favorire i passaggi di questi alunni da un ordine di scuola ad un altro e suggeriscono l'adozione di iniziative per il loro accompagnamento alla vita adulta e al lavoro attraverso esperienze di alternanza scuola-lavoro, stage, collaborazione con le aziende del territorio. Nella scuola superiore, specie per gli alunni con disabilita' intellettiva, si sono sperimentati in passato dei percorsi educativi misti di istruzione, formazione professionale ed esperienze di lavoro, sulla base di accordi presi, per iniziativa della scuola, fra scuola, centri di formazione professionale e mondo del lavoro(18). Sebbene ancora poco di.use, queste esperienze dimostrano come sia possibile o.rire e.etve opportunita' di inclusione e di sviluppo professionale mediante percorsi educaOvi che favoriscono l'acquisizione di abilita' di autonomia e l'inserimento nel mondo del lavoro delle persone con disabilita'. La Legge n. 107 del 13 luglio 2015 prevede l'attivazione di percorsi di alternanza scuola/lavoro nelle Scuole Secondarie di Secondo Grado, inseriti nei piani triennali dell'offerta formativa elaborati dalle istituzioni scolastiche. Tuttavia le stesse Linee guida ministeriali per l'attuazione di tale previsione normativa(19) non indicano le modalita' di adempiere a tale obbligo in favore degli alunni con disabilita'. Al termine del percorso scolastico, la discrezionalita' di applicazione a livello regionale della normativa nei settori della formazione professionale e dei servizi socio-educativi per adulti con disabilita' e' ampliata in modo improprio per l'assenza di norme nazionali vincolanti e di standard relativi ai percorsi di formazione professionale e istruzione permanente per adulti con disabilita' nei Centri provinciali per l'Istruzione degli Adulti (CPIA), nei Corsi serali di formazione e qualificazione/riqualificazione, nei percorsi di apprendistato e nei centri socio-educativi per adulti con disabilita(20), che dovrebbero garantire percorsi d'istruzione permanente attraverso la presenza di personale educativo qualitativamente e quantitativamente adeguato. Tipologia di azione Intervento di tipo normativo, tecnico e amministrativo. Obiettivo Migliorare l'accesso degli adulti con disabilita' agli studi universitari e/o a percorsi di orientamento, di formazione professionale e d'istruzione permanente al di fuori della scuola. Azioni specifiche a) Istituire presso il MIUR un corpo ispettivo che verifichi l'applicazione delle normative nazionali relative all'attivazione dei servizi di tutoring da parte delle universita'. b) Inserire specifiche misure per l'inclusione degli studenti con disabilita' nel decreto delegato relativo ai percorsi di alternanza scuola-lavoro(21), allargando agli studenti con disabilita' la garanzia di accesso ad attivita' e progetti di orientamento scolastico con modalita' idonee a sostenere le eventuali difficolta' degli studenti con disabilita', evitando esoneri o l'assegnazione di questi alunni esclusivamente alla formulazione e gestione delle previste imprese simulate. c) Garantire in modo uniforme sul territorio nazionale l'applicazione delle Linee guida per i tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lett. c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. d) Inserire nelle linee strategiche d'intervento in ordine ai servizi per l'apprendimento permanente(22) un riferimento esplicito alle persone con disabilita'. ---------- (18) Isfol, Prevenire si puo': analisi delle misure di accompagnamento per la transizione scuola-lavoro dei giovani con disagio psichico, a cura di Daniela Pavoncello, Amedeo Spagnolo e Fiorenzo Laghi, I libri del Fondo sociale europeo, Roma, 2014 (19) MIUR: Attivita' di alternanza scuola lavoro - Guida operativa per la scuola (20) Il DM 308 del 21 maggio 2001, in applicazione della LN 328/2000, delega alle regioni la disciplina delle prestazioni terapeutiche, riabilitative ed educative. (21) Comma 32, art. 1 della L.107/2015 (22) Come da accordo in sede di Conferenza Unificata del 10 luglio 2014 e) Promuovere la presenza di docenti di sostegno nei CPIA, laddove richiesti. f) Definire Livelli essenziali d'istruzione per gli adulti con disabilita' nei centri residenziali e semi-residenziali relativi all'impiego di personale educativo, agli standard di formazione del personale educativo e al monitoraggio dell'efficacia dell'intervento. g) Definire e uniformare sul territorio nazionale gli standard e i criteri di accreditamento dei servizi residenziali e semi-residenziali per adulti con disabilita'. Soggetti promotori: MIUR. Soggetti collaboratori: Regioni; Enti locali, CPIA, Organizzazioni delle persone con disabilita' e altre organizzazioni del Terzo Settore. Destinatari finali: Alunni e studenti con disabilita' e le loro famiglie, Istituti superiori, CPIA. Sostenibilita' economica: Richiede investimenti aggiuntivi per il sistema di controllo, lo sviluppo dei servizi e i processi formativi specifici. AZIONE 8 Monitoraggio della qualita' dell'istruzione L'Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema Educativo di Istruzione e di Formazione (INVALSI)(23) non prevede un numero sufficiente di indicatori concernenti l'efficacia e l'efficienza dell'istruzione degli studenti con disabilita'. La Legge 107/2015 di riforma della scuola, art.1, comma 181, lettera c) tenta di porre rimedio a questa lacuna, segnalata dal Comitato ONU sui Diritti delle Persone con Disabilita(24), prevedendo lo sviluppo di indicatori per l'autovalutazione e la valutazione dell'inclusione scolastica. Tipologia di azione Intervento di tipo tecnico e amministrativo. ---------- (23) Istituito e disciplinato dal DPR n° 80/13 (24) UN Committee on the rights of persons with disabilities: List of issues in relation to the initial report of Italy, CRPD/C/ITA/Q/1, 24 marzo 2016 Obiettivo Monitorare l'efficacia dell'istruzione e dell'inclusione scolastica nel favorire lo sviluppo di competenze comunicative sociali e lavorative degli studenti con disabilita'. Azioni specifiche a) Inserire nei questionari Rapporti di Auto Valutazione delle scuole (RAV) degli indicatori di struttura, di processo e di risultato elaborati dall'OND, al fine di valutare i fattori specifici di successo/insuccesso dei percorsi d'istruzione, degli studenti con disabilita'. b) Garantirne la somministrazione obbligatoria alle scuole di ogni ordine e grado e alle singole classi. c) Identificare le modalita' per la loro applicazione nei contesti extra-scolastici d'istruzione, compresi i servizi educativi per la prima infanzia (0-3 anni) e i percorsi di educazione e formazione permanente di competenza regionale, che rischiano di sfuggire ad ogni controllo. Soggetti promotori: MIUR. Soggetti collaboratori: INVALSI, Scuole di ogni ordine e grado, Regioni ed Enti locali. Destinatari finali: Scuole di ogni ordine e grado e Enti formativi extra-scolastici. Sostenibilita' economica: Richiede finanziamento aggiuntivo.