Art. 2 I rapporti attivi e passivi 1. L'Ente strumentale, in sede di adozione dei piani operativi semestrali previsti dallo Statuto, deliberati dal Comitato con il parere favorevole del Collegio dei revisori dei conti ed approvati dal Ministero della salute e dal Ministero dell'economia e finanze per quanto di competenza, provvede al progressivo trasferimento dei rapporti attivi e passivi di cui al comma 2 all'Associazione, al fine di dare attuazione alle previsioni del presente decreto e al fine dell'aggiornamento del riparto delle risorse di cui all'art. 2, comma 5 del decreto legislativo. Gli atti con cui sono trasferiti i rapporti attivi e passivi sono comunicati al Ministero della salute. 2. L'Associazione succede nei rapporti attivi e passivi relativi: a) alle entrate, con i relativi vincoli di destinazione, provenienti da oblazioni, lasciti, eredita', donazioni, per la parte non ancora impegnata nel bilancio dell'Ente strumentale o impegnate e non utilizzate. Tali entrate sono finalizzate alle attivita' dell'Associazione di cui all'art. 1 del decreto legislativo; b) ai contratti concernenti la gestione e la manutenzione ordinaria e gli adeguamenti normativi previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 relativi agli immobili di proprieta' dell'Ente strumentale concessi in uso gratuito all'Associazione, ovvero ai beni da trasferire in proprieta' all'Associazione in quanto pervenuti alla CRI attraverso negozi giuridici modali; c) agli immobili pervenuti alla CRI attraverso negozi giuridici modali, cosi' come individuati, ai sensi dell' art. 4, comma 1, lettera d) del decreto legislativo, dalle deliberazioni n. 47 del 10 giugno 2016, n. 58 del 27 luglio 2016 e n. 77 dell'11 novembre 2016 adottate dal Comitato dell'Ente strumentale; d) ai contratti relativi alle utenze, alla sicurezza degli impianti e quelli a qualsiasi titolo riferiti agli immobili di cui alla lettera b), nonche' le imposte e le tasse riferite agli stessi immobili; e) ai contratti di appalto in essere e relative risorse economiche per la realizzazione e/o ristrutturazione delle seguenti strutture e Centri, funzionali all'attivita' dell'Associazione: realizzazione di un Centro Polifunzionale per la CRI ed il restauro di «Villa Bessler» a Levico Terme (Trento); ristrutturazione di un edificio di proprieta' della CRI per uso socio-sanitario denominato «La Casa dei Bambini di Nicola» a Firenze; opere di ristrutturazione ed adeguamento della sede del Comitato Provinciale CRI di Viterbo; realizzazione della sede CRI inserita nel centro Polifunzionale di Protezione Civile di Foligno (Perugia) rivolta alle attivita' di protezione civile del Comitato Regionale CRI dell'Umbria con possibilita' di utilizzo anche a favore dei Comitati locali CRI; f) ai beni mobili necessari all'assolvimento delle attivita' dell'Associazione, sia pure non in convenzione ed inventariati presso gli immobili di cui alla lettera b), inclusi gli archivi di cui alla lettera h), che sono trasferiti in proprieta' ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera h) del decreto legislativo oppure sono utilizzati in leasing; g) ai veicoli utilizzati per le attivita' istituzionali nonche' per quelle di interesse pubblico dell'Associazione previste dall'art. 1 del decreto legislativo, che sono trasferiti in proprieta' ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera h) del decreto legislativo oppure sono utilizzati in leasing e la cui consistenza e' stata approvata con la deliberazione n. 63 del 9 settembre 2016 dal Comitato dell'Ente; h) ai complessi archivistici prodotti dalla Croce Rossa Italiana, a cui si applicano le norme dettate dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio», con particolare riguardo agli articoli 13, 20, 21, 30. In particolare, all'Associazione e' trasferito l'obbligo di garantire la sicurezza e la conservazione degli archivi; i) ai provvedimenti ampliativi della sfera giuridica della CRI, per lo svolgimento delle attivita' che rientrano nell'ambito di quelle previste dall'art. 1 del decreto legislativo e che sono trasferite all'Associazione (concessioni, autorizzazioni, accreditamenti, licenze e abilitazioni); j) alle attivita' internazionali, con le relative risorse economico-finanziarie, svolte dall'Associazione con la Federazione Internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa, il Comitato Internazionale della Croce Rossa e le Societa' Nazionali della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa; k) ai Corpi Ausiliari delle Forze Armate, con particolare riguardo ai Centri di mobilitazione, N.O.P.I., C.O.D.A.M., segreteria NATO che sono anch'essi trasferiti all'Associazione; l) alle radiocomunicazioni presenti in ogni provincia per un totale complessivo di circa n. 11.000 radio veicolari e n. 350 ponti radio, il cui esercizio e' autorizzato in concessione dal Ministero dello sviluppo economico; m) agli impianti di telecomunicazione funzionali alle attivita' dell'Associazione; n) all'avanzo vincolato relativo all'ultimo rendiconto approvato, inerente alle attivita' trasferite all'Associazione, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo; o) alla Motorizzazione CRI, essendo funzionali all'attivita' ausiliaria ai pubblici poteri, tra cui quelli nei confronti della Societa' Autostrade per l'Italia ed il rapporto di associazione all'Automobile Club d'Italia (ACI); p) alle autorizzazioni per la gestione scarti archivistici degli enti pubblici; q) alle autorizzazioni all'utilizzo dei beni demaniali. 3. Nell'ambito dei contratti trasferiti all'Associazione di cui al comma 2 lettera b), sono ricompresi i contratti di locazione attiva, limitatamente agli immobili pervenuti alla CRI attraverso negozi giuridici modali, ed i contratti di locazione passiva di cui all'art. 4. 4. Nell'ambito dei provvedimenti di cui al comma 2, lettere d) e g), sono ricomprese le attivita' relative alla realizzazione dei progetti concernenti il Servizio civile nazionale. 5. Nell'ambito dei provvedimenti di cui al comma 2, lettera e) sono ricomprese le attivita' di collaudo tecnico e amministrativo, le istanze di agibilita', l'accreditamento alle strutture sanitarie competenti nonche' i relativi provvedimenti di accatastamento dei beni immobili ultimati. 6. Con le modalita' e le procedure di cui all'art. 2, comma 1, sono individuate le attivita', con esclusione di quelle relative ai rapporti di cui al comma 2, lettera a), rientranti nei rapporti attivi e passivi di cui al medesimo comma 2, lettera j).