(Allegato) (parte 1)
                                                             Allegato 
 
II PROGRAMMA DI AZIONE BIENNALE  PER  LA  PROMOZIONE  DEI  DIRITTI  E
  L'INTEGRAZIONE DELLE PERSONE CON DISABILITA'  IN  ATTUAZIONE  DELLA
  LEGISLAZIONE NAZIONALE E INTERNAZIONALE AI SENSI DELL'ART. 3, COMMA
  5, DELLA LEGGE 3 MARZO 2009, N. 18. 
 
                             Capitolo 1 
 
                            INTRODUZIONE 
 
  Con il Decreto del Presidente della Repubblica del 4  ottobre  2013
l'Italia ha adottato il primo "Programma  d'Azione  Biennale  per  la
promozione  dei  diritti   e   l'integrazione   delle   persone   con
disabilita'"  che  ha  aperto,  di  fatto,  un  nuovo   scenario   di
riferimento politico e programmatico su tema.  Per  la  prima  volta,
infatti, la condizione di disabilita' di tanti cittadini  del  nostro
Paese e' stata rappresentata nella sua interezza e per il suo valore,
non solo come un problema assistenziale confinato entro il  perimetro
delle politiche di "welfare" ma come  un  imprescindibile  ambito  di
tutela dei diritti che investe la  politica  e  l'amministrazione  in
tutte le sue articolazioni, nazionali, regionali e locali. 
 
  Questo era, peraltro,  l'impegno  che  l'Italia  aveva  assunto  di
fronte  alla  comunita'  internazionale   con   la   ratifica   della
Convenzione ONU sui diritti delle Persone con Disabilita'  (Legge  18
del 2009) e che ha segnato il definitivo  passaggio  da  una  visione
delle persone con disabilita' "come malate e minorate" ad una visione
della condizione di  disabilita'  basata  sul  rispetto  dei  diritti
umani, tesa a  valorizzare  le  diversita'  umane  -  di  genere,  di
orientamento  sessuale,  di  cultura,  di   lingua,   di   condizione
psico-fisica  e  cosi'  via  -  e  a  considerare  la  condizione  di
disabilita' non come derivante da qualita' soggettive delle  persone,
bensi' dalla relazione tra le  caratteristiche  delle  persone  e  le
modalita' attraverso le quali la societa' organizza l'accesso  ed  il
godimento di diritti, beni e servizi. 
 
  Questo secondo Programma d'Azione, alla cui redazione  preparatoria
ha provveduto, come previsto dalla normativa vigente,  l'Osservatorio
nazionale sulla condizione delle persone con disabilita'  (OND),  non
puo' quindi  che  ispirarsi  agli  stessi  principi  che  hanno  dato
spessore e contenuto al Primo Programma: 
 
  a) il rispetto per la dignita' intrinseca, l'autonomia individuale,
compresa la liberta' di compiere le proprie scelte, e  l'indipendenza
delle persone; 
 
  b) la non discriminazione; 
 
  c)  la  piena  ed  effettiva  partecipazione  e  inclusione   nella
societa'; 
 
  d) il rispetto per la differenza e l'accettazione delle persone con
disabilita' come parte della diversita' umana e dell'umanita' stessa; 
 
  e) la parita' di opportunita'; 
 
  f) l'accessibilita'; 
 
  g) la parita' tra uomini e donne; 
 
  h) il rispetto  dello  sviluppo  delle  capacita'  dei  minori  con
disabilita' e il rispetto del diritto dei minori  con  disabilita'  a
preservare la propria identita'. 
 
  Il secondo Programma d'Azione cade nel decennale della  Convenzione
ONU sui diritti delle persone con disabilita'  e  riprende  in  larga
misura la struttura del precedente e vuole  soprattutto  sottolineare
l'impegno puntuale a suggerire opportunita' concrete  di  innovazione
di  cambiamento,  secondo  una  logica  pragmatica,  una  prospettiva
progressiva che tiene fermo il valore ideale "alto"  e  "impegnativo"
dei principi ma e'  consapevole  che  gli  obiettivi  piu'  ambiziosi
possono  essere  raggiunti  solo  attraverso  un'azione  costante  di
medio-lungo periodo. 
 
  Il  Programma  impegna  senz'altro  il  Governo  nazionale  ed   il
Parlamento ma, allo  stesso  tempo,  stimola  l'azione  coordinata  e
sinergica dei governi locali e,  soprattutto,  delle  Amministrazioni
Regionali. Il richiamo forte, chiaro  e  ineludibile  all'eguaglianza
delle  persone  con  disabilita'  con  il  resto  della  popolazione,
affermato dalla Convenzione ONU, impone di ridurre tutte le forme  di
diseguaglianza aggiuntive e tra queste oltre  quelle  di  genere,  di
eta' si pongono in tutta evidenza quelle geografiche. 
 
  Garanzia di successo per il Programma d'Azione,  dunque,  non  puo'
che essere il lavoro di riduzione delle  diseguaglianze  territoriali
che tanto incidono sulle  opportunita'  di  vita  delle  persone  con
disabilita' e che troppo, spesso sono state invocate come ragione per
ritardare, se non evitare, innovazione e cambiamento nel  sistema  di
riconoscimento della disabilita', nell'organizzazione dei servizi  in
generale, nella realizzazione di politiche pienamente rispettose  dei
diritti delle persone con disabilita'. 
 
  Il Programma si occupa di persone con disabilita' ma, proprio nella
misura in cui accoglie  e  cerca  di  rispondere  alla  richiesta  di
"cittadinanza  piena  e  integrale"  dei  soggetti  piu'  fragili   e
vulnerabili,  offre  suggerimenti   e   indicazioni   per   ripensare
complessivamente una societa' piu' giusta, coesa e  rispettosa  delle
tante diversita' che compongono  la  comunita'  nazionale.  E'  nello
spirito del Programma d'Azione la visione di  una  giustizia  che  si
misura nella risposta a chi si  trova  nella  condizione  di  maggior
discriminazione. Il  Programma  si  accompagna  quindi  ad  un  forte
appello a tutte le forze vive  della  comunita'  nazionale  affinche'
interessi di pochi  e  privilegi  antichi  non  frenino  processi  di
cambiamento e di risposta  alle  urgenze  che  emergono  dal  tessuto
sociale del paese. 
 
  Da ultimo va sottolineato come il Programma d'Azione  nasca  da  un
serio e lungo lavoro preparatorio, che  ha  visto  il  coinvolgimento
delle  piu'  importanti  Istituzioni  dello  Stato,  delle  Autonomie
locali, delle Organizzazioni delle  Persone  con  Disabilita',  delle
principali Forze sociali, di esperti  e  ricercatori.  Il  metodo  di
lavoro  dell'OND,  altamente   partecipativo   e   rispettoso   delle
disposizioni convenzionali onusiane che richiedono il  coinvolgimento
attivo  delle  organizzazioni  rappresentative  delle   persone   con
disabilita', puo' essere considerato  esempio  di  "buona  politica",
nutrita di competenze, partecipazione e visione del futuro. 
 
  Il metodo di lavoro aperto e la suddivisione  in  gruppi  tematici,
cui hanno partecipato anche esperti, rappresentanti delle Istituzioni
e membri delle organizzazioni della societa' civile legate  al  mondo
della disabilita', in larga  misura  esterni  all'OND,  sono  infatti
elementi caratteristici dell'approccio partecipativo  dell'organismo,
ormai riconosciuto a livello internazionale. 
 
  In  questo  spirito,  come  gia'  accaduto   in   occasione   della
preparazione  del  primo  Programma,  anche  il  presente  documento,
approvato in prima battuta dall'OND nel luglio  del  2016,  e'  stato
portato alla discussione in seno alla V  Conferenza  Nazionale  sulle
politiche  per  la  disabilita',  tenutasi  a  Firenze  il  16  e  17
settembre. In  quella  sede,  le  diverse  linee  di  intervento  del
Programma  sono  state  oggetto  di  discussione  e   approfondimento
all'interno dei gruppi di lavoro,  aperti,  naturalmente,  alla  piu'
ampia partecipazione. Le relazioni finali dei gruppi sono  reperibili
sul sito internet dell'OND. 
 
  Va anche ricordato che l'Italia ha partecipato, nel mese di agosto,
alla sessione di dialogo costruttivo innanzi al  Comitato  ONU  delle
persone con disabilita' a Ginevra. La sessione e'  stata  l'occasione
di confronto sul primo rapporto nazionale sulla implementazione della
Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilita' in  Italia,
elaborato dall'OND, che l'Italia aveva trasmesso alle  nazioni  Unite
nel novembre del 2012, e sulla lista delle questioni (list of issues)
che il Comitato aveva trasmesso nel marzo  del  2016,  cui  e'  stata
fornita risposta nel mese  di  giugno,  grazie  al  lavoro  congiunto
dell'OND e del Comitato Interministeriale per i Diritti Umani  (CIDU)
del   Ministero   degli   Affari   Esteri   e   della    Cooperazione
Internazionale. Le osservazioni conclusive del Comitato per l'Italia,
pubblicate  sul  sito  dell'Alto  Commissario  per  i  Diritti  Umani
dell'ONU,  saranno  dunque  delle  fondamentali   evidenze   di   cui
l'implementazione  del  presente  Programma  dovra'  tener  conto  in
maniera uniforme. 
 
  Dal punto di vista operativo, infine, il  Programma  d'Azione  puo'
giovarsi di una imponente mole di documenti, sviluppata in  tre  anni
di lavoro dall'OND,  che  approfondiscono  e  dettagliano  le  azioni
programmatiche indicate. Si tratta di una buona base di partenza  per
tradurre  operativamente  le  proposte  delineate.  Il  materiale  e'
custodito dall'OND e, pubblicato sul sito internet dell'organismo, e'
a  disposizione  di  tutti  i   soggetti   interessati   e   chiamati
all'attuazione del Programma d'Azione. 
 
                             Capitolo 2 
 
            QUADRO GENERALE E ARTICOLAZIONE DEL PROGRAMMA 
 
  Organizzazione e struttura del testo 
 
  Il presente Programma di Azione biennale, di  cui  all'articolo  3,
comma 5, lettera b), della Legge 3 marzo 2009,  n.  18,  si  pone  in
continuita' con quello approvato con il DPR 4 ottobre 2013 e, come il
precedente, si  organizza  attorno  ad  alcune  aree  prioritarie  di
promozione e tutela dei diritti delle  persone  con  disabilita'.  Si
colloca  in  una  prospettiva  coerente  ed  unitaria  rispetto  alla
politica nazionale e locale, al fine di contribuire al raggiungimento
degli obiettivi generali della Strategia  europea  sulla  disabilita'
2010-2020 e della Convenzione dell'ONU sui diritti delle persone  con
disabilita',  in  linea  con  il  quadro  delle  raccomandazioni  del
Consiglio d'Europa in materia di disabilita'. 
 
  Le  priorita'  di  azione  sono  state  declinate  in  otto   linee
d'intervento: sette  riprendono  quelle  gia'  sviluppate  nel  primo
Programma, cui si aggiunge una linea di  lavoro  specifica  sul  tema
dello sviluppo degli strumenti di conoscenza della  condizione  delle
persone con disabilita' e dell'attuazione delle politiche a  sostegno
delle persone con disabilita'. 
 
  Le linee di azione sono a  loro  volta  articolate  nelle  voci  di
seguito indicate: 
 
  a) Titolo: raggruppa per tematiche omogenee uno o piu' obiettivi; 
 
  b)  Raccordo  con  il  Primo  Programma  d'Azione:  rappresenta   i
principali cambiamenti intervenuti durante il periodo di vigenza  del
Programma d'Azione che hanno avuto un impatto nella specifica area di
interesse; 
 
  c) Scenario e opzioni generali di intervento: descrive il  contesto
tematico di riferimento evidenziando le principali criticita' su  cui
s'intende intervenire; 
 
  d) Tipologia azioni: classifica l'azione  proposta  -  al  fine  di
assicurare  il  necessario  raccordo  tra  i   diversi   livelli   di
responsabilita' decisionale, programmatica, organizzativa e operativa
in  relazione  alle  tipologie  previste  e  ai  diversi  livelli  di
attuazione normativa e amministrativa come di seguito indicati: 
 
  - interventi di tipo legislativo, che impegnano  principalmente  le
Amministrazioni centrali in fase di proposta  normativa,  in  stretto
raccordo con le Regioni e Province Autonome; 
 
  - interventi di tipo amministrativo generale e/o programmatico,  di
competenza delle amministrazioni centrali, in stretto ra  ccordo  con
le Regioni e Province Autonome o di loro esclusiva competenza; 
 
  - interventi di natura amministrativa operativa, quali ad esempio i
progetti a sperimentazione decentrata e gli orientamenti unitari; 
 
  e) Obiettivi: individua uno o piu' obiettivi specifici, determinati
sulla base delle principali evidenze emerse in  esito  ai  lavori  di
redazione del Report ONU, cui si riferisce la Linea di intervento  di
riferimento; 
 
  f)  Azioni  specifiche:  descrive  l'azione  che  si   propone   di
intraprendere per raggiungere l'obiettivo individuato; 
 
  g) Soggetti coinvolti: in relazione al livello territoriale cui  si
riferisce ciascuna azione (nazionale, regionale, sub regionale)  sono
indicati  i  diversi  soggetti   coinvolti   (istituzionali   e   non
istituzionali), in ragione di una loro specifica  responsabilita'  ed
in osservanza del principio di partecipazione della societa'  civile,
intesa come  insieme  di  corpi  intermedi  organizzati.  I  soggetti
indicati si distinguono in soggetti  "promotori"  (soggetti  che  per
responsabilita' istituzionali o per competenza o  altro  titolo  sono
chiamati a progettare  e/o  avviare  l'azione  proposta)  e  soggetti
"collaboratori" (soggetti che collaboreranno alla  progettazione  e/o
alla realizzazione dell'azione proposta); 
 
  h)  Destinatari  finali:  sono  i  soggetti  (persone,  imprese   o
organismi) che usufruiscono della realizzazione delle  azioni,  cioe'
delle   singole   attivita'    nelle    quali    si    sviluppa    un
intervento/progetto. I destinatari possono essere anche indiretti, in
particolare  nel  caso  delle  azioni   di   accompagnamento   e   di
rafforzamento  dei  sistemi  (ad  esempio  gli  utenti  dei   servizi
all'impiego, gli utenti dei servizi sociosanitari, i lavoratori delle
imprese interessate, ecc.); 
 
  i) 
 
  j) Sostenibilita' economica: individua le  esigenze  di  ricorso  a
finanziamenti  per  il  sostegno  delle  attivita'   previste   dagli
interventi. 
 
  In riferimento alla indicazione delle  modalita'  di  finanziamento
degli interventi previsti nel presente Programma, si precisa  che  le
azioni  richiamate  e  da  attuarsi  nell'ambito  della  legislazione
vigente  risultano  finanziabili  nei   limiti   degli   stanziamenti
previsti, mentre gli impegni assunti alla presentazione  alle  Camere
di nuovi provvedimenti legislativi saranno condizionati  al  rispetto
della disciplina ordinaria in tema di programmazione  finanziaria.  A
tali  impegni  e',  quindi,  da   riconoscere   carattere   meramente
programmatico, in quanto la sede nella  quale  saranno  ponderate  le
diverse esigenze di settore e' il documento di Decisione  di  Finanza
Pubblica (DFP), sulla base della quale verra' definito il disegno  di
Legge di stabilita'. 
 
  Le sfide piu' impegnative 
 
  Non si vuole, in questa sezione, tentare una sintesi del  Programma
d'Azione. Molte azioni apparentemente "minori", infatti, per la  loro
fattibilita' e per il valore aggiunto  che  portano  meritano  uguale
attenzione e attenta  lettura.  Tuttavia,  il  Programma  rinnova,  o
propone  per  la  prima  volta,  interventi  largamente  necessari  e
fortemente sentiti da tutti gli interessati: Persone con  Disabilita'
e loro organizzazioni, tecnici  ed  esperti  di  settore,  funzionari
pubblici ed esponenti del mondo del lavoro e dell'impresa. E'  utile,
percio',  riportare  sinteticamente  i  principali  spunti  che  sono
sviluppati nel testo. 
 
  Riconoscimento/certificazione della condizione di disabilita' 
 
  Il Programma d'Azione si apre rilanciando il tema  di  una  riforma
ampia e strutturale  dell'attuale  sistema  di  certificazione  della
condizione di disabilita', sistema che gia' il  precedente  Programma
aveva ampiamente descritto come obsoleto,  complesso,  generatore  di
possibili diseguaglianze, in ogni caso lontano dallo spirito e  dalla
lettera della Convenzione ONU. Il Programma d'Azione chiede una legge
delega che affronti la tematica in  modo  globale,  superi  le  norme
sull'invalidita' civile e la condizione di handicap e ponga  le  basi
per una sinergia  tra  le  responsabilita'  di  riconoscimento  della
disabilita',  che  resterebbero  a  livello  nazionale,  e   l'azione
valutativa specifica delle Regioni.  A  queste  ultime  e  alle  loro
articolazioni operative sarebbe con  maggior  chiarezza  affidato  il
ruolo di accompagnare le Persone con  Disabilita'  nello  sviluppo  e
articolazione di un "progetto personalizzato" di  intervento  con  la
ricomposizione di tutti i sostegni necessari all'inclusione sociale e
all'esercizio dei diritti. 
 
  Politiche, servizi e modelli organizzativi per la vita indipendente
e l'inclusione nella societa' 
 
  Corollario di un nuovo approccio alla condizione di disabilita'  e'
il  riorientamento  dei  servizi  verso  l'inclusione  sociale  e  il
contrasto attivo  alla  istituzionalizzazione  e  segregazione  della
Persona con Disabilita',  anche  partendo  dalle  sperimentazioni  in
materia che il Ministero del lavoro e  delle  Politiche  Sociali  sta
conducendo  sin  dal  2013  su  tutto  il  territorio  nazionale.  La
promozione    della    vita    indipendente     e     il     sostegno
all'autodeterminazione  non  sono  piu'  da   considerare   "settori"
dell'intervento  di  welfare  quanto  piuttosto  criteri   ispiratori
complessivi  del  sistema.  Deve   essere   realizzato   uno   sforzo
straordinario di innovazione e  di  formazione  degli  operatori.  Il
Programma d'Azione propone nuovi criteri di qualita' e accreditamento
dei servizi, l'adozione di linee guida per promuovere i  processi  di
vita indipendente e la deistituzionalizzazione e  una  revisione  dei
nomenclatori di  servizi  e  prestazioni  per  accogliere  una  nuova
generazione di interventi per la promozione  della  partecipazione  e
eguaglianza delle persone  con  disabilita'.  Il  Programma  d'Azione
riprende  e  sostiene  con   forza   la   proposta   di   abrogazione
dell'interdizione. 
 
  Salute, diritto alla vita, abilitazione e riabilitazione 
 
  Coerentemente con una visone bio-psico-sociale della disabilita' il
Programma d'Azione riconosce l'importanza cruciale delle tutela della
salute delle Persone con Disabilita'. Il Sistema Sanitario  Nazionale
deve fare ancora molta strada per garantire pieno accesso alle  cure,
qualita' degli  interventi  e  rispetto  della  natura  e  condizione
specifica delle Persone con Disabilita'. Il Programma individua tutta
una  serie  di  azioni  specifiche  e  puntuali  per   arricchire   e
consolidare i  Livelli  Essenziali  di  Assistenza  e  l'integrazione
sociosanitaria. Si sottolineano alcuni temi in  particolare  come  il
Nomenclatore tariffario delle protesi, la necessita' di un intervento
specifico e mirato in tema di qualita' della diagnosi e intervento  a
favore della popolazione  con  disabilita'  intellettiva  e  disturbo
psichiatrico, l'attuazione della recente Legge sull'Autismo  e  delle
indicazioni delle  linee  guida  sull'Autismo  emanate  dall'Istituto
Superiore di Sanita'. 
 
  Processi formativi ed inclusione scolastica 
 
  La linea di intervento su scuola e  formazione  delinea  una  ricca
serie di azioni che vanno tutte nel senso di  consolidare  e  rendere
piu' efficace il processo di inclusione scolastica, di cui  il  Paese
e' guida a livello internazionale, anche con un maggiore  impegno  di
monitoraggio e controllo da parte  degli  organi  preposti.  Tra  gli
interventi  innovativi  si  distinguono  i  progetti  per  l'ingresso
precoce  dei  bambini  con   disabilita'   nel   sistema   formativo,
l'estensione su base di eguaglianza dell'educazione  domiciliare  per
gravi impedimenti alla  frequenza;  le  proposte  per  garantire  una
uniforme erogazione del servizio di assistenza  nelle  scuole.  Altri
punti si soffermano in vario modo sulla formazione  degli  insegnanti
di sostegno ma anche dell'intero personale scolastico. 
 
  Un altro tema di  grande  interesse  fatto  proprio  dal  Programma
d'Azione e' poi quello della continuita' tra  orientamento/formazione
e transizione al lavoro e l'accesso degli adulti  con  disabilita'  a
percorsi d'istruzione e formazione permanente. 
 
  Lavoro e occupazione 
 
  Il nostro Paese ha una lunga e importante tradizione di  interventi
per l'inclusione lavorativa. Il Programma d'Azione  riconosce  questo
patrimonio e propone una  serie  importante  di  interventi  volti  a
aggiornare  puntualmente  aspetti  specifici  della   normativa   per
renderla  piu'  efficace  nell'offrire  occasioni  di  lavoro  e   la
sicurezza dei lavoratori. Linee di lavoro  specifiche  riguardano  la
qualita' dei servizi di collocamento mirato su  tutto  il  territorio
nazionale.  Alle  grandi  imprese  si  propongono  iniziative   quali
l'istituzione dell'Osservatorio aziendale e il  "disability  manager"
con  l'obiettivo  di  promuovere  l'inclusione  dei  lavoratori   con
disabilita' nei luoghi di lavoro. 
 
  Promozione e attuazione dei principi di accessibilita' e mobilita' 
 
  L'accessibilita' e' un tema ubiquitario e trasversale  a  tutto  il
Programma d'Azione, principio chiave per sostenere processi inclusivi
e la piena partecipazione delle Persone  con  Disabilita'.  La  linea
progettuale specifica  indica  la  necessita'  di  procedere  ad  una
importante  revisione   delle   normativa   italiana   in   tema   di
accessibilita' dell'ambiente fisico, urbano ed  architettonico,  che,
sebbene a suo tempo innovativa e all'avanguardia, necessita  oggi  di
essere aggiornata per consentire una piena adozione e diffusione  dei
principi  della  progettazione  universale.  Viene  raccomandato  con
indicazioni operative il processo di adozione della normativa europea
in tema  di  accessibilita'  dei  trasporti.  Indicazioni  specifiche
riguardano poi l'accessibilita' dell'informazione a partire da quella
delle Pubbliche Amministrazioni e si  promuove  la  diffusione  delle
specifiche tecniche sulle postazioni di lavoro. Di grande rilievo  le
proposte per rendere accessibili i luoghi turistici  e  di  interesse
culturale. 
 
  Cooperazione internazionale 
 
  L'Italia  ha  sviluppato  un  quadro  di   esperienze,   conoscenze
scientifiche, tecniche e professionali in tema di disabilita' che  ha
trovato  e  puo'  trovare  sempre  piu'  in  futuro  una   importante
diffusione nei progetti di cooperazione internazionale. Il  Programma
d'Azione sostiene l'azione di formazione, diffusione e  confronto  su
temi  cruciali  quali  la  gestione  delle  emergenze,  progettazione
inclusiva,  e  la  sensibilizzazione  e  informazione  rivolta   alla
societa' civile e alle sue forme organizzate. Il  Programma  d'Azione
suggerisce poi il valore strategico di dare visibilita' e omogeneita'
e consolidare la posizione italiana in tema di disabilita' sul  piano
internazionale e propone specifici interventi per raggiungere  questo
obiettivo. 
 
  Sviluppo del sistema  statistico  e  di  reporting  sull'attuazione
delle politiche 
 
  I futuri sviluppi delle politiche e degli interventi devono basarsi
su una sempre migliore conoscenza della condizione delle persone  con
disabilita'. Questo Programma d'Azione e' accompagnato da  una  prima
versione di un sistema di indicatori per il monitoraggio basati su un
utilizzo sistematico dei dati del sistema  statistico  nazionale.  Il
Programma d'Azione propone una consolidamento delle indagini correnti
ma anche lo sviluppo  di  nuove  statistiche  in  particolare  in  un
settore cruciale come quello della salute mentale e della disabilita'
intellettiva. Viene sottolineata l'urgenza di procedere  speditamente
nell'utilizzo a fini statistici delle basi dati amministrative (prime
fra tutte quelle  dell'INPS),  questione  non  piu'  rimandabile.  Il
Programma poi si sofferma sulle proposte per rendere piu' efficace il
ritorno informativo sull'attuazione delle  politiche  e  sugli  esiti
degli interventi di istituzioni centrali, regionali e locali  che  e'
ancora gravemente carente. 
 
                             Capitolo 3 
 
                        LINEA DI INTERVENTO 1 
 
Riconoscimento   della   condizione   di   disabilita',   valutazione
multidimensionale finalizzata a sostenere il  sistema  di  accesso  a
          servizi e benefici e progettazione personalizzata 
 
  1. RACCORDO CON IL PRIMO PROGRAMMA D'AZIONE 
 
  La Linea 1 del Programma d'Azione approvato con il  DPR  4  ottobre
2013 prevedeva che in Italia fosse radicalmente rivisto il sistema di
accertamento dei cosiddetti stati  invalidanti  e  dell'handicap  per
transitare ad  un  riconoscimento  della  condizione  di  disabilita'
aderente  al  concetto  indicato  dalla   Convenzione   ONU,   ovvero
l'interazione  tra  le  persone  con  menomazioni   e   le   barriere
comportamentali ed ambientali che impediscono  appunto  la  piena  ed
effettiva partecipazione alla societa', su base  di  uguaglianza  con
gli altri. Solo superando le attuali modalita' ancora fondate su  una
visione  riduzionistica  e  sanitaria,  l'obiettivo   di   approntare
coerenti sostegni diviene praticabile e  sostenibile  e  consente  di
perseguire l'inclusione sociale in condizioni di pari opportunita'. 
 
  Rilevata,  pertanto,  la  necessita',  non  piu'  differibile,  del
recepimento normativo in Italia del "concetto" di  disabilita'  e  di
persona  con  disabilita',  nonche'  di  tale  nuovo  approccio,   si
stabiliva, nel citato programma,  di  porre  anche  le  basi  per  un
ripensamento    dell'intero    sistema    di    welfare,    che    da
assistenzialistico e orientato alla mera erogazione di prestazioni si
orienta alla promozione della  persona  con  percorsi  personalizzati
congruenti con i vari contesti e le diverse fasi  di  vita,  passando
cosi' dall' "accertare" una situazione personale al "riconoscere"  la
condizione di disabilita' e cioe'  l'interazione  fra  la  condizioni
personali e il interazione tra persone  con  menomazioni  e  barriere
comportamentali e  ambientali,  che  impediscono  la  loro  piena  ed
effettiva partecipazione alla societa' su base di uguaglianza con gli
altri. 
 
  Il presente Programma d'Azione conferma e rilancia la necessita' di
un'azione incisiva e ampia di riforma del sistema di riconoscimento e
al tempo stesso ne approfondisce i contenuti  e  indica  un  percorso
attuativo  che  possa   efficacemente   consentire   di   raggiungere
l'obiettivo. 
 
  Sono parte integrante di questa azione di riforma: 
 
  - la previsione della riforma del sistema di inclusione  scolastica
per gli alunni e studenti con disabilita',  che  impegna  il  Governo
alla  revisione  delle  modalita'  e  dei   criteri   relativi   alla
certificazione degli stessi, che deve essere volta ad individuare  le
loro potenzialita', da sviluppare attraverso percorsi individuati  di
concerto con tutte le figure che, a vario titolo, li  seguono  e  con
essi interagiscono (art. 1 comma 181 lett. c) n.  5  della  Legge  13
luglio 2015, n. 107); 
 
  - la modifica del sistema di valutazione della disabilita' ai  fini
dell'inclusione lavorativa ai sensi della Legge n. 68/99, che  dovra'
uniformarsi  al  modello  bio-psico-sociale,  nonche'  a  quello  del
riconoscimento della condizione di disabilita' nella nuova  accezione
basata sui diritti umani (art. 1 comma 1 lett. c) D.lgs. 14 settembre
2015, n.151). 
 
  In questa prospettiva appaiono scarsamente efficaci  interventi  di
mera manutenzione o semplificazione dei procedimenti  in  essere  che
peraltro gia' appaiono scarsamente efficienti visti  i  considerevoli
costi di gestione, i tempi di accertamento, la  mole  di  contenzioso
che attorno all'accertamento degli stati invalidanti si replica  ogni
anno. A ben vedere la stessa ipotesi di  riforma  puo'  impattare  in
termini  di  contenimento   della   spesa   di   un   sistema   ormai
insostenibile. 
 
  2. SCENARIO E OPZIONI GENERALI DI INTERVENTO 
 
  Ad integrazione di quanto premesso  vanno  sinteticamente  indicate
ulteriori criticita' dell'attuale scenario: 
 
  a) la sovrapposizione di due sistemi di accertamento  "handicap"  e
"invalidita' civile, sordita' e cecita' civili" senza che nessuno dei
due produca a concreta individuazione degli interventi a favore delle
persone con disabilita', oltre a certificazioni per il riconoscimento
di alunno in stato di handicap e di lavoratore  con  disabilita'  che
non   generano   un   conseguente   percorso    di    accompagnamento
nell'inclusione di tali contesti; 
 
  b)  le  modalita'  "tabellari"  di  valutazione  delle  minorazioni
civili, che trovano il loro fondamento  sulla  inabilita'  lavorativa
generica e su  valutazioni  in  forma  percentuale,  in  quanto  poco
spendibili in termini di progettazione personalizzata  rispetto  alla
fornitura  di  sostegni  e  supporti  per  la  piena   ed   effettiva
partecipazione sociale delle persone con disabilita'; 
 
  c) l'adozione da parte delle Regioni, in  mancanza  di  una  chiara
normativa nazionale di  riferimento,  di  criteri  differenziati  che
spesso   includono   ulteriore   valutazione   multidisciplinare    e
multidimensionale per l'accesso a prestazioni di carattere  regionale
e locale, incluse le misure per contrastare la non autosufficienza  e
per la vita indipendente; 
 
  d) la  mancata  separazione  e  specializzazione  dei  percorsi  di
valutazione e accertamento per i minori ed adulti con  disabilita'  e
gli anziani; 
 
  e) il ritorno informativo sull'attivita' complessiva  e  gli  esiti
degli accertamenti insufficienti  e  inadeguati,  unitamente  ad  una
scarsa interoperabilita' dei dati derivanti dagli accertamenti; 
 
  f) uno scarso  controllo  di  qualita'  dell'attivita'  valutativa,
peraltro svolta da  commissioni  ridondanti  per  composizione  nella
quali le responsabilita' dei singoli finiscono per essere diluite; 
 
  g) l'assenza di riferimenti univoci per la definizione dei  criteri
di accesso al sistema di accesso di servizi e  benefici,  ai  criteri
per l'accertamento multidimensionale e alla relazione tra valutazione
multidimensionale e progetto personalizzato; 
 
  h)  la   mancata   introduzione,   diffusa   ed   omogenea,   della
Classificazione internazionale del Funzionamento della Salute e della
Disabilita' (ICF) e della Classificazione  Statistica  Internazionale
delle Malattie e dei Problemi  Sanitari  Correlati  -  10^  revisione
(ICD10), gia' espressamente  indicati  nel  precedente  programma  di
azione, quali standard di codifica delle condizioni di salute  e  del
funzionamento in Italia anche se non di valutazione o misura. 
 
  3. PROPOSTE PROGRAMMATICHE 
 
  AZIONE 1 
 
  Riforma del sistema di riconoscimento della disabilita' 
 
  Tipologia generale di azione 
 
  Intervento  legislativo  di   tipo   parlamentare,   che   partendo
dall'adozione delle definizioni e  del  riconoscimento  giuridico  di
"disabilita'" e "persona con disabilita'", individui una  delega  per
il  Governo  affinche',  con  uno  o  piu'  decreti  legislativi,  si
abroghino gli  attuali  sistemi  di  accertamento  delle  minorazioni
civili e dell'handicap (unitamente alla condizione di disabilita'  ai
fini lavorativi e di inclusione scolastica)  e  si  adotti  un  nuovo
sistema di riconoscimento volto all'individuazione dei sostegni utili
alla persona con disabilita'  per  l'effettiva  partecipazione  nella
societa', con adozione della conseguente e congruente criteriologia. 
 
  Obiettivo 
 
  Revisione organica del sistema  di  valutazione,  riconoscimento  e
valutazione della condizione di disabilita' e verifica del sistema di
accesso alle prestazioni sociosanitarie,  in  linea  con  i  principi
dell'inclusione  sociale  e  degli  altri  principi  contenuti  nella
Convenzione ONU. 
 
  Azioni specifiche 
 
  La delega legislativa individua l'esatto percorso, gli strumenti  e
le risorse professionali ed organizzative adeguate per riconoscere la
condizione di disabilita' utili a predisporre gli opportuni  sostegni
e supporti, in termini di  quantita',  qualita'  ed  intensita',  per
assicurare la concreta partecipazione, su base di  pari  opportunita'
con gli altri, della persona con disabilita'. 
 
  Per questo si ritiene, indispensabile prevedere: 
 
  - una  prima  fase  di  valutazione  cosiddetta  "di  base"  -  che
garantisca  anche  elementi  per  la  piu'  complessa  e   successiva
valutazione multidimensionale della disabilita', volta a definire  le
strutture e le funzioni corporee , cui far accedere tutti i cittadini
che  nell'attuale   sistema   richiedono   i   diversi   accertamenti
(minorazioni civili, stato di handicap, disabilita'  ai  sensi  della
Legge  n.  68/99),  talvolta  solo  per  aver  accesso  a  singole  e
specifiche prestazioni sanitarie o ausili  ovvero  ancora  per  avere
solo prestazioni assistenziali e non certo interventi  di  promozione
per la partecipazione alla vita sociale della persona; 
 
  - una seconda fase di  cosiddetta  "valutazione  multidimensionale"
che mira al riconoscimento della condizione di  disabilita'  utile  a
delineare e coordinare i necessari interventi a favore della  persona
e sul contesto,  all'interno  di  uno  specifico  progetto  personale
elaborato con il diretto coinvolgimento della  stessa  o  di  chi  la
rappresenta. Il progetto indichera'  gli  strumenti,  le  risorse,  i
servizi,  le  misure,  gli  accomodamenti  ragionevoli  necessari   a
compensare le limitazioni alle attivita' e  alla  partecipazione  nei
diversi ambiti della vita e nel contesto di riferimento della persona
e nei vari contesti di vita (inclusi quelli lavorativi e scolastici). 
 
  In tale  maniera  l'integrale  revisione  dell'attuale  sistema  di
accertamento,  garantira'  al  cittadino  il   riconoscimento   della
condizione di  disabilita'  attraverso  una  valutazione  congruente,
trasparente ed agevole che consenta la piena esigibilita' dei diritti
civili  ed  umani  e  l'accesso  al  sistema   dei   servizi,   delle
prestazioni, dei trasferimenti previsti  e  di  ogni  altra  relativa
agevolazione, nel rispetto e in coerenza  con  la  Convenzione  delle
Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilita'. 
 
  I principi direttivi da considerare nella  delega  per  il  Governo
sono: 
 
  a) razionalizzare i processi valutativi attualmente vigenti  in  un
unico procedimento e rivedere conseguentemente i requisiti di accesso
ai trattamenti assistenziali, ai benefici fiscali, alle  agevolazioni
lavorative e ai servizi per l'inclusione lavorativa e scolastica; 
 
  b)  disgiungere  la  valutazione  di   "base"   dalla   valutazione
multidimensionale   volta   alla   predisposizione    dei    progetti
individuali,  che  si  presta  piu'  facilmente  all'introduzione   e
all'applicazione di un modello bio-psico-sociale; 
 
  c)  prevedere  misure  di  raccordo  tra  i  due  procedimenti   di
valutazione che tengano conto del modello bio-psico-sociale; 
 
  d) riconoscere i due procedimenti di valutazione, la  progettazione
personale  e  la  sua  attuazione,  quali  livelli  essenziali  delle
prestazioni; 
 
  d) garantire lo scambio informativo e  la  piena  interoperabilita'
delle  informazioni  raccolte,  della  documentazione   acquisita   e
l'accesso alle valutazioni di base; 
 
  e) strutturare un sistema adeguato  di  monitoraggio  dei  percorsi
valutativi,  della  loro  efficienza  ed  efficacia,  anche  ai  fini
deflattivi del contenzioso, favorendo l'interoperabilita' con i  dati
del Casellario dell'assistenza, di cui all'articolo  13  del  decreto
legge 31 maggio 2010, n. 78,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
Legge 30 luglio 2010, n. 122; 
 
  f) prevedere nel nuovo sistema di valutazione rimedi di tutela  non
giurisdizionale ai fini di contenere il contenzioso in giudizio; 
 
  g) separare i percorsi valutativi per le persone anziane da  quelli
previsti per gli adulti e da quelli previsti per i minori; 
 
  h) individuare la strumentazione valutativa, al fine di graduare le
limitazioni delle attivita' della vita quotidiana come indicatore  di
necessita' assistenziali specifiche; 
 
  i) fornire gli elementi  di  valutazione  per  la  definizione  del
concetto di non  autosufficienza  anche  in  previsione  di  compiute
politiche di "long term care"; 
 
  j) individuare  criteri  certi  e  trasparenti  per  consentire  la
definizione  di  soglie  differenziate  per  l'accesso  a   benefici,
prestazioni, servizi e trasferimenti di varia natura e in particolare
indicare le condizioni di dipendenza vitale o di particolare  estrema
intensita' dei sostegni necessari per la vita quotidiana; 
 
  k)  verificare,  attraverso  procedure  interne  di  congruenza   e
controllo, la coerenza del quadro di limitazioni nelle attivita'  con
la documentazione clinica e sanitaria acquisita o da acquisire; 
 
  l) esplicitare gli elementi utili al  collocamento  mirato  e  alla
promozione dell'occupabilita' e quelli richiesti ai fini del sostegno
all'inclusione scolastica; 
 
  m) indicare in modo esplicito l'esclusione dalla rivedibilita'  nel
tempo di specifiche situazioni, ferme restanti le esclusioni  sancite
dalle norme in vigore. 
 
  Soggetti promotori 
 
  Parlamento,  Ministero  del  Lavoro  e  delle  Politiche   Sociali,
Ministero della Salute. 
 
  Soggetti collaboratori 
 
  Ministero  dell'Economia  e  delle  Finanze,   Ministero   per   la
semplificazione   e   la    pubblica    amministrazione,    Ministero
dell'istruzione, universita' e ricerca, Conferenza  Unificata,  INPS,
Organizzazioni delle persone con disabilita' e  altre  organizzazioni
del Terzo Settore, Patronati sindacali, Centri di Ricerca, ISTAT. 
 
  Soggetti destinatari 
 
  Le persone con disabilita', INPS e Regioni. 
 
  Sostenibilita' economica 
 
  Non richiede risorse economiche aggiuntive; e'  verosimile  che,  a
regime, il  nuovo  sistema  di  riconoscimento  produca  risparmi  di
gestione. 
 
  AZIONE 2 
 
  Approntamento di strumentazione tecnica del sistema riconoscimento 
 
  Tipologia generale di azione 
 
  Azione di tipo  programmatico  e  tecnico  finalizzata  a  redigere
documenti di indirizzo e atti di coordinamento delle  Amministrazioni
Centrali, dell'INPS, d'intesa con Regioni  e  Province  autonome  per
organizzare l'attivita' di riconoscimento, il sistema informativo  di
riferimento, i sistemi per l'interoperabilita', l'accesso ai  dati  e
la messa  a  punto,  revisione  e  manutenzione  degli  strumenti  di
valutazione sia di base che multidimensionali. 
 
  Obiettivo 
 
  Garantire all'intero sistema di riconoscimento (valutazione di base
e valutazione multidimensionale) una strumentazione tecnica  adeguata
sul piano scientifico ed operativo cosi' da  garantire,  omogeneita',
supervisione e monitoraggio, controllo di qualita' e accesso ai  dati
per  finalita'  di  supervisione,  monitoraggio,  statistiche  e   di
ricerca. 
 
  Azioni specifiche 
 
  a) costituzione di un gruppo tecnico  interministeriale  (Ministero
del lavoro e delle politiche sociali, di concerto  con  il  Ministero
della  salute,  il  Ministro   dell'Universita'   e   della   Ricerca
Scientifica,   il   Ministro   per   la   semplificazione)   con   la
partecipazione di INPS, delle Regioni e  delle  organizzazioni  delle
persone con disabilita' per: 
 
  • sviluppare una proposta operativa di strumentazione  di  supporto
al nuovo sistema di valutazione, sia di base che multidimensionale; 
 
  • sviluppare una proposta di valutazione multidimensionale  che  si
ispiri ai criteri della valutazione bio-psico-sociale e agli sviluppi
del pensiero scientifico piu' recente; 
 
  •  fornire  indicazioni  per  la  progettazione  personale   e   la
valutazione  degli  esiti  in  una  logica  di  confronto   e   pieno
coinvolgimento delle persona con disabilita'; 
 
  • individuazione dei ruoli e delle responsabilita' per la  compiuta
attuazione ed esigibilita' del progetto personale; 
 
  • fornire indicazioni  operative  per  il  raccordo  e  lo  scambio
informativo tra amministrazioni  centrali  e  regionali  in  tema  di
sistema informativo e accesso ai dati per le  diverse  finalita'  del
sistema; 
 
  b) avvio di sperimentazioni attuative  sia  con  INPS  che  con  le
Amministrazioni Regionali cosi' da testare empiricamente le soluzioni
proposte e sviluppare adeguate  simulazioni  dell'impatto  del  nuovo
sistema di valutazione. La priorita' d'azione  andra'  assicurata  in
prima battuta alla valutazione di base cosi' da consentire  in  tempi
contenuti la sua completa attuazione sul territorio nazionale; 
 
  c) definizione di un piano nazionale, comprese le sue articolazioni
regionali, di accompagnamento e formazione all'uso degli strumenti di
valutazione e progettazione personalizzata; 
 
  d) definizione di concerto con INPS e delle regioni di  un  sistema
di controllo di qualita'  dell'intero  sistema  di  riconoscimento  e
definizione delle responsabilita' e modalita' di attuazione; 
 
  e) definizione, con in supporto di INPS di  strumenti  e  modalita'
operative che consentano l'interoperabilita' dei sistemi e  dei  dati
sia  relativi  alla  valutazione  di  base   che   alla   valutazione
multidimensionale. 
 
  Soggetti promotori 
 
  Ministero della salute, Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali 
 
  Soggetti collaboratori 
 
  Ministero dell'Universita' e della Ricerca Scientifica, il Ministro
per la semplificazione, Organizzazioni delle persone con  disabilita'
e altre organizzazioni del Terzo Settore, Patronati sindacali, Centri
di ricerca, INPS, ISTAT. 
 
  Soggetti destinatari 
 
  INPS, Regioni, Aziende Sanitarie Locali (ASL), Enti locali 
 
  Sostenibilita' economica 
 
  Richiede un budget specifico per ricerca  e  sperimentazione  degli
strumenti di valutazione, la formazione del personale coinvolto nella
valutazione di base e multidimensionale. 
 
                             Capitolo 4 
 
                        LINEA DI INTERVENTO 2 
 
Politiche, servizi e modelli organizzativi per la vita indipendente e
                     l'inclusione nella societa' 
 
  1. RACCORDO CON IL PRIMO PROGRAMMA DI AZIONE 
 
  L'analisi dello stato di  applicazione  degli  interventi  previsti
dalla Linea 3 del Programma biennale di azione approvato con il DPR 4
ottobre 2013, porta a rilevare che l'articolo  19  della  Convenzione
ONU sui diritti delle persone con disabilita',  in  materia  di  vita
indipendente ed inclusione nella societa', non trovi ancora  completa
attuazione. Per completezza vanno, tuttavia, segnalati alcuni atti ed
iniziative che afferiscono  ai  temi  trattati  nel  primo  Programma
biennale di azione. 
 
  Sin dal 2013 il Ministero del Lavoro e delle Politiche  Sociali  ha
avviato,  sulla  base  di  quanto   espresso   nel   Programma,   una
sperimentazione in materia di  vita  indipendente,  d'intesa  con  le
Regioni e da svolgersi negli ambiti territoriali, mirante a costruire
un modello di intervento omogeneo su tutto il  territorio  nazionale.
Il processo ha visto il coinvolgimento attivo delle regioni  e  delle
organizzazioni  rappresentative  delle   persone   con   disabilita',
attraverso i lavori di un tavolo nazionale che ha  fornito  spunti  e
osservazioni per i bandi annuali che, dal 2013 al 2016,  hanno  visto
un impegno finanziario di circa 38 milioni di euro,  con  l'obiettivo
di giungere a linee guida condivise finalizzate alla realizzazione di
interventi in materia di vita indipendente in  coerenza  col  dettato
convenzionale. Va ricordato, a  tale  proposito,  che  l'articolo  1,
comma 406, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di  stabilita'
2016) prevede uno stanziamento, limitato al 2016,  di  5  milioni  di
euro. Il Legislatore destina tale stanziamento "al fine di potenziare
i  progetti  riguardanti  misure  atte   a   rendere   effettivamente
indipendente  la  vita  delle  persone  con  disabilita'  grave  come
previsto dalle disposizioni di cui alla  Legge  21  maggio  1998,  n.
162". Tali fondi sono  confluiti  nel  bacino  a  disposizione  della
sperimentazione. 
 
  La Legge 22  giugno  2016,  n.  112  (Disposizioni  in  materia  di
assistenza in favore delle persone con disabilita'  grave  prive  del
sostegno familiare) prevede, fra gli altri,  interventi  di  supporto
alla  domiciliarita'  e  a  favore   della   deistituzionalizzazione,
limitando tuttavia  i  beneficiari  della  norma  alle  "persone  con
disabilita' grave, non determinata dal naturale invecchiamento  o  da
patologie connesse alla senilita', prive  di  sostegno  familiare  in
quanto mancanti di entrambi i genitori o perche' gli stessi non  sono
in grado di fornire l'adeguato sostegno genitoriale." 
 
  E' stata approvata dall'Ente Italiano di Normazione (UNI) la  Norma
UNI 11010:2016 relativa  ai  "Servizi  socio  sanitari  e  sociali  -
servizi per  l'abitare  e  servizi  per  l'inclusione  sociale  delle
persone con disabilita' (PcD) - Requisiti  del  servizio".  La  Norma
assume fra i principi ispiratori la Convenzione ONU sui diritti delle
persone con disabilita'. 
 
  Il Ministero del lavoro e delle politiche  sociali  ha  formalmente
istituito il Comitato tecnico di coordinamento a livello territoriale
dell'istituto dell'amministratore di sostegno che ha iniziato i  suoi
lavori. Contestualmente all'interno dell'OND, uno specifico Gruppo di
lavoro ha sviluppato lo "Schema di linee  comuni  per  l'applicazione
dell'articolo 19 (Vita  indipendente  e  inclusione  nella  societa')
della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilita'"  che
ha formalmente trasmesso al  Comitato  Tecnico  Scientifico  dell'OND
stesso operante presso il Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali. 
 
  2. SCENARIO E OPZIONI GENERALI DI INTERVENTO 
 
  Le azioni previste di seguito sono in larga  misura  dettate  dalla
rinnovata volonta' di applicare  concretamente  l'articolo  19  della
Convenzione  ONU,   puntando   sulla   preliminare   e   propedeutica
condivisione di criteri, indicatori, requisiti organizzativi, e sulla
loro successiva formale adozione da parte di Regioni ed Enti  locali,
ma anche di ogni altra istituzione od organizzazione coinvolta. 
 
  3. PROPOSTE PROGRAMMATICHE 
 
  AZIONE 1 
 
  Contrasto   all'isolamento,   alla   segregazione    e    per    la
deistituzionalizzazione 
 
  Le  condizioni  e  il  rischio  di   isolamento,   confinamento   e
segregazione delle persone con  disabilita'  rappresentano  questioni
centrali nel dibattito degli ultimi anni, emergenti sia dalle  storie
di vita che da alcuni approfondimenti  di  ricerca.  Le  pur  diverse
connotazioni dell'isolamento e del confinamento rispetto alla vera  e
propria segregazione impongono interventi sinergici di  potenziamento
e  qualificazione  della  rete  dei  servizi,  basati  su   politiche
inclusive  a  favore   delle   persone   e   delle   loro   famiglie.
L'istituzionalizzazione, ossia l'imposizione - esplicita o  implicita
- a trascorre la propria quotidianita' (anche in parte) in luoghi nei
quali non e' consentito l'esercizio della scelta di dove, come o  con
chi vivere, appare una delle forme di segregazione da contrastare con
maggiore urgenza e impegno, pensando sia alle persone che oggi vivono
in istituzioni totali, sia a quelle che vi sono a rischio. 
 
  Tipologia di azione 
 
  Intervento normativo e amministrativo. 
 
  Obiettivo 
 
  Accelerare processi di deistituzionalizzazione e di contrasto  alla
segregazione e all'isolamento delle persone con disabilita'. 
 
  Azioni specifiche 
 
  a)  assumere  a   riferimento   per   le   future   convenzioni   o
accreditamenti istituzionali norme coerenti con la  Convenzione  ONU,
vietando   l'accreditamento   istituzionale   e,    conseguentemente,
qualsivoglia  finanziamento   diretto   o   indiretto   a   strutture
potenzialmente segreganti; 
 
  b) sulla base di indicatori condivisi,  da  individuare  con  ampia
partecipazione, procedere a una rilevazione  sistematica  e  completa
delle strutture segreganti, fissando un termine ultimo per congrue  e
adeguate dimissioni, sulla base di progetti personali, delle  persone
segregate; 
 
  c) individuare, con ampia e qualificata partecipazione,  indicatori
che  consentano  di  riconoscere  le  situazioni  di   isolamento   e
segregazione (anche in ambito domiciliare),  presenti  o  potenziali;
diffondere  tali  strumenti  ai  servizi   sociali;   applicare   gli
indicatori per effettuare rilevazioni e indagini  ad  hoc  e  avviare
politiche e interventi specifici. 
 
  Soggetti Promotori 
 
  Ministero del lavoro e delle politiche  sociali;  Conferenza  Stato
Regioni. 
 
  Soggetti collaboratori 
 
  OND; ISTAT; Organizzazioni delle persone con  disabilita'  e  altre
organizzazioni del Terzo Settore; ANCI; Ministero della salute. 
 
  Destinatari finali 
 
  Persone con disabilita' e loro famiglie; Regioni  ed  Enti  locali;
Operatori sociali. 
 
  Sostenibilita' economica 
 
  Gli  interventi  previsti  non  prevedono  costi   aggiuntivi.   Al
contrario   gli   effetti   possono   produrre   una    significativa
qualificazione  della  spesa   pubblica   e   una   riduzione   della
conflittualita'. 
 
  AZIONE 2 
 
  Servizi e strutture per la collettivita' a disposizione, su base di
uguaglianza con gli altri, delle persone con disabilita'  e  adattate
al loro funzionamento 
 
  L'articolo 19 della Convenzione ONU sancisce "il diritto  di  tutte
le persone con disabilita' a vivere nella  societa',  con  la  stessa
liberta' di scelta delle altre persone, e adottano misure efficaci  e
adeguate al fine di facilitare il  pieno  godimento  da  parte  delle
persone con disabilita' di tale diritto e la loro piena  integrazione
e partecipazione nella societa'". Inoltre gli Stati devono  garantire
che "le persone con  disabilita'  abbiano  accesso  a  una  serie  di
servizi a domicilio o residenziali e  ad  altri  servizi  sociali  di
sostegno, compresa l'assistenza personale necessaria  per  consentire
loro di vivere nella societa' e di inserirvisi e impedire  che  siano
isolate o vittime di segregazione." 
 
  Devono pertanto essere condivisi e adottati principi che  orientino
l'elaborazione delle politiche e raccomandazioni che condizionino  la
gestione  dei  servizi  e  delle  prestazioni,  in  modo   che   essi
garantiscano il perseguimento della vita indipendente. 
 
  E' noto come la dizione sub lettera c) dell'articolo 19 ("i servizi
e le strutture sociali destinate a tutta la popolazione siano messe a
disposizione, su base di uguaglianza con gli altri, delle persone con
disabilita' e siano  adattate  ai  loro  bisogni.")  sia  oggetto  di
motivati rilievi circa la formula adottata in sede di  traduzione.  I
termini  originali  "community  services"  sono  stati  tradotti  con
"servizi e strutture sociali", anziche'  con  un  piu'  congruente  e
corretto  "servizi  per  la  collettivita'".  E   in   effetti   tale
indicazione permea  l'intera  Convenzione.  Si  sottolinea  che  tali
principi devono considerare con attenzione e in modo trasversale  sia
il maggiore rischio di esclusione derivante  da  disabilita'  plurima
che la prospettiva di genere.  Quest'ultima  va  adottata  sia  nella
predisposizione delle  politiche  che  in  tutti  i  servizi  per  la
collettivita'. 
 
  In tal senso appare opportuno, nel fissare  le  raccomandazioni  in
parola, riferirsi a strumenti tassonomici gia' condivisi e  che  sono
patrimonio comune dei sistemi  dei  servizi  in  ambito  regionale  e
locale, anche se tali  strumenti,  nella  loro  evoluzione,  dovranno
assumere a riferimento, in modo esplicito e cogente, il piu'  attuale
linguaggio e i principi della Convenzione ONU.  Ci  si  riferisce  in
particolare  ai   concetti   di   "empowerment",   ossia   il   pieno
coinvolgimento delle persone nelle scelte che riguardano la loro vita
o aspetti di  essa;  e  di  "mainstreaming"  nella  programmazione  e
nell'erogazione  dei  servizi.  Cio'  vale  anche  per   i   servizi,
interventi,  trasferimenti  che  non   riguardano   direttamente   la
disabilita', ma che devono garantire attenzione e flessibilita'  tali
da  essere  fruibili  e  accessibili  anche  a  tutte   persone   con
disabilita'. 
 
  Tipologia di azione 
 
  Intervento tecnico e amministrativo. 
 
  Obiettivo 
 
  Garantire  l'adeguamento   semantico   e   quindi   operativo   del
nomenclatore degli interventi e servizi sociali e  di  altri  servizi
per la collettivita'. 
 
  Azioni specifiche 
 
  a) revisione del "Nomenclatore degli interventi e servizi  sociali"
(2013)  redatto  dal  CISIS  (Centro  interregionale  per  i  sistemi
informatici, geografici e statistici)  adottando  le  raccomandazioni
gia' formulate dall'OND congruenti con la Convezione  ONU  e  facendo
opera di adeguamento lessicale; 
 
  b)  estensione  di  tali  raccomandazioni  anche  ai  servizi   per
l'impiego o per l'inclusione scolastica; 
 
  c) adozione formale e sostanziale di tali raccomandazioni, anche in
forma di obiettivi di servizio, nelle more della puntuale definizione
di LEPS e/o LEA. 
 
  Soggetti Promotori 
 
  Ministero del lavoro e delle politiche  sociali;  Conferenza  Stato
Regioni. 
 
  Soggetti collaboratori 
 
  OND;  CISIS  (Centro  interregionale  per  i  sistemi  informatici,
geografici e statistici); ISTAT;  Organizzazioni  delle  persone  con
disabilita' e altre organizzazioni del Terzo Settore; ANCI; Ministero
della salute; Dipartimento Funzione Pubblica 
 
  Destinatari finali 
 
  Regioni ed Enti locali; Operatori sociali; Gestori di  servizi  per
la collettivita'. 
 
  Sostenibilita' economica 
 
  Gli  interventi  previsti  non  prevedono  costi   aggiuntivi.   Al
contrario   gli   effetti   possono   produrre   una    significativa
qualificazione  della  spesa   pubblica   e   una   riduzione   della
conflittualita'. 
 
  AZIONE 3 
 
  Promozione dell'abitare in autonomia e della domiciliarita' 
 
  E' necessario che per tutte le persone con disabilita',  anche  per
chi necessita di maggiori o piu' intensi sostegni, siano privilegiati
e garantiti politiche e servizi di sostegno, sulla base  di  progetti
personali, affinche' la persona con disabilita' o chi lo  rappresenta
possa programmare e realizzare il proprio progetto di vita adulta sia
all'interno che  all'esterno  della  famiglia  e  dell'abitazione  di
origine. E  affinche'  i  familiari  della  persona  con  disabilita'
possano adeguatamente compiere i loro ruoli genitoriali  o  parentali
senza  deprivazioni  derivanti  da  sovraccarichi   assistenziali   o
economici. 
 
  Per  "sostegni  per  l'abitare"  si  intendono   le   misure,   gli
interventi, le modalita' organizzative che  concorrano  al  dignitoso
permanere presso il  proprio  domicilio,  o  alla  realizzazione  del
proprio progetto di vita all'esterno della famiglia di origine,  o  a
percorsi di deistituzionalizzazione. 
 
  Per "servizi per l'abitare" si intendono le modalita' organizzative
che garantiscono soluzioni  abitative  e  di  supporto  alla  persona
alternativi  alla  permanenza  presso  il   domicilio   originale   o
familiare. 
 
  In particolare favorire l'abitare in autonomia  comporta  l'insieme
delle attivita'  destinate  a  fornire  risposte  ai  bisogni  e/o  a
promuovere forme di sostegno alle persone con disabilita'  nel  corso
della loro vita per  quel  che  concerne  l'autonomia,  le  relazioni
sociali,  l'accesso  alle  opportunita'   offerte   dal   territorio,
l'esercizio dei propri  diritti,  indipendentemente  dalle  modalita'
organizzative e di gestione degli interventi. 
 
  Tipologia di azione 
 
  Intervento tecnico e normativo. 
 
  Obiettivo 
 
  Promozione e diffusione di modelli organizzativi e  gestionali  per
l'abitare in autonomia e della  domiciliarita'  e  adottare  in  modo
omogeneo norme relative ai servizi per l'abitare. 
 
  Azioni specifiche 
 
  a) revisione del "Nomenclatore degli interventi e servizi  sociali"
(2013)  redatto  dal  CISIS  (Centro  interregionale  per  i  sistemi
informatici, geografici e statistici) in  particolare  per  la  parte
relativa alle "strutture" in conformita' a standard coerenti  con  la
convenzione  ONU,  come  ad  esempio  la  norma  UNI  11010:2016;  b)
determinazione, nelle more della puntuale  definizione  di  LEPS  e/o
LEA,  di  obiettivi  di  servizio  per  i   "sostegni   all'abitare",
incardinati in progetti personali, che prevedano di: 
 
  - garantire il protagonismo della persona con disabilita' o di  chi
la rappresenta; 
 
  - garantire una valutazione multidimensionale e  ad  ampio  spettro
delle condizioni personali e di contesto; 
 
  - garantire un ampio coinvolgimento dei servizi, delle reti formali
e informali del territorio; 
 
  - garantire un sostegno alla progressiva acquisizione di  autonomia
personale; una contemporanea incentivazione  delle  attivita',  delle
relazioni, degli impegni extradomiciliari; 
 
  -    sviluppare     capacita'     di     espressione/comunicazione,
autorappresentazione; 
 
  -  costruire  un'identita'  solida  attraverso  l'alleanza  con  la
famiglia; 
 
  - sostenere e  sviluppare  una  compliance  con  tutti  gli  attori
coinvolti; 
 
  - sostenere, rafforzare e sviluppare i processi di pensiero; 
 
  - fornire un supporto alla famiglia di tipo psicologico, pedagogico
attraverso incontri frequenti e la formazione anche condivisa; 
 
  - sviluppare relazioni con le collettivita' di riferimento. 
 
  Soggetti Promotori 
 
  Ministero del lavoro e delle politiche  sociali;  Conferenza  Stato
Regioni. 
 
  Soggetti collaboratori 
 
  OND;  CISIS  (Centro  interregionale  per  i  sistemi  informatici,
geografici e statistici); ISTAT;  Organizzazioni  delle  persone  con
disabilita' e altre organizzazioni del Terzo Settore; ANCI; Ministero
della salute 
 
  Destinatari finali 
 
  Regioni ed Enti locali; Operatori sociali e sanitari. 
 
  Sostenibilita' economica 
 
  Gli  interventi  previsti  non  prevedono  costi   aggiuntivi.   Al
contrario   gli   effetti   possono   produrre   una    significativa
qualificazione della spesa pubblica e una riduzione delle  spese  per
ricoveri impropri e per l'istituzionalizzazione. 
 
  AZIONE 4 
 
  Rafforzamento ed  efficacia  di  modelli  di  assistenza  personale
autogestita 
 
  L'approccio "Independent Living" (per vivere in modo  indipendente)
mutuato  da  consolidate  esperienze  straniere,  pur   non   essendo
purtroppo sufficientemente consolidato nelle prassi  delle  politiche
sociali nazionali e regionali, conta su una strutturazione teorica  e
di modello organizzativo sufficientemente solida e strutturata.  Esso
si riferisce e si ispira a un modello di intervento volto a  favorire
l'autodeterminazione, l'inclusione e la  piena  partecipazione  delle
persone con disabilita', attraverso la redazione diretta del  proprio
progetto di vita. La persona cui viene garantito il diritto di scelta
si assume le conseguenti responsabilita' e  la  consapevolezza  degli
eventuali rischi. Esso rappresenta una  delle  alternative  possibili
dell'assistenza  diretta,   scelta   da   altri,   e   favorisce   la
partecipazione  delle  persone  con   disabilita'   nella   societa',
innescando meccanismi di mutamento culturali e materiali  nell'ottica
del "mainstreaming". 
 
  L'approccio attualmente  necessita  di  un  consolidamento  sia  in
termini di risorse che di  modellizzazione  uniforme  sul  territorio
nazionale con la condivisione e applicazione di linee guida. 
 
  Tipologia di azione 
 
  Intervento di tipo normativo e amministrativo. 
 
  Obiettivo 
 
  Favorire la diffusione e l'adozione  di  procedimenti  omogenei  ed
efficaci relativi a modelli di assistenza personale autogestita. 
 
  Azioni specifiche 
 
  Definizione  di   linee   guida   condivise   e   sostenibili   che
garantiscano: 
 
  - il pieno coinvolgimento personale della persona con disabilita' o
di chi la rappresenta; 
 
  - l'individuazione di congrue risorse necessarie; 
 
  - l'individuazione  chiara  e  comprensibile  degli  obiettivi  del
progetto; 
 
  - l'individuazione di un referente certo presso l'ente; 
 
  - nell'ambito delle risorse disponibili il trasferimento  monetario
congruente al progetto di vita indipendente presentato  e  accettato;
perequato nel tempo al  costo  di  mercato  e  al  costo  orario  del
contratto lavorativo dell'assistente personale assunto;  continuativo
nel tempo per  consentire  una  progettazione  di  lungo  periodo  ed
evitare il ritorno a situazioni di dipendenza; 
 
  -  la  possibilita'  di   destinare,   in   modo   concordato,   il
trasferimento monetario a spese propedeutiche all'inclusione  sociale
quindi non strettamente connesse alla diretta assistenza personale; 
 
  - la scelta del proprio assistente personale senza  condizionamenti
o imposizioni esterne nel rispetto  della  normativa  in  materia  di
contratti di lavoro; 
 
  - la possibilita' di avvalersi di consulenza alla pari  offerta  da
agenzie o centri per la vita indipendente; 
 
  - l'opportunita' di revisione nel tempo del progetto adeguandolo  a
nuove o diverse esigenze; 
 
  - di  evitare  la  richiesta  e  l'acquisizione  di  documentazione
ridondante rispetto alle finalita' della procedura; 
 
  -  la  definizione  ex  ante  e  chiara  della  documentazione   da
presentare e dei tempi entro cui presentarla; 
 
  -  la  semplificazione  dei  procedimenti  di  presentazione  della
documentazione a supporto della rendicontazione; 
 
  - di  applicare  una  rendicontazione  delle  spese  flessibile  in
relazione al progetto anche in ragione di particolari  emergenze;  di
procedere  per  avvisi  bonari  prima  di   applicare   riduzioni   o
sospensioni; 
 
  - il rafforzamento della  reciproca  collaborazione  con  centri  e
agenzie per  la  vita  indipendente  soprattutto  in  funzione  della
circolazione delle informazioni corrette; 
 
  - la previsione della portabilita' del finanziamento interregionale
e  nazionale   (esigibilita'   dei   diritti   di   cittadinanza)   e
internazionale in caso di trasferimento. 
 
  Soggetti Promotori 
 
  Ministero del lavoro e delle politiche  sociali;  Conferenza  Stato
Regioni. 
 
  Soggetti collaboratori 
 
  OND;  organizzazioni  delle  persone  con   disabilita'   e   altre
organizzazioni del Terzo Settore; ANCI 
 
  Destinatari finali 
 
  Regioni ed Enti locali; Operatori sociali e sanitari. 
 
  Sostenibilita' economica 
 
  Gli  interventi  previsti  non  prevedono  costi   aggiuntivi.   Al
contrario   gli   effetti   possono   produrre   una    significativa
qualificazione della spesa pubblica e una riduzione delle  spese  per
ricoveri impropri e per l'istituzionalizzazione. 
 
  AZIONE 5 
 
  Condivisione e diffusione di principi e strumenti di  progettazione
personale e loro applicazione 
 
  Il  confronto  e  le  analisi  condotte  in  seno   all'OND   hanno
evidenziato,  fra  l'altro,  la  necessita'   di   una   piu'   ampia
condivisione di criteri e  indicazioni  operative  per  migliorare  e
qualificare la  progettazione  mirata  alla  piena  inclusione  delle
persone con  disabilita',  nel  solco  dei  principi  fondanti  della
Convenzione ONU ("mainstreaming" ed "empowerment" in particolare). Si
rileva da un lato una certa disomogeneita', che  sconfina  talora  in
disorientamento  o  elusione,  nell'applicazione  di   strumenti   di
progettazione personale, nella loro congruente applicazione, nel loro
necessario monitoraggio. Cio' lascia supporre la  stretta  necessita'
di predisporre - in modo condiviso - linee guida (da emanarsi a  cura
del Ministero del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,  sentita  la
Conferenza  Stato  Regioni  e  le  associazioni  delle  persone   con
disabilita') che possano essere utili alle Regioni e agli Enti locali
nella elaborazione delle  proprie  politiche  e,  ancor  piu',  nella
organizzazione dei servizi sui territori. 
 
  Tipologia di azione 
 
  Intervento di tipo amministrativo operativo. 
 
  Obiettivo 
 
  Favorire l'elaborazione e la diffusione  di  strumenti  utili  alla
efficace progettazione personale. 
 
  Azioni specifiche 
 
  a)  redazione  condivisa  e   promozione   di   linee   guida   per
l'elaborazione del  progetto  personale  (superando  il  concetto  di
progetto  individualizzato  previsto  dall'articolo  14  della  Legge
328/2000)  inteso  come  un'azione  integrata  di  misure,  sostegni,
servizi,  prestazioni,  trasferimenti  in  grado  di  supportare   il
progetto di vita della persona con disabilita' e la  sua  inclusione,
redatto con la sua diretta partecipazione o di  chi  lo  rappresenta,
previa valutazione della  sua  specifica  situazione  in  termini  di
funzioni  e  strutture  corporee,  limitazioni  alle  azioni  e  alla
partecipazione, aspirazioni, oltre che da  valutazione  del  contesto
ambientale nella sua accezione piu' ampia; 
 
  b) elaborazione condivisa  e  promozione  di  linee  guida  per  la
corretta e completa valutazione delle aspettative, dei valori,  delle
risorse  personali,  del  contesto  familiare  e  dei  sostegni,  con
strumenti sensibili e validati oltre  che  a  una  valutazione  degli
esiti esistenziali personali, parametrati anche sui principali domini
della qualita' della vita, sia oggettivi che soggettivi; 
 
  c) elaborazione e  promozione  di  modelli  allocativi  di  "budget
personalizzati"  (budget  di  cura,  budget  di  salute  o   comunque
denominati) che consentano la definizione quantitativa e  qualitativa
delle  risorse  economiche,  professionali  e  umane  necessarie  per
innescare  un  processo  volto   a   restituire   alla   persona   un
funzionamento sociale adeguato, attraverso un progetto personale alla
cui  elaborazione   partecipino   principalmente   la   persona   con
disabilita' stessa, la sua famiglia e la sua comunita',  ottimizzando
l'uso integrato delle risorse diffuse in una logica non prestazionale
e frammentata. 
 
  Soggetti Promotori 
 
  Ministero del lavoro e delle politiche  sociali;  Conferenza  Stato
Regioni. 
 
  Soggetti collaboratori 
 
  OND;  Organizzazioni  delle  persone  con   disabilita'   e   altre
organizzazioni del Terzo Settore; ANCI; Ministero della salute. 
 
  Destinatari finali 
 
  Regioni ed Enti locali; Operatori sociali e sanitari 
 
  Sostenibilita' economica 
 
  Gli  interventi  previsti  non  prevedono  costi   aggiuntivi.   Al
contrario   gli   effetti   possono   produrre   una    significativa
qualificazione della spesa pubblica e una riduzione delle dispersioni
derivanti  dalla  frammentazione  della  spesa   pubblica   e   degli
interventi. 
 
  AZIONE 6 
 
  Protezione  giuridica  delle  persone  con   disabilita'   e   loro
autodeterminazione 
 
  La linea  di  intervento  3  del  precedente  Programma  di  Azione
biennale ha ampiamente descritto le necessita' di intervento per  una
coerente applicazione dell'articolo  12  della  Convenzione  ONU  sui
diritti delle persone con disabilita', sottolineando  peraltro  come,
dopo la  ratifica  della  Convenzione  citata,  l'unica  vera  misura
idonea, nell'ordinamento italiano, a garantire dignita' alla  persona
con disabilita', proteggendola ma, al tempo stesso,  sostenendone  le
autonomie  con  i  soli  interventi   strettamente   necessari,   sia
l'amministrazione di sostegno previsto dalla Legge 6/2004. 
 
  In tal senso il Programma prevedeva interventi per la promozione  e
il rafforzamento dell'istituto attraverso alcune  specifiche  azioni,
al momento non ancora compiute. 
 
  La contemporanea costituzione di uno specifico Comitato tecnico  di
coordinamento     a      livello      territoriale      dell'istituto
dell'amministratore di sostegno (istituito dal Ministero del lavoro e
delle politiche sociali) consente di confermare e affinare le  azioni
precedentemente previste, e di mantenere l'obiettivo  di  rendere  la
persona   con   disabilita'   protagonista   della   propria    vita,
partecipando, nella  misura  massima  possibile,  alle  scelte  della
propria esistenza, della propria salute e del  proprio  patrimonio  e
mettendola nelle condizioni di porre in  essere  atti  giuridici  che
prima le erano negati. 
 
  Tipologia di azione 
 
  Intervento  di  tipo  legislativo  e  amministrativo   generale   e
operativo (formativo). 
 
  Obiettivo 
 
  Rafforzamento dell'istituto dell'amministratore di  sostegno  e  di
altre previsioni di tutela giuridica. 
 
  Azioni specifiche 
 
  a) proposta di modifica del codice civile che  preveda  l'eventuale
abrogazione dell'interdizione e dell'inabilitazione, mantenendo  come
sola  misura  di   protezione   giuridica,   variamente   modulabile,
l'amministrazione di sostegno, rafforzata in alcuni aspetti oggi  del
tutto annullati dalle due piu' datate figure giuridiche; 
 
  b) coordinamento di tutto l'impianto civilistico, specie in tema di
esercizio dei diritti  della  persona  e  dei  diritti  patrimoniali,
rispetto alla mutata considerazione giuridica  degli  atti  posti  in
essere dai beneficiari dell'amministrazione  di  sostegno,  anche  in
riferimento  ai  divieti  o  alle  interpretazioni  restrittive   che
colpivano e tuttora colpiscono molte  persone  con  disabilita',  non
solo intellettiva e/o relazionale; 
 
  c) modifica  delle  protezioni  giuridiche  a  base  degli  assetti
negoziali, prevedere abusivita' di clausole contrattuali che, in  via
indiretta, ledano maggiormente le persone con disabilita' che  hanno,
spesso, una carenza informativa maggiore o  non  possono  contrattare
delle legislazioni speciali  in  tema  di  consensi  informati  e  di
manifestazioni di volonta' unilaterali (esercizio del diritto di voto
e del diritto di richiesta di cittadinanza); 
 
  d) promozione  dell'omogenea  applicazione  dell'attuale  normativa
sull'amministrazione di sostegno per tutto il territorio italiano; 
 
  e) garanzia della vigilanza soprattutto sul rispetto dei  tempi  di
emissione del decreto  di  nomina  e  sull'assegnazione  di  adeguate
risorse umane (giudici, operatori di cancelleria) e tecnologiche alle
Sezioni della volontaria giurisdizione; 
 
  f)  promozione  e  incentivazione  di  percorsi  formativi   e   di
aggiornamento ad hoc per magistrati attraverso il Consiglio Superiore
della Magistratura e la Scuola Superiore della Magistratura; 
 
  g)  promozione  e  incentivazione  di  percorsi  formativi   e   di
aggiornamento  per  varie  figure  professionali   quali   assistenti
sociali,   avvocati,   medici    legali    favorendo    lo    scambio
multidisciplinare; 
 
  h)  incentivare  la   costituzione   di   sportelli   regionali   e
territoriali di tutela del cittadino con il compito di  coordinare  e
promuovere, in relazione all'amministrazione  di  sostegno,  progetti
innovativi di formazione o la sottoscrizione di intese per  agevolare
i    rapporti    cittadino/servizi     sociali/enti     del     terzo
settore/tribunali; 
 
  i) coinvolgere le Regioni nella informazione e  divulgazione  sulla
figura dell'amministrazione  di  sostegno  e  sull'autodeterminazione
della persona con disabilita', anche avvalendosi delle organizzazioni
del terzo settore. 
 
  Soggetti Promotori 
 
  Ministero del lavoro e delle  politiche  sociali;  Ministero  della
Giustizia. 
 
  Soggetti collaboratori 
 
  Comitato  tecnico   di   coordinamento   a   livello   territoriale
dell'istituto dell'amministratore di  sostegno;  OND;  Organizzazioni
delle persone  con  disabilita'  e  altre  organizzazioni  del  Terzo
Settore; Consiglio Superiore  della  Magistratura;  Conferenza  Stato
Regioni; Regioni; Universita', Comunita' scientifiche, comitati etici
e comitati di operatori del diritto. 
 
  Destinatari finali 
 
  Persone con disabilita', operatori giuridici, operatori  sociali  e
sanitari. 
 
  Sostenibilita' economica 
 
  Gli  interventi  previsti  non  comportano  costi  aggiuntivi;   al
contrario potrebbero  consentire  consistenti  risparmi  sia  per  il
sistema che per le persone con disabilita' e i loro familiari  grazie
alla semplificazione che si avrebbe (pur col mantenimento di tutte le
cautele del caso) nel compimento di atti giuridici, oggi,  purtroppo,
irrigiditi  secondo  gli  schemi   autorizzativi   e   di   controllo
dell'attuale disciplina, specie codicistica. 
 
                             Capitolo 5 
 
                        LINEA DI INTERVENTO 3 
 
      Salute, diritto alla vita, abilitazione e riabilitazione 
 
  1. RACCORDO CON IL PRIMO PROGRAMMA DI AZIONE 
 
  Il Programma di Azione biennale, approvato con DPR 4 ottobre  2013,
aveva previsto  come  azioni  qualificanti:  il  sostegno  alla  fase
prenatale e neonatale;  politiche  sulla  salute  delle  persone  con
disabilita', integrazione Sanitaria e Socio-Sanitaria e  Punto  unico
di Accesso  ai  Servizi;  interventi  in  ambito  di  abilitazione  e
riabilitazione continua. 
 
  In larga misura  le  azioni  prefissate  non  possono  considerarsi
raggiunte,  ma  soprattutto  i  principi  cui   queste   sottendevano
risultano scarsamente condivisi nelle  prassi  e  nelle  disposizioni
adottate o in via di definizione. 
 
  Anche se in tema di diagnosi precoce e di screening neonatale  c'e'
ancora strada da fare, tuttavia alcuni passi avanti sono stati fatti:
la recente legge 167/2016 "Disposizioni in  materia  di  accertamenti
diagnostici neonatali obbligatori per la prevenzione e la cura  delle
malattie metaboliche ereditarie" ha reso  obbligatorio  lo  screening
neonatale esteso per tutti i nuovi  nati,  il  quale  e'  stato  gia'
previsto nel DPCM Lea in fase di emanazione, insieme  allo  screening
audiologico e oftalmologico neonatale, questi  ultimi  gia'  presenti
anche nel Piano Nazionale della  prevenzione  2016-2018.  Inoltre  in
tema di prevenzione primaria ricordiamo le azioni nel network per  la
prevenzione delle malformazioni congenite. 
 
  Rispetto agli obiettivi ed  alle  azioni  previste  dal  precedente
Programma  di  Azione,  si  constata  come  le  politiche   sanitarie
risultano ancora fortemente centrate su modelli di cura  che  mettono
al centro la malattia e  non  la  persona  con  disabilita'  nel  suo
contesto  di  vita  e  le  sue   progettualita'   di   inclusione   e
partecipazione alla comunita', con una forte carenza di  integrazione
di policy in particolare socio-sanitaria, una accentuata  carenza  di
collegamento tra Ospedale e Territorio, percorsi non ancora  compiuti
di ri-qualificazione delle cure intermedie e del livello  delle  cure
primarie. 
 
  Non puo' dirsi pienamente realizzato il  processo  di  integrazione
socio-sanitaria  e  permangono  in  molte  aree   del   paese   forte
difficolta'  nel  costruire  progetti  personalizzati   che   mettano
effettivamente al centro la persona con  disabilita'  assicurando  la
pienezza  ed  effettivita'  dei  principi  di  autodeterminazione   e
"empowerment".  Prevale  poi  un  approccio  basato   sulla   singola
patologia o condizione (es. anziano, non  autosufficiente,  invalido)
con il ricorso a categorie  inappropriate  e  non  corrispondenti  ai
principi e indicazioni della Convenzione ONU. 
 
  Lo stesso linguaggio della Convenzione risulta lontano anche  dalla
elaborazione  dei  nuovi  Livelli  Essenziali  di  Assistenza  ed  in
particolare dagli articoli 12 e 26. 
 
  2. SCENARIO E OPZIONI GENERALI PER L'INTERVENTO 
 
  Ad integrazione di quanto premesso  vanno  sinteticamente  indicate
ulteriori criticita' dell'attuale scenario: 
 
  - La carenza di servizi di diagnosi precoce e  screening  neonatale
per tutte le disabilita'; 
 
  - La carenza di  un  adeguata  pratica  di  raccolta  del  consenso
informato sul quale si fonda il diritto di scelta, in particolare per
le persone con disabilita' intellettive,  relazionali  e  mentali  in
riferimento all'articolo 12 della Convenzione ONU; 
 
  - la  mancata  valorizzazione  dell'approccio  di  empowerment  che
dovrebbe essere alla base anche del processo riabilitativo; 
 
  - il perpetuarsi del principio di "compensazione della menomazione"
nell'erogazione degli ausili e delle protesi, al contrario di  quanto
prevede la Convenzione ONU in termini di diritto  alla  salute,  alla
mobilita' ecc.; 
 
  -  la  scarsa  attuazione  della  Legge  sull'autismo  che  prevede
percorsi diagnostico terapeutici non segreganti e legati  alle  linee
guida certificate dall'Istituto Superiore di Sanita' (ISS); 
 
  -  la  carenza  di  sistemi  di  diagnosi  e  cura   dei   problemi
psichiatrici e  comportamentali  necessari  a  incontrare  i  bisogni
specifici delle persone con disabilita' intellettive e/o  relazionali
a basso funzionamento 
 
  - l'inadeguatezza dell'organizzazione di  molti  servizi  sanitari,
inclusi i  presidi  ospedalieri,  alla  fruibilita'  da  parte  delle
persone  con  disabilita'  intellettive  e/o  relazionali   a   basso
funzionamento; 
 
  - la necessita' di implementare e mettere in rete le  buone  prassi
esistenti a livello regionale; 
 
  - una attenzione maggiore alla formazione degli operatori  sanitari
e non, a partire dal percorso universitario per una  reale  presa  in
carico di persone con disabilita' intellettive  e  del  neurosviluppo
congenite o acquisite e disabilita' psichiche; 
 
  -  complessivamente  i  processi  di  cura  e  di  assistenza  sono
generalmente   separati   in   funzione   dei   soggetti    erogatori
(sbilanciamento  sulla  struttura  di  offerta  piuttosto   che   sul
destinatario dell'intervento) con una forte difficolta'  a  costruire
progetti personalizzati  che  mettano  effettivamente  al  centro  la
persona con disabilita' assicurando la pienezza ed  effettivita'  dei
principi di autodeterminazione e "empowerment"; 
 
  - non risultano definiti Livelli Essenziali di Prestazioni  Sociali
(LEPS) e non risulta effettivamente applicato il progetto individuale
nemmeno come definito dall'art. 14 della Legge 328/00 sebbene  alcune
illuminate pronunce giudiziarie di questi anni  lo  riconoscano  come
diritto soggettivo; 
 
  - mancano flussi strutturati di dati che  consentano  di  conoscere
l'effettivo livello di integrazione socio  sanitaria  sui  territori,
essendo i flussi e le informazioni disponibili separati tra  comparto
sanitario e sociale; 
 
  - la rete per le cure palliative prevista dalla normativa esistente
(Legge 38/2010) non ha ancora avuto uno sviluppo adeguato rispetto al
tema della qualita' di vita  e  dell'approccio  precoce  fuori  dalle
condizioni di malattia oncologica e terminalita', con complessita' di
raccordo tra le reti di cure palliative e del  dolore  rispetto  alle
altre reti di riferimento territoriali (riabilitative, di  patologia,
etc.). 
 
  - i processi di accreditamento  e  autorizzazione  sono  fortemente
disomogenei tra Regione e Regione, essenzialmente fondati su  criteri
ospedalieri in contrato palese con la Convenzione ONU; 
 
  -  l'accesso  ai  farmaci,  specie  agli  innovativi,   non   viene
assicurato in condizioni di parita' di accesso sul territorio a causa
dei procedimenti che causano ritardi o limitazioni nella prescrizione
e somministrazione: le persone  sono  cosi'  costrette  a  migrazioni
sanitarie per ricevere le cure; 
 
  - rispetto all'assistenza delle persone con  gravi  disabilita'  si
ricorre poi ancora molto all'istituzionalizzazione e le politiche sul
dopo/durante noi e sulla vita indipendente  non  riescono  ancora  ad
incidere in modo significativo su  modelli  organizzativi  e  assetti
ancora fortemente orientati sulle strutture di accoglienza e ricovero
piuttosto  che  su  soluzioni  di  domiciliarita'  e  autonomia,  con
un'assistenza delegata in gran parte alle famiglie; 
 
  -  non  risulta  avviato  alcun  intervento  per  l'elaborazione  e
attuazione della riforma in materia di riabilitazione e  abilitazione
prevista nel  precedente  Programma  di  Azione;  parallelamente  non
risulta   elaborato   il   nuovo   documento   sulla   appropriatezza
riabilitativa previsto dal Patto per la  Salute  2014-2016;  le  sole
modifiche elaborate - ma non approvate - attengono la  revisione  dei
LEA anche per la parte riabilitativa, che  richiedono  in  ogni  caso
interventi di revisione e integrazione e soprattutto  di  riscrittura
in funzione della Convenzione ONU. 
 
  Conseguentemente il presente Programma di Azione propone interventi
nei seguenti ambiti: 
 
  - favorire l'accesso alle cure, intese nel senso piu'  generale,  e
ai servizi su base di uguaglianza per  l'intero  Paese,  definendo  e
garantendo  Livelli  Essenziali  di  Assistenza  congruenti  con   la
Convenzione ONU; 
 
  - porre  le  condizioni  per  una  condivisa  azione  programmatica
continuativa, estesa ed integrata in tema di  interventi  di  rilievo
socio-sanitario per le persone con disabilita'; 
 
  - garantire processi di  cura  e  assistenza  basati  sull'evidenza
scientifica e sulla valutazione degli esiti; 
 
  -  garantire  trasversalmente  l'adozione  e  l'applicazione  nello
specifico degli articoli 12 e 26 della Convenzione ONU. 
 
  - Adeguare il linguaggio normativo/amministrativo e in generale  le
forme e i metodi  di  comunicazione  alla  Convenzione  ONU  ed  alle
indicazioni dell'OMS; 
 
  - superare un approccio alla disabilita' separato e frammentato per
singole patologie (come accaduto anche nel caso del  Piano  Nazionale
della  Cronicita')  e  tenere  conto  della  natura  trasversale  del
fenomeno; 
 
  - rivedere le modalita' di approvvigionamento ed  erogazione  degli
ausili per favorire la personalizzazione e il diritto di  scelta  (in
accordo con il Piano Riabilitativo  Individualizzato  previsto  dalle
norme), e in particolare contrastare pratiche di appalto  al  massimo
ribasso; 
 
  3. PROPOSTE PROGRAMMATICHE 
 
  AZIONE 1 
 
  Definizione dei Livelli Essenziali di Assistenza 
 
  Tipologia di azione 
 
  Intervento di tipo legislativo. 
 
  Obiettivo 
 
  Definire l'accesso alle cure e ai servizi su  basi  di  eguaglianza
per l'intero Paese. 
 
  Azioni specifiche 
 
  a)  definizione  ed  approvazione  del  DPCM  sui   LEA   e   nuovo
Nomenclatore  Tariffario  Protesi  e  Ausili,  tenendo  conto   delle
indicazioni formulate dall'OND sopra riportate - in modo da  renderlo
congruente con la Convenzione  ONU  sui  diritti  delle  persone  con
disabilita'  e  allineato,  quanto  al   Nomenclatore,   alle   nuove
tecnologie  disponibili,  a  partire  dall'intesa  gia'  sancita   in
Conferenza Stato-regioni sul DPCM dei LEA il 7 settembre 2016; 
 
  b) identificazione di Livelli essenziali e garantiti di prestazioni
sociali e loro raccordo con i LEA; 
 
  c) definizione ed approvazione nella Legge di stabilita'  (annuale)
del finanziamento e delle finalita' dei Fondi sociosanitari; 
 
  d) attuazione nei LEA delle recenti norme sull'autismo e sul  "dopo
di noi" e gli aspetti di competenza nell'attuazione  della  Legge  22
giugno 2016 n. 112, recante "Disposizioni in  materia  di  assistenza
alle persone con disabilita' grave prive del sostegno familiare"; 
 
  Soggetti promotori 
 
  Ministero del Lavoro e delle  Politiche  Sociali;  Ministero  della
Salute. 
 
  Soggetti collaboratori 
 
  Regioni; Enti Locali;  Assessorati  alla  Sanita';  ASL;  Ospedali;
Medici  di  Medicina  Generale;  Organizzazioni  delle  persone   con
disabilita' e altre organizzazione del Terzo Settore; Agenzia  per  i
Servizi Sanitari Regionali (AGENAS); Istituto  Superiore  di  Sanita'
(ISS). 
 
  Destinatari finali 
 
  ASL; Sistema integrato di interventi e servizi sanitari e  sociali;
Persone con disabilita' e famiglie. 
 
  Sostenibilita' economica 
 
  Il processo di revisione normativa  disegnato  dalle  azioni  sopra
indicate  non  richiede  investimenti  aggiuntivi  e  mira  in   modo
specifico  ad  aumentare  l'efficienza  ed  efficacia  della   spesa,
semplificando il  processo  di  valutazione  e  forzando  l'effettiva
integrazione socio-sanitaria. 
 
  AZIONE 2 
 
  Azioni   di   sviluppo   dell'integrazione    sociosanitaria,    di
miglioramento dell'efficacia dell'azione programmatica,  sviluppo  di
linee guida 
 
  Tipologia di azione 
 
  Interventi di tipo amministrativo generale e programmatico 
 
  Obiettivo 
 
  Porre  le  condizioni  per  un'azione  programmatica  continuativa,
estesa ed integrata in tema di interventi di rilievo  socio-sanitario
per le persone con disabilita' 
 
  Azioni specifiche 
 
  a) assicurare il  coordinamento  ed  integrazione  delle  politiche
sanitarie con le  altre  politiche  di  interesse  della  disabilita'
(sociale, abitativa, educativa e  occupazionale)  attraverso  accordi
verticali  tra  Stato,  regioni  e  citta'   metropolitane,   accordi
orizzontali ad esempio di programma, conferenze servizi,  case  della
salute ecc); 
 
  b) definizione di linee guida in materia di  diagnosi  e  presa  in
carico  delle  persone  con  patologie  psichiatriche  e  disabilita'
intellettiva e del neurosviluppo e disabilita' psichiche, relazionali
e di accesso alle strutture sanitarie (ospedaliere e ambulatoriali) e
socio-sanitarie (distrettuali, residenziali e  semiresidenziali)  per
rispondere  appropriatamente  anche  alla   loro   vulnerabilita'   e
comorbilita'; 
 
  c)  sulla  base  delle  esperienze  di  applicazione   di   "budget
personalizzati", elaborazione e sviluppo di politiche  sociosanitarie
integrate  a  livello  nazionale,   regionale,   locale   a   partire
dall'effettiva applicazione di quanto previsto in materia  dal  Patto
per la Salute 2014-2016; 
 
  d) introduzione  nel  prossimo  Piano  Sanitario  nazionale  di  un
Progetto Obiettivo sulla disabilita' che dia vita  a:  programmi  ECM
per dirigenti e operatori, attivazione  di  linee  di  ricerca  sulla
partecipazione attiva delle persone con disabilita'  a  cio'  che  li
riguarda  e  sul  sostegno  tra  pari,  programmazione  di   campagne
pubbliche sulla  Convenzione  ONU,  sulla  dignita',  eguaglianza  di
opportunita', partecipazione ecc; 
 
  e)  stabilizzazione   strutturale   dei   finanziamenti   nazionali
destinati al comparto sociosanitario; 
 
  f)  previsione,  garanzia  e  promozione  di  partecipazione  delle
persone con disabilita' e delle loro  organizzazioni  rappresentative
alle decisioni,  al  monitoraggio,  alla  valutazione  rispetto  alle
politiche di cui ai punti precedenti; 
 
  g) applicazione di  sistemi  di  armonizzazione/riunificazione  dei
servizi e dei trasferimenti (cfr il budget di salute) che  assicurino
la ricomposizione delle misure, la trasversalita'  degli  interventi,
l'unitarieta' dei programmi e la coerenza degli obiettivi (a  partire
dalla effettiva attuazione del progetto  di  cui  all'art.  14  Legge
328/00) previa ridefinizione dello stesso ai sensi della  Convenzione
ONU; 
 
  h) revisione del Decreto del Ministro della salute del  9  dicembre
2015 "Condizioni di  erogabilita'  e  indicazioni  di  appropriatezza
prescrittiva delle prestazioni di assistenza ambulatoriale  erogabili
nell'ambito del Servizio sanitario nazionale"; 
 
  i) applicazione Legge 38/2010 "Disposizioni per garantire l'accesso
alle cure palliative e alla terapia del dolore"  anche  al  di  fuori
delle  condizioni  di  malattia  oncologica,  con   attenzione   alla
prospettiva di qualita' di vita; 
 
  j) revisione del "Piano  d'indirizzo  per  la  riabilitazione"  del
2011, in  linea  con  i  principi  espressi  dall'articolo  26  della
Convenzione   ONU,   con   specifica   attenzione   ai   temi   della
multidisciplinarieta',  della  formazione  degli  operatori  (con  il
superamento   dell'approccio    clinico    fondato    sull'intervento
sull'organo ma  favorente  l'inclusione  sociale  delle  persone  con
disabilita'    in     ottica     di     riabilitazione/abilitazione),
"dell'empowerment"  e  del  confronto  fra  pari,  dei  processi   di
riabilitazione-abilitazione; 
 
  k) revisione e integrazione del "Piano della Cronicita'" in modo da
assicurare coerenza con una  visione  trasversale  di  disabilita'  a
prescindere dalle singole patologie; 
 
  l) applicazione  della  recente  legge  18  agosto  2015,  n.  134,
Disposizioni in  materia  di  diagnosi,  cura  e  abilitazione  delle
persone con disturbi dello spettro autistico  e  di  assistenza  alle
famiglie" per gli specifici percorsi diagnostico  terapeutici  e  sul
"dopo di noi" (Legge 112/2016) in ottica  di  deistituzionalizzazione
in ambito sanitario e  sociosanitario  e  l'attivazione  di  analoghi
percorsi diagnostico terapeutico assistenziali per  altre  condizioni
di disabilita' complesse; 
 
  m) definizione delle linee  guida  per  le  disabilita'  a  maggior
rischio di ricorso strumentale dell'intervento sanitario, al fine  di
definire l'appropriatezza  degli  interventi  dedicati,  il  raccordo
delle reti, la continuita' di risposte di salute nei diversi livelli.
Si veda in proposito come modello di  riferimento  quanto  sviluppato
dall'Istituto Superiore di Sanita' (ISS) in materia di LEA e  Autismo
dalle Linea guida n. 21 dell'ISS; 
 
  n) revisione dei processi di accesso ai farmaci a livello regionale
e territoriale al fine  di  evitare  diseguaglianze  di  accesso  tra
territori; 
 
  o) sviluppo  di  campagne  informative  rivolte  alle  persone  con
disabilita' al fine di potenziarne la partecipazione  attiva  a  cio'
che le riguarda, l'inclusione sociale ed il sostegno tra pari; 
 
  p) applicare il principio del 'nulla su di noi  senza  di  noi'  in
termini di partecipazione delle persone con disabilita' e delle  loro
organizzazioni rappresentative alle decisioni, al monitoraggio,  alla
valutazione rispetto alle  politiche  di  cui  ai  punti  precedenti;
sostegno e promozione del ruolo delle associazioni di "advocacy" e di
rappresentanza dei diritti delle persone con disabilita' in  tema  di
contrasto  alle  discriminazione  e  di  garanzia  di  condizioni  di
uguaglianza e pari opportunita'. 
 
  Soggetti promotori 
 
  Ministero del Lavoro e delle  Politiche  Sociali;  Ministero  della
Salute. 
 
  Soggetti collaboratori 
 
  Regioni; Enti Locali;  Assessorati  alla  Sanita';  ASL;  Ospedali;
Organizzazioni dei Medici di Medicina Generale; Organizzazioni  delle
persone con disabilita' e altre  organizzazioni  del  Terzo  Settore;
AGENAS; ISS 
 
  Destinatari finali 
 
  Sistema  sanitario;  Sistema  integrato  di  interventi  e  servizi
sanitari e sociali; Persone con disabilita' e famiglie. 
 
  Sostenibilita' economica 
 
  Il processo di revisione politica e amministrativa disegnato  dalle
azioni sopra indicate non richiede investimenti aggiuntivi e mira  in
modo specifico ad aumentare l'efficienza ed  efficacia  della  spesa,
semplificando  il  processo  di   valutazione   e   spingendo   verso
un'effettiva integrazione socio-sanitaria. 
 
  AZIONE 3 
 
  Sviluppo di strumenti regolamentari, indagini tematiche  e  sistema
informativo 
 
  Tipologia di azione 
 
  Interventi di natura amministrativa generale e operativa. 
 
  Obiettivo 
 
  Garantire  processi  di  cura  e  assistenza  basati  sull'evidenza
scientifica e sulla valutazione degli esiti 
 
  Azioni specifiche 
 
  a) realizzazione di indagini per  misurare  l'effettiva  attuazione
dei principi  di  non  discriminazione  nell'erogazione  dei  servizi
riproduttivi ed in particolare quelli previsti dalla Legge 194/78 con
riferimento  alle  persone  con  disabilita',   nonche'   in   ordine
all'effettiva garanzia  del  diritto  alla  salute  del  bambino  con
disabilita' sin dalla primissima infanzia e  della  garanzia  per  le
donne con disabilita' di accedere sulla base di uguaglianza a servizi
ginecologici e riproduttivi; 
 
  b) strutturazione e applicazione di un sistema di raccolta dati per
il monitoraggio  e  valutazione  dell'applicazione  dell'integrazione
socio-sanitaria prevista dal  Patto  della  Salute  2014-2016  e  nei
documenti di pianificazione sanitaria e socio-sanitaria regionale,  a
partire dalla  identificazione  di  indicatori  chiave  in  grado  di
misurare non solo i processi ed i volumi ma gli esiti ed i livelli di
coinvolgimento delle persone con  disabilita'  ("empowerment")  anche
con riferimento al modello dei "budget personalizzati"; 
 
  c) strutturazione e applicazione di un sistema di raccolta dati per
il monitoraggio e  valutazione  dell'effettivita'  del  diritto  alla
riabilitazione  e  abilitazione,  con  particolare  riferimento  alla
elaborazione del  progetto  di  riabilitazione  individualizzato,  al
livello di coinvolgimento ed "empowerment" assicurato,  al  "setting"
riabilitativo, alla contestualizzazione  dei  percorsi  riabilitativi
all'interno dei piu' ampi progetti di cura, vita, lavoro,  inclusione
sociale della persona con disabilita'; 
 
  d) prosecuzione e  sviluppo  di  indagini  per  il  monitoraggio  e
valutazione   dell'   applicazione   sul   territorio   del   modello
organizzativo PUA (Punti Unici di Accesso)  e  della  semplificazione
amministrativa al fine di superare la stratificazione  normativa,  la
sovrapposizione di funzioni,  la  differenziazione  dei  modelli,  in
linea con i principi espressi dall'articolo 25 della Convenzione ONU; 
 
  e) realizzazione di indagini tematiche con  supporto  istituzionale
(es. previsione nuova  indagine  sulla  condizione  dei  disabili  in
ospedale) supportate da Comitati Scientifici e basate su un approccio
multi-regionale; 
 
  f) revisione del sistema di gare e affidamenti in  ambito  Servizio
Sanitario Nazionale, in armonia con il nuovo Codice Appalti ed  altre
norme vigenti in  materia  di  acquisti,  al  fine  di  garantire  la
qualita' dei dispositivi e ausili  oltre  i  meccanismi  del  massimo
ribasso e garantire la possibilita' di personalizzazione; 
 
  g) revisione e armonizzazione regole e  disciplina  in  materia  di
autorizzazione e accreditamento dei servizi sanitari e socio-sanitari
al fine di assicurare criteri uniformi sul  territorio  nazionale  in
linea con la Convenzione ONU e le politiche generali di cui ai  punti
precedenti; 
 
  h) definizione degli strumenti necessari alla puntuale elaborazione
del repertorio e  all'aggiornamento  dei  codici  per  gli  ausili  e
protesi come gia' accade per i farmaci  con  l'Agenzia  Italiana  del
Farmaco (AIFA),  poiche'  l'innovazione  necessita  di  aggiornamenti
costanti   e   ravvicinati   nel   tempo;   prevedere,   nelle   more
dell'introduzione  di  un  repertorio  degli  ausili,  un  meccanismo
semplificato  di  aggiornamento  dei  nomenclatori,  considerate   le
indicazioni dell'OMS (maggio 2016) riguardo  l'"Elenco  degli  Ausili
prioritari",  una  lista  di  50  tipologie  di  ausili  da   rendere
disponibili a tutte le persone che ne abbiano bisogno"; 
 
  i) definizione dei criteri per il riconoscimento dei centri  ausili
e delle loro funzioni in ambito di valutazione e prescrizione; tenuto
conto che al momento il  medico  (team)  prescrittore  e'  un  medico
dipendente/convenzionato con il SSN, ovvero un medico appartenente  a
struttura convenzionata con il SSN; 
 
  j) applicare il principio del "nulla su di noi  senza  di  noi"  in
termini di partecipazione delle persone con disabilita' e delle  loro
organizzazioni rappresentative alle decisioni, al monitoraggio,  alla
valutazione rispetto alle  politiche  di  cui  ai  punti  precedenti;
sostegno e promozione del ruolo delle associazioni di "advocacy" e di
rappresentanza dei diritti delle persone con disabilita' in  tema  di
contrasto  alle  discriminazione  e  di  garanzia  di  condizioni  di
uguaglianza e pari opportunita'. 
 
  k)   monitoraggio   e   armonizzazione   tra   le   Regioni   della
compartecipazione economica  tra  sanita'  ed  enti  locali  e  della
compartecipazione al costo da parte degli utenti per  le  prestazioni
socio-sanitarie. 
 
  Soggetti Promotori 
 
  Ministero del Lavoro e delle  Politiche  Sociali;  Ministero  della
Salute. 
 
  Soggetti Collaboratori 
 
  Regioni; Enti Locali;  Assessorati  alla  Sanita':  ASL;  Ospedali;
Organizzazioni dei Medici di Medicina Generale; Organizzazioni  delle
persone con disabilita' e altre  organizzazioni  del  Terzo  Settore;
AGENAS; ISTAT 
 
  Destinatari finali 
 
  Sistema  sanitario;  Sistema  integrato  di  interventi  e  servizi
sanitari e sociali; Persone con disabilita' e famiglie. 
 
  Sostenibilita' economica 
 
  Il  processo  di  monitoraggio  e  valutazione   andra'   collocato
all'interno  degli  ordinari  sistemi  di  raccolta  dati  e   flussi
informativi del sistema sanitario, nonche' nei programmi  strutturali
previsti per il monitoraggio e valutazione delle politiche di salute.
La traduzione applicativa nei diversi sistemi e contesti regionali  e
territoriali delle misure e interventi amministrativi sopra indicati,
va  contestualizzata   all'interno   degli   ordinari   processi   di
pianificazione e "budgeting" del  sistema  sanitario  e  del  sistema
integrato di interventi e servizi sanitari e sociali. 
 
                             Capitolo 6 
 
                        LINEA DI INTERVENTO 4 
 
             Inclusione scolastica e processi formativi* 
 
  1. RACCORDO CON IL PRIMO PROGRAMMA D'AZIONE 
 
  Nell'anno scolastico 2014-15 si conferma il trend in crescita degli
alunni con disabilita' da 228.017 nel 2013-14 a 234.788  nel  2014-15
(+2,97%), mentre nello stesso periodo  il  numero  di  insegnanti  di
sostegno e'  aumentato  del  6.8%.  I  problemi  piu'  frequenO  sono
rappresentaO dalla disabilita' intelletva  (41,9%  degli  alunni  con
disabilita' nella scuola primaria e il 49,8% nella  secondaria  di  I
grado) e dai disturbi dello sviluppo (rispettivamente 26%  e  21,4%).
Gli alunni con disabilita' rappresentano il  2,7%  degli  alunni.  Il
9,5%  degli  alunni   con   disabilita'   si   trova   nella   scuola
dell'infanzia, 37% nella scuola primaria, 28,5% nella secondaria di I
grado, 25% nella secondaria di II grado. Nel passaggio  dalla  scuola
secondaria  di  I  grado  a  quella  di  II  grado  si  registra  una
diminuzione della percentuale di alunni con disabilita' dal  2,7%  al
2,2% del totale degli alunni, si presume per abbandono(1), mentre nel
Sistema d'Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) di  competenza
regionale, la percentuale di studenO con disabilita' sul totale degli
iscrit si attesta  al  6,5%,  con  notevoli  diseguaglianze  su  base
geografica.(2) 
 
  Sono  in  crescita  gli  alunni  stranieri  con  certificazione  di
disabilita': nel 2014-2015 l'incidenza degli alunni  con  disabilita'
di  origine  straniera  e'  pari  al  12%  del  totale  degli  alunni
certificati(3) (+0,4 rispetto al precedente anno), con  una  presenza
maggiore in Lombardia (21,1%), Emilia  Romagna  (21%),  provincia  di
Trento (20,8%), l regione Veneto (20,5%): in queste regioni 1  alunno
con disabilita' su 5 e' di origini non italiane. 
 
  L' Anagrafe nazionale dell'edilizia scolastica evidenzia  che  solo
il 50% circa delle scuole e' dotato di percorsi  interni  ed  esterni
accessibili(4). 
 
  2. SCENARIO E OPZIONI GENERALI PER L'INTERVENTO 
 
  Rispetto al  Programma  d'Azione  precedente,  risulta  valorizzata
l'azione relativa alla promozione di reti tra scuole, sulla  base  di
accordi tra autonomie scolastiche di un medesimo ambito territoriale,
definiti "accordi di rete", prevista nella Legge 107/2015 
 
  ---------- 
  * Il presente Programma d'azione e' stato  elaborato  ed  approvato
antecedentemente all'adozione del decreto legislativo 13 aprile  2017
n.66, recante norme  per  la  promozione  dell'inclusione  scolastica
degli studenti con disabilita', a norma dell'articolo 1, commi 180  e
181, lettera c), della legge 13 luglio  2015,  n.  107  (Riforma  del
sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino
delle  disposizioni  legislative  vigenti).  L'attuazione  di  questo
Programma  terra'  conto  del   nuovo   quadro   ordinamentale,   con
particolare  riferimento  alle  disposizioni  recate   dal   suddetto
decreto. 
  (1) MIUR,  servizio  statistico:  L'integrazione  scolastica  degli
alunni       con        disabilita'        as        2014        2015
http://www.istruzione.it/allegati/2015/L'integrazione_scolastica_degl
i alunni con disabilit%C3%A0 as 2014 2015.pdf 
  (2) ISFOL: Rapporto sul sistema IeFP, 2016 
  (3) ISTAT: L'integrazione degli alunni con disabilita' nelle scuole
primarie e secondarie di primo grado, 2015 
  (4) MIUR: Anagrafe Nazionale dell'Edilizia scolastica, agosto 2015 
 
  "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e  delega
per  il  riordino  delle  disposizioni  legislative   vigenti",   per
l'utilizzo dei docenti nella rete a  sostegno  dell'inclusione  degli
alunni con disabilita'. Il Decreto Ministeriale 16 giugno 2015 n. 435
art.1. definisce l'assegnazione di fondi ai CTS (Centri  Territoriali
di Supporto) per il supporto all'inclusione scolastica  degli  alunni
con disturbi dello spettro autistico e per attivita' di  sportello  a
supporto delle scuole che essi frequentano. 
 
  Molte altre azioni del Programma licenziato nel 2013 non  risultano
ancora attuate, tuttavia la Legge n. 107 del  13  luglio  2015  offre
opportunita' importanti di miglioramento dell'inclusione degli alunni
con disabilita', prevedendo, tra  le  altre  cose,  l'istituzione  di
percorsi di  formazione  obbligatoria  iniziale  e  in  servizio  del
personale  scolastico  sull'educazione  inclusiva  degli  alunni  con
disabilita', l'istituzione di ruoli specifici  per  il  sostegno,  un
piano per  l'alternanza  scuola-lavoro  nelle  Scuole  Secondarie  di
Secondo  Grado  (commi  33-38).  In  particolare  si  evidenziano  le
seguenti criticita': 
 
  - permane alto il livello del  contenzioso  per  gli  studenti  con
disabilita',  tanto  che  l'8,5%  delle  famiglie   di   alunni   con
disabilita' nella scuola primaria e il 6,8%  nella  secondaria  di  I
grado hanno presentato ricorso all'Autorita' Giudiziaria, e  i  tassi
di occupazione dei giovani con disabilita'  all'uscita  dalla  scuola
permangono  molto  bassi  (3,5%).  In  particolare,  i  giovani   con
disabilita' psichica rischiano di  rimanere  permanentemente  esclusi
dal sistema produttivo.(5) Circa 5 milioni (38%) di persone tra 15  e
64 anni con limitazioni funzionali, invalidita'  o  cronicita'  gravi
non lavorano e non sono iscritte a corsi di alcun tipo (NEET)(6); 
 
  - permane irrisolto il problema della discontinuita' didattica:  il
41,9% di alunni della scuola primaria e il 36,4% della secondaria  di
I grado hanno  cambiato  insegnante  di  sostegno  rispetto  all'anno
precedente; il 14,7% di  alunni  della  primaria  e  il  16,5%  della
secondaria di I grado hanno cambiato insegnante di sostegno nel corso
dell'anno. Nella Legge 107/2015 e' inserita una specifica  previsione
normativa in ordine alla continuita' educativa e didattica; 
 
  - non e' stata ancora prevista l'attuazione e  la  regolamentazione
dei corsi di formazione  per  gli  assistenti  per  l'autonomia,  gli
assistenti per la cura e l'igiene personale, e  gli  assistenti  alla
comunicazione, a cura  degli  Enti  competenti;  inoltre,  a  seguito
dell'entrata in vigore della L. 7 aprile 2014 n. 56, che  prevede  la
redistribuzione delle funzioni  amministrative  tra  le  Regioni,  le
Citta' metropolitane, le Province e i Comuni, non  tutte  le  regioni
hanno provveduto all'erogazione tempestiva dei servizi di  assistenza
nelle scuole, ostacolando il godimento del diritto allo studio  degli
studenti con disabilita'; 
 
  - non e' stata ancora attuata ne'  avviata  la  modifica  della  L.
104/92 per implementare l'azione a.  "introdurre  nella  legislazione
corrente  il  termine  di  accomodamento   ragionevole   e   la   sua
definizione"; 
 
  - e' ancora da realizzare un piano  di  adeguamento  di  tutti  gli
edifici scolastici alla  normativa  relativa  all'abbattimento  delle
barriere architettoniche,  secondo  i  principi  della  progettazione
universale, compresi i dispositivi elettronici e di emergenza; 
 
  ---------- 
  (5) ISFOL: Proposte e percorsi per  i  giovani  con  disabilita'  -
Alternanza scuola lavoro 
  (6) Daniela Pavoncello, Giulio Iannis. TuttoScuola n. 559 
 
  -  per  quanto  riguarda  l'accesso  agli  studi  universitari,  la
normativa relativa al servizio di tutoring nelle Universita' consente
un'ampia   discrezionalita'   di   applicazione   a   seconda   della
disponibilita' dichiarata di fondi, risultando in  diseguaglianze  su
base territoriale o in  interruzioni  del  servizio.  Si  riscontrano
problemi di accessibilita'  dei  manuali  che  preparano  alle  prove
d'accesso  all'universita',  poiche'  la  digitalizzazione   non   e'
garantita. Non tutte le regioni hanno recepito  gli  standard  minimi
previsti nelle Linee Guida sull'orientamento, approvate in conferenza
Stato - Regioni;(7) 
 
  - non risultano attuate azioni per rendere effettivo  l'adempimento
degli obblighi della  Convenzione  nel  campo  dell'educazione  degli
adulti. 
 
  Sono state inoltre identificate altre  criticita'  nell'accesso  al
diritto all'istruzione,  non  considerate  nel  precedente  Programma
d'Azione: 
 
  - nel mondo della scuola non  esiste  una  progettazione  specifica
relativa all'orientamento per gli alunni  con  disabilita'  figli  di
migranti. Le azioni o  i  provvedimenti  messi  in  campo  riguardano
separatamente   o   l'aspetto   della   provenienza   estera   o   la
disabilita(8), la formazione unilaterale (o solo per la disabilita' o
solo per la migrazione) del  personale  scolastico  non  tiene  conto
della dimensione multiculturale(9). Le difficolta' degli  alunni  con
disabilita' figli di migranti sono per  lo  piu'  attribuite  ad  una
delle due aree di difficolta(10) e le  famiglie  sono  escluse  dalla
valutazione funzionale e dalla  costruzione  e  verifiche  del  piano
educativo  dei  figli.  Un'indagine  presso  le  scuole  di  Bologna,
successivamente allargato a livello nazionale(11), non ha trovato  un
solo esempio di scrittura  del  Progetto  Educativo  Individualizzato
(PEI) in una lingua ufficiale dei genitori migranti; 
 
  - la delega alle regioni e agli enti locali  dell'organizzazione  e
gestione dei  servizi  per  la  prima  infanzia  rende  difficile  la
raccolta di dati attendibili relativi all'accesso dei bambini e delle
bambine con disabilita' agli asili-nido e ai servizi integrativi  per
la prima infanzia a livello nazionale.  Il  sostegno  accordato  alle
classi dei nidi d'infanzia  che  accolgono  bambini  con  disabilita'
varia da regione a regione, e  talvolta  da  citta'  a  citta'  della
stessa regione, sulla base di  regolamenti  regionali  e/o  comunali.
Parallelamente  variano  da  regione  a  regione  i   requisiti   per
l'accoglienza dei bambini con disabilita' nei nidi,  da  un  generico
obbligo di non esclusione  o  non-discriminazione  sulla  base  della
disabilita' a politiche di discriminazione positiva. 
 
  - la natura facoltativa, non obbligatoria, dell'accettazione  degli
alunni con disabilita' nelle scuole italiane  all'estero;  -l'accesso
all'istruzione domiciliare limitato da  un  Vademecum  del  Ministero
dell'Istruzione, Universita'  e  Ricerca  (MIUR)(12),  ripreso  dalla
Circolare MIUR n. 60/2012, che prevede l'attivazione  dell'istruzione
domiciliare solo "in casi di necessita' e  per  periodi  temporanei",
compresa la preventiva ospedalizzazione  dell'alunno,  escludendo  in
tal modo gli alunni con impedimenti oggettivi a recarsi a scuola o  a
rimanere in aula. Inoltre per garantire l'istruzione  domiciliare  e'
prevista solo la nomina di un insegnante di sostegno in deroga e  una
presenza minima di docenti curricolari in ore extrascolastiche. 
 
  ---------- 
  (7) Accordo tra Governo,  Regioni  ed  Enti  locali  sul  documento
recante:  "Definizione  delle  linee  guida  del  sistema   nazionale
sull'orientamento   permanente"   20   dicembre   2012,   ai    sensi
dell'articolo 9, comma 1, lett. c) del decreto legislativo 28  agosto
1997, n. 281 
  (8) Ibidem 
  (9) Alain Goussot (a cura  di),  Bambini  "stranieri"  con  bisogni
speciali. Saggio di antropologia pedagogica, Aracne editrice, 2011. 
  (10) Caldin R., Dainese R., L'incontro tra disabilita' e migrazione
a  scuola  in  A.Canevaro,  L.  d'Alonzo,  D.  Ianes  e  R.   Caldin,
L'integrazione scolastica nella percezione degli insegnanti,  Trento,
Erickson, 2011, pp. 89-114 
  (11) Caldin R., Dainese R., L'incontro tra disabilita' e migrazione
a  scuola  in  A.Canevaro,  L.  d'Alonzo,  D.  Ianes  e  R.   Caldin,
L'integrazione scolastica nella percezione degli insegnanti,  Trento,
Erickson, 2011, pp. 89-114 
  (12) Prodotto con i materiali di un seminario su tale tema tenutosi
nel maggio 2003 a Viareggio 
 
  3. PROPOSTE PROGRAMMATICHE 
 
  AZIONE 1. 
 
  Migliorare la qualita' dell'inclusione scolastica e dell'istruzione
degli studenti con  disabilita'  attraverso  il  miglioramento  delle
competenze del personale scolastico. 
 
  La Legge 13 luglio 2015 n. 107 prevede  una  serie  di  azioni  per
migliorare la qualita' del sistema educativo in termini di  efficacia
del percorso scolastico  degli  studenti  con  disabilita',  fra  cui
l'istituzione di percorsi di formazione obbligatoria  iniziale  e  in
servizio per tutto il personale scolastico e di ruoli specifici per i
docenti di sostegno. La definizione  e  le  modalita'  di  attuazione
delle  misure  e  azioni  per  migliorare  in  modo  sostanziale   le
competenze del personale scolastico sulle strategie  educative  e  di
comunicazione appropriate alle  diverse  disabilita'  e  sull'uso  di
strumenti tecnologici, nonche' le misure per garantire la continuita'
didattica per gli studenti con disabilita', inserite nella  Legge  13
luglio  2015  n.  107,  comma   181,   sono   delegate   al   decreto
sull'inclusione scolastica, affidato ad un comitato tecnico del MIUR.
In conformita' con gli obblighi  generali  derivanti  dalla  ratifica
della Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con Disabilita', art.
4 co.3, tali azioni dovrebbero  essere  definite  e  attuate  con  la
partecipazione attiva delle persone  con  disabilita'  attraverso  le
loro associazioni rappresentative. Tuttavia non e' stato mai attivato
un meccanismo di partecipazione strutturata,  efficace,  influente  e
prioritaria  delle  Organizzazioni  delle  Persone  con   Disabilita'
rappresentative, in ottemperanza all'art. 4  co.3  della  Convenzione
ONU  sui  Diritti  delle  Persone   con   Disabilita',   a   garanzia
dell'efficacia delle misure identificate e adottate nel  decreto  nel
determinare un miglioramento effettivo e sostanziale delle competenze
del personale scolastico/educativo. 
 
  E' stata ribadita la necessita' di  formazione  interculturale  dei
docenti ed e' stata indicata la necessita' di: 
 
  -  incentivare  maggiormente  il  reclutamento  di  insegnanti  con
disabilita',  e  in  particolare  di   insegnanti   con   disabilita'
sensoriali,     esperti     nelle     forme     di      comunicazione
aumentative/alternative, compresa la  LIS,  come  previsto  dall'art.
24.4 della Convenzione ONU sui Diritti delle persone con disabilita', 
 
  -  non   disperdere   le   competenze   specifiche   delle   scuole
specializzate che accolgono alunni sordi  in  un  contesto  inclusivo
insieme ad alunni senza disabilita'. 
 
  Tipologia di azione 
 
  Intervento di tipo normativo, tecnico e amministrativo. 
 
  Obiettivo 
 
  Garantire alle persone con disabilita'  un'istruzione  di  qualita'
attraverso il miglioramento delle competenze del personale scolastico
ed extrascolastico coinvolto(13) e pari opportunita'  di  accesso  ai
percorsi d'istruzione, formazione e orientamento. 
 
  Azioni specifiche 
 
  a) Istituire nuovi percorsi di formazione obbligatoria  iniziale  e
in servizio dei  docenti  curricolari  e  di  sostegno,  di  carriere
separate e di ruoli  specifici  per  le  attivita'  di  sostegno,  in
coerenza con la Proposta di Legge A.C. 2444 e in risposta al  quesito
sollevato dal Comitato dei Diritti delle Persone con Disabilita(14) e
alle  raccomandazioni  dei  Comitati   dell'ONU   sulla   Convenzione
Internazionale sui Diritti Economici, Sociali e Culturali(15) e della
Convenzione sui Diritti del Fanciullo/16); 
 
  b)  Inserire  nella  formazione  sull'inclusione  scolastica  degli
alunni con disabilita' la dimensione  interculturale  e  gli  aspetti
relativi alle necessita' educative degli alunni con disabilita' figli
di migranti e garantire la partecipazione dei  genitori  migranti  di
alunni con disabilita' alla valutazione  e  alla  redazione  del  PEI
attraverso misure di sostegno linguistico; 
 
  c) Potenziare le reti territoriali e garantire  la  continuita'  di
finanziamenti agli "sportelli" per l'autismo istituiti nelle  regioni
presso i CTS, ampliarne il numero ed estenderne l'intervento a  tutte
le disabilita'. 
 
  d) Regolamentare a livello nazionale i percorsi di  formazione  per
gli assistenti per la cura e l'igiene personale,  per  l'autonomia  e
per la  comunicazione  sull'utilizzo  della  lingua  dei  segni,  del
Braille  e  di  altre   modalita'   di   comunicazione   aumentativa/
alternativa, definire le apposite  qualifiche  e  istituire  registri
regionali degli assistenti qualificati. 
 
  ---------- 
  (13) , in ottemperanza  alla  Convenzione  ONU  sui  Diritti  delle
Persone con Disabilita', art.24.4. 
  (14) UN Committee on the rights of Persons with Disabilities:  List
of Issues in relation to the initial report of Italy,  CRPD/C/ITA/Q/1
, 24 Marzo 2016: "24.  Please  provide  information  on  whether  all
teacher education, including  pre-service  and  in-service  training,
obliges learning on inclusive education as compulsory core curricula.
Please explain how new laws will provide specific roles  and  improve
the skills of all teachers, especially support teachers." 
  (15)  UN  Committee  on  Economic,  Social  and  Cultural   Rights:
Concluding Observations, E/C.12/ITA/CO/5, 24 ottobre 2015:  "55.  The
Committee recommends that the State party expedite  the  adoption  of
draft law No. 2444 on inclusive education...". 
  (16) UN Committee on the Rights of the Child. 
 
  Soggetti promotori: 
 
  MIUR 
 
  Soggetti collaboratori: 
 
  CTS,  Organizzazioni  delle  persone  con   disabilita'   e   altre
organizzazioni del Terzo Settore, Enti locali 
 
  Destinatari finali: 
 
  Alunni e studenti con disabilita' e le  loro  famiglie,  Scuole  di
ogni ordine e grado 
 
  Sostenibilita' economica: 
 
  Razionalizzazione della  spesa  con  potenziamento  delle  aree  di
competenza gia' attive sul territorio 
 
  AZIONE 2. 
 
  Garantire l'uniformita' dell'erogazione del servizio di  assistenza
nelle scuole. 
 
  La Legge 7 aprile 2014  n.  56  (cd.  Legge  "Delrio")  prevede  un
articolato   procedimento   di   redistribuzione    delle    funzioni
amministrative   delle   Province   tra   le   Regioni,   le   Citta'
metropolitane, le Province e i Comuni,  comprese  "la  programmazione
provinciale della rete scolastica, nel rispetto della  programmazione
regionale",  e  la  "gestione  dell'edilizia  scolastica".  In   base
all'Accordo in Conferenza  Unificata  del  11.9.2014,  con  leggi  da
adottare entro il 31  dicembre  2014,  le  regioni  avrebbero  dovuto
decidere  sul  trasferimento  delle  funzioni  fondamentali  e  sulla
redistribuzione delle funzioni non fondamentali tra enti locali. 
 
  Per quanto attiene il diritto allo studio e  dell'assistenza  degli
alunni con disabilita', i ritardi e le inadempienze di alcune regioni
hanno  creato  inefficienze  e  interruzioni  dell'erogazione  di  un
servizio adeguato e uniforme e diseguaglianze di accesso  al  diritto
all'istruzione  per  gli  studenti  con  disabilita'  sul  territorio
nazionale. 
 
  Tipologia di azione 
 
  Intervento di tipo tecnico e amministrativo. 
 
  Obiettivo 
 
  Garantire  un'omogenea  erogazione   di   servizi   di   assistenza
scolastica senza disparita' territoriali. 
 
  Azioni specifiche 
 
  a)  Attivare  presso  il  MIUR   una   commissione   di   vigilanza
sull'ottemperanza da parte  delle  regioni  dell'Accordo  siglato  in
Conferenza unificata l'11 settembre 2014  relativo  al  trasferimento
agli  enti  locali  delle   competenze   delle   provincie   relative
all'erogazione tempestiva dei servizi di assistenza  nelle  scuole  e
dei relativi finanziamenti. 
 
  Soggetti promotori: 
 
  MIUR 
 
  Soggetti collaboratori: 
 
  Regioni, Enti locali, ANCI, UPI, Organizzazioni delle  persone  con
disabilita' e altre organizzazioni del Terzo Settore. 
 
  Destinatari finali: 
 
  Alunni e studenti con disabilita' e le  loro  famiglie,  Scuole  di
ogni ordine e grado. 
 
  Sostenibilita' economica: 
 
  Razionalizzazione della  spesa  con  potenziamento  delle  aree  di
competenza gia' attive sul territorio. 
 
  AZIONE 3. 
 
  Migliorare  l'accessibilita'   delle   scuole   e   garantire   gli
accomodamenti ragionevoli. 
 
  L'Anagrafe degli edifici scolastici, pubblicata il 7  agosto  2015,
evidenzia la necessita' di realizzare un piano di adeguamento di gran
parte (30-50%)  degli  edifici  scolastici  alla  normativa  relativa
all'abbattimento delle barriere architettoniche, secondo  i  principi
della progettazione universale, compresi i dispositivi elettronici  e
di emergenza. Inoltre e' necessario e  urgente  attuare  la  modifica
della L. 104/92, gia' prevista nel precedente Programma d'Azione, per
introdurre nella legislazione corrente il  termine  di  accomodamento
ragionevole e la sua definizione. 
 
  Tipologia di azione 
 
  Intervento di tipo normativo, tecnico e amministrativo. 
 
  Obiettivo 
 
  Adeguare tutti gli  edifici  e  plessi  scolastici  alla  normativa
relativa   all'abbattimento   delle   barriere   architettoniche   in
conformita' con i principi della Progettazione Universale e garantire
la predisposizione degli accomodamenti ragionevoli in conformita' con
il PEI. 
 
  Azioni specifiche 
 
  a) Inserire nel decreto attuativo dell'art. 1, commi 160-172  della
Legge 13 luglio 2015 n.107, sull'adeguamento  e  messa  in  sicurezza
degli edifici scolastici l'obbligo di applicare la normativa relativa
all'abbattimento delle barriere architettoniche in conformita' con  i
principi  della  Progettazione   Universale   nella   costruzione   o
ristrutturazione degli edifici e plessi scolastici. 
 
  b)  Inserire  nella  legislazione   vigente   la   definizione   di
accomodamento  ragionevole  e  il  riconoscimento  del   rifiuto   di
predisporre gli accomodamenti ragionevoli previsti nel PEI  come  una
forma di discriminazione. 
 
  Soggetti promotori: 
 
  MIUR. 
 
  Soggetti collaboratori: 
 
  Regioni, Enti locali, Anci. 
 
  Destinatari finali: 
 
  Alunni e studenti con disabilita' e le  loro  famiglie,  Scuole  di
ogni ordine e grado. 
 
  Sostenibilita' economica: 
 
  Potenziamento dell'investimenti in aree di competenza  gia'  attive
sul territorio 
 
  AZIONE 4. 
 
  Garantire l'accesso all'istruzione domiciliare 
 
  Tipologia di azione 
 
  Intervento di tipo normativo e amministrativo 
 
  Obiettivo 
 
  Garantire e agevolare  l'accesso  all'istruzione  domiciliare  agli
alunni e studenti con disabilita', in  presenza  di  oggettivi  gravi
impedimenti alla frequenza. 
 
  Azioni specifiche 
 
  a) aggiornare la circolare MIUR n. 60/2012 per garantire  l'accesso
all'istruzione  domiciliare  a  tutti  gli   alunni   con   oggettivi
impedimenti a frequentare la scuola derivanti da condizioni  mediche,
e strutturare il progetto di istruzione domiciliare attraverso misure
che rendano il percorso d'istruzione piu' inclusivo,  compreso  l'uso
di "Information and Communication technologies" (ICT) o assistive. 
 
  Soggetti promotori: 
 
  MIUR. 
 
  Soggetti collaboratori: 
 
  Regioni,  Enti  Locali,  ASL,  Organizzazioni  delle  persone   con
disabilita' e altre organizzazioni del Terzo Settore. 
 
  Destinatari finali: 
 
  Alunni e studenti con disabilita' e le loro famiglie. 
 
  Sostenibilita' economica: 
 
  Potenziamento dell'investimenti in aree di competenza  gia'  attive
sul territorio. 
 
  AZIONE 5. 
 
  Garantire  agli  alunni  con  disabilita'  l'accesso  alle   scuole
italiane all'estero 
 
  Le scuole italiane all'estero hanno nel loro  statuto  la  facolta'
(non l'obbligo) di accettare gli alunni con disabilita'. 
 
  Tipologia di azione 
 
  Intervento di natura normativa e amministrativa 
 
  Obiettivo 
 
  Estendere  la  disciplina  vigente  nelle   scuole   presenti   sul
territorio  nazionale  alle  scuole  italiane   all'estero   rendendo
praticabile l'inclusione  scolastica  a  prescindere  dal  territorio
fisico di riferimento. 
 
  Azioni specifiche 
 
  a) Adeguare  lo  statuto  delle  scuole  italiane  all'estero  alla
normativa  nazionale  relativa  all'inclusione   degli   alunni   con
disabilita'. 
 
  Soggetti promotori: 
 
  MIUR,  Ministero  Affari  Esteri  e   Cooperazione   Internazionale
(MAECI). 
 
  Soggetti collaboratori: 
 
  Scuole italiane all'estero. 
 
  Destinatari finali: 
 
  Alunni e famiglie con disabilita' residenti all'estero. 
 
  Sostenibilita' economica: 
 
  Potenziamento dell'investimento in aree di competenza gia' attive. 
 
  AZIONE 6. 
 
  Garantire  l'accesso  all'educazione  precoce   dei   bambini   con
disabilita'. 
 
  L'accesso a percorsi  d'istruzione  e  formazione  dovrebbe  essere
garantito non solo nelle scuole di ogni ordine e grado, ma anche  nei
servizi educativi per la prima infanzia. Il diritto  di  accesso  dei
bambini con disabilita' ai nidi  d'infanzia,  ai  sensi  della  Legge
104/92, non e' sufficiente a garantire  ai  bambini  con  disabilita'
l'accesso a  percorsi  di  educazione  precoce  di  qualita'  e  pari
opportunita' di sviluppo delle loro capacita' cognitive, comunicative
e sociali. I nidi d'infanzia dovrebbero non solo accogliere  tutti  i
bambini con disabilita', ma  anche  realizzare  interventi  educativi
specifici volti a favorire  l'espressione  delle  loro  potenzialita'
cognitive, affettive e relazionali(17). 
 
  Tipologia di azione 
 
  Intervento di tipo normativo, tecnico e amministrativo. 
 
  Obiettivo 
 
  Consentire a tutti i bambini con disabilita' pari  opportunita'  di
accesso agli asili nido  e  a  programmi  specifici  ed  efficaci  di
educazione precoce insieme ai coetanei. 
 
  ---------- 
  (17) Corte cost., sentenza n. 467 / 2002 
 
  Azioni specifiche 
 
  a) Definire i livelli  essenziali  delle  prestazioni  dei  servizi
educativi per la prima infanzia a livello nazionale. 
 
  b) Definire standard nazionali per la qualificazione  universitaria
e la formazione continua del personale dei servizi educativi  per  la
prima infanzia a  garanzia  dell'applicazione  precoce  di  strategie
educative e di modalita' di  comunicazione  aumentativa/  alternativa
appropriate. 
 
  c)  avviare  sperimentazioni  di  applicazione  di   programmi   di
educazione precoce intensiva con  evidenze  di  efficacia  in  alcuni
asili nido in collaborazione con  universita',  previa  formazione  e
qualificazione del personale educativo. 
 
  Soggetti promotori: 
 
  MIUR. 
 
  Soggetti collaboratori: 
 
  Ministero della salute, Regioni, Enti locali, Organizzazioni  delle
persone con disabilita' e altre  organizzazioni  del  Terzo  Settore,
Servizi educativi per la prima infanzia. 
 
  Destinatari finali: 
 
  Alunni e studenti con  disabilita'  e  le  loro  famiglie,  Servizi
educativi per la prima infanzia. 
 
  Sostenibilita' economica: 
 
  Richiede investimenti aggiuntivi per lo sviluppo di sperimentazioni
e i processi formativi specifici. 
 
  AZIONE 7. 
 
  Garantire la continuita' tra orientamento/formazione e  transizione
al lavoro  e  l'accesso  degli  adulti  con  disabilita'  a  percorsi
d'istruzione e formazione permanente. 
 
  Le Linee guida per  l'integrazione  degli  alunni  con  disabilita'
emanate dal Ministero dell'Istruzione con la Nota del 4 agosto  2009,
suggeriscono l'implementazione di  azioni  e  progetti  in  grado  di
favorire i passaggi di questi alunni da un ordine  di  scuola  ad  un
altro  e  suggeriscono  l'adozione  di   iniziative   per   il   loro
accompagnamento alla vita adulta e al lavoro attraverso esperienze di
alternanza scuola-lavoro, stage, collaborazione con  le  aziende  del
territorio.  Nella  scuola  superiore,  specie  per  gli  alunni  con
disabilita'  intellettiva,  si  sono  sperimentati  in  passato   dei
percorsi educativi misti di istruzione, formazione  professionale  ed
esperienze di lavoro, sulla base di  accordi  presi,  per  iniziativa
della scuola, fra scuola, centri di formazione professionale e  mondo
del  lavoro(18).  Sebbene  ancora  poco  di.use,  queste   esperienze
dimostrano  come  sia  possibile  o.rire   e.etve   opportunita'   di
inclusione e di sviluppo professionale mediante percorsi educaOvi che
favoriscono l'acquisizione di abilita' di autonomia  e  l'inserimento
nel mondo del lavoro delle persone con disabilita'. La Legge  n.  107
del 13 luglio 2015 prevede l'attivazione di  percorsi  di  alternanza
scuola/lavoro nelle Scuole Secondarie di Secondo Grado, inseriti  nei
piani triennali dell'offerta formativa  elaborati  dalle  istituzioni
scolastiche.  Tuttavia  le  stesse  Linee  guida   ministeriali   per
l'attuazione  di  tale  previsione  normativa(19)  non  indicano   le
modalita' di adempiere a tale obbligo  in  favore  degli  alunni  con
disabilita'. 
 
  Al  termine  del  percorso  scolastico,  la   discrezionalita'   di
applicazione a livello regionale della normativa  nei  settori  della
formazione professionale e dei servizi socio-educativi per adulti con
disabilita' e' ampliata in modo  improprio  per  l'assenza  di  norme
nazionali vincolanti e di standard relativi ai percorsi di formazione
professionale e istruzione permanente per adulti con disabilita'  nei
Centri provinciali per l'Istruzione degli Adulti  (CPIA),  nei  Corsi
serali di formazione e qualificazione/riqualificazione, nei  percorsi
di  apprendistato  e  nei  centri  socio-educativi  per  adulti   con
disabilita(20),  che  dovrebbero  garantire   percorsi   d'istruzione
permanente   attraverso   la   presenza   di   personale    educativo
qualitativamente e quantitativamente adeguato. 
 
  Tipologia di azione 
 
  Intervento di tipo normativo, tecnico e amministrativo. 
 
  Obiettivo 
 
  Migliorare  l'accesso  degli  adulti  con  disabilita'  agli  studi
universitari  e/o  a  percorsi   di   orientamento,   di   formazione
professionale e d'istruzione permanente al di fuori della scuola. 
 
  Azioni specifiche 
 
  a) Istituire presso  il  MIUR  un  corpo  ispettivo  che  verifichi
l'applicazione delle normative nazionali relative all'attivazione dei
servizi di tutoring da parte delle universita'. 
 
  b) Inserire specifiche misure per l'inclusione degli  studenti  con
disabilita' nel decreto delegato relativo ai percorsi  di  alternanza
scuola-lavoro(21),  allargando  agli  studenti  con  disabilita'   la
garanzia  di  accesso  ad  attivita'  e  progetti   di   orientamento
scolastico con modalita' idonee a sostenere le eventuali  difficolta'
degli studenti con disabilita', evitando esoneri o l'assegnazione  di
questi alunni  esclusivamente  alla  formulazione  e  gestione  delle
previste imprese simulate. 
 
  c)  Garantire   in   modo   uniforme   sul   territorio   nazionale
l'applicazione delle Linee guida  per  i  tirocini  di  orientamento,
formazione e inserimento/reinserimento,  ai  sensi  dell'articolo  9,
comma 1, lett. c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. 
 
  d) Inserire nelle  linee  strategiche  d'intervento  in  ordine  ai
servizi per l'apprendimento permanente(22) un  riferimento  esplicito
alle persone con disabilita'. 
 
  ---------- 
  (18)  Isfol,  Prevenire  si   puo':   analisi   delle   misure   di
accompagnamento per la  transizione  scuola-lavoro  dei  giovani  con
disagio psichico, a cura di Daniela  Pavoncello,  Amedeo  Spagnolo  e
Fiorenzo Laghi, I libri del Fondo sociale europeo, Roma, 2014 
  (19) MIUR: Attivita' di alternanza scuola lavoro - Guida  operativa
per la scuola 
  (20) Il DM 308  del  21  maggio  2001,  in  applicazione  della  LN
328/2000,  delega  alle  regioni  la  disciplina  delle   prestazioni
terapeutiche, riabilitative ed educative. 
  (21) Comma 32, art. 1 della L.107/2015 
  (22) Come da accordo in sede di Conferenza Unificata del 10  luglio
2014 
 
  e) Promuovere la presenza di docenti di sostegno nei CPIA,  laddove
richiesti. 
 
  f) Definire Livelli essenziali  d'istruzione  per  gli  adulti  con
disabilita' nei  centri  residenziali  e  semi-residenziali  relativi
all'impiego di personale educativo, agli standard di  formazione  del
personale educativo e al monitoraggio dell'efficacia dell'intervento. 
 
  g) Definire e uniformare sul territorio nazionale gli standard e  i
criteri   di    accreditamento    dei    servizi    residenziali    e
semi-residenziali per adulti con disabilita'. 
 
  Soggetti promotori: 
 
  MIUR. 
 
  Soggetti collaboratori: 
 
  Regioni;  Enti  locali,  CPIA,  Organizzazioni  delle  persone  con
disabilita' e altre organizzazioni del Terzo Settore. 
 
  Destinatari finali: 
 
  Alunni e studenti con disabilita'  e  le  loro  famiglie,  Istituti
superiori, CPIA. 
 
  Sostenibilita' economica: 
 
  Richiede investimenti aggiuntivi per il sistema  di  controllo,  lo
sviluppo dei servizi e i processi formativi specifici. 
 
  AZIONE 8 
 
  Monitoraggio della qualita' dell'istruzione 
 
  L'Istituto Nazionale per la Valutazione del  Sistema  Educativo  di
Istruzione e  di  Formazione  (INVALSI)(23)  non  prevede  un  numero
sufficiente di  indicatori  concernenti  l'efficacia  e  l'efficienza
dell'istruzione degli studenti con disabilita'. La Legge 107/2015  di
riforma della scuola, art.1, comma 181, lettera  c)  tenta  di  porre
rimedio a questa lacuna, segnalata dal Comitato ONU sui Diritti delle
Persone con Disabilita(24), prevedendo lo sviluppo di indicatori  per
l'autovalutazione e la valutazione dell'inclusione scolastica. 
 
  Tipologia di azione 
 
  Intervento di tipo tecnico e amministrativo. 
 
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  (23) Istituito e disciplinato dal DPR n° 80/13 
  (24) UN Committee on the rights of persons with disabilities:  List
of issues in relation to the initial report of Italy, CRPD/C/ITA/Q/1,
24 marzo 2016 
 
  Obiettivo 
 
  Monitorare l'efficacia dell'istruzione e dell'inclusione scolastica
nel  favorire  lo  sviluppo  di  competenze  comunicative  sociali  e
lavorative degli studenti con disabilita'. 
 
  Azioni specifiche 
 
  a) Inserire nei questionari  Rapporti  di  Auto  Valutazione  delle
scuole  (RAV)  degli  indicatori  di  struttura,  di  processo  e  di
risultato elaborati dall'OND, al fine di valutare i fattori specifici
di successo/insuccesso dei percorsi d'istruzione, degli studenti  con
disabilita'. 
 
  b) Garantirne la somministrazione obbligatoria alle scuole di  ogni
ordine e grado e alle singole classi. 
 
  c) Identificare le modalita' per la loro applicazione nei  contesti
extra-scolastici d'istruzione, compresi i servizi  educativi  per  la
prima infanzia (0-3 anni) e i percorsi  di  educazione  e  formazione
permanente di competenza regionale, che rischiano di sfuggire ad ogni
controllo. 
 
  Soggetti promotori: 
 
  MIUR. 
 
  Soggetti collaboratori: 
 
  INVALSI, Scuole di ogni ordine e grado, Regioni ed Enti locali. 
 
  Destinatari finali: 
 
  Scuole di ogni ordine e grado e Enti formativi extra-scolastici. 
 
  Sostenibilita' economica: 
 
  Richiede finanziamento aggiuntivo.