Art. 2 
 
                     I rapporti attivi e passivi 
 
  1. L'Ente strumentale, in sede  di  adozione  dei  piani  operativi
semestrali previsti dallo Statuto, deliberati  dal  Comitato  con  il
parere favorevole del Collegio dei revisori dei  conti  ed  approvati
dal Ministero della salute e dal Ministero  dell'economia  e  finanze
per quanto di competenza, provvede al progressivo  trasferimento  dei
rapporti attivi e passivi di cui al comma 2 all'Associazione, al fine
di dare attuazione alle previsioni del presente  decreto  e  al  fine
dell'aggiornamento del riparto delle risorse di cui all'art. 2, comma
5 del decreto  legislativo.  Gli  atti  con  cui  sono  trasferiti  i
rapporti attivi e passivi sono comunicati al Ministero della salute. 
  2. L'Associazione succede nei rapporti attivi e passivi relativi: 
      a) alle  entrate,  con  i  relativi  vincoli  di  destinazione,
provenienti da oblazioni, lasciti, eredita', donazioni, per la  parte
non ancora impegnata nel bilancio dell'Ente strumentale o impegnate e
non  utilizzate.  Tali  entrate  sono  finalizzate   alle   attivita'
dell'Associazione di cui all'art. 1 del decreto legislativo; 
      b) ai contratti  concernenti  la  gestione  e  la  manutenzione
ordinaria  e  gli  adeguamenti   normativi   previsti   dal   decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81 relativi agli immobili di proprieta'
dell'Ente strumentale  concessi  in  uso  gratuito  all'Associazione,
ovvero ai beni da trasferire in proprieta' all'Associazione in quanto
pervenuti alla CRI attraverso negozi giuridici modali; 
      c) agli immobili pervenuti alla CRI attraverso negozi giuridici
modali, cosi' come individuati, ai  sensi  dell'  art.  4,  comma  1,
lettera d) del decreto legislativo, dalle deliberazioni n. 47 del  10
giugno 2016, n. 58 del 27 luglio 2016 e n. 77 dell'11  novembre  2016
adottate dal Comitato dell'Ente strumentale; 
      d) ai contratti relativi  alle  utenze,  alla  sicurezza  degli
impianti e quelli a qualsiasi titolo riferiti agli  immobili  di  cui
alla lettera b), nonche' le imposte e le tasse riferite  agli  stessi
immobili; 
      e) ai  contratti  di  appalto  in  essere  e  relative  risorse
economiche per la realizzazione e/o ristrutturazione  delle  seguenti
strutture  e  Centri,  funzionali  all'attivita'   dell'Associazione:
realizzazione di un Centro Polifunzionale per la CRI ed  il  restauro
di «Villa Bessler» a Levico Terme (Trento);  ristrutturazione  di  un
edificio di proprieta' della CRI per uso  socio-sanitario  denominato
«La Casa dei Bambini di Nicola» a Firenze; opere di  ristrutturazione
ed adeguamento della sede del Comitato Provinciale  CRI  di  Viterbo;
realizzazione della sede CRI inserita nel  centro  Polifunzionale  di
Protezione Civile di Foligno  (Perugia)  rivolta  alle  attivita'  di
protezione  civile  del  Comitato  Regionale  CRI   dell'Umbria   con
possibilita' di utilizzo anche a favore dei Comitati locali CRI; 
      f) ai beni mobili necessari  all'assolvimento  delle  attivita'
dell'Associazione, sia pure non in convenzione ed inventariati presso
gli immobili di cui alla lettera b), inclusi gli archivi di cui  alla
lettera h), che sono trasferiti in proprieta' ai sensi  dell'art.  4,
comma 1, lettera h) del decreto legislativo oppure sono utilizzati in
leasing; 
      g) ai veicoli utilizzati per le attivita' istituzionali nonche'
per quelle di interesse pubblico dell'Associazione previste dall'art.
1 del decreto legislativo, che sono trasferiti in proprieta' ai sensi
dell'art. 4, comma 1, lettera h) del decreto legislativo oppure  sono
utilizzati in leasing e la cui consistenza e' stata approvata con  la
deliberazione n. 63 del 9 settembre 2016 dal Comitato dell'Ente; 
      h)  ai  complessi  archivistici  prodotti  dalla  Croce   Rossa
Italiana, a cui si applicano le norme dettate dal decreto legislativo
22 gennaio 2004, n. 42, recante «Codice  dei  beni  culturali  e  del
paesaggio», con particolare riguardo agli articoli 13, 20, 21, 30. In
particolare, all'Associazione e' trasferito l'obbligo di garantire la
sicurezza e la conservazione degli archivi; 
      i) ai provvedimenti ampliativi della sfera giuridica della CRI,
per lo svolgimento  delle  attivita'  che  rientrano  nell'ambito  di
quelle previste dall'art.  1  del  decreto  legislativo  e  che  sono
trasferite     all'Associazione     (concessioni,     autorizzazioni,
accreditamenti, licenze e abilitazioni); 
      j) alle  attivita'  internazionali,  con  le  relative  risorse
economico-finanziarie, svolte dall'Associazione  con  la  Federazione
Internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa, il Comitato
Internazionale della Croce Rossa e le Societa' Nazionali della  Croce
Rossa e della Mezzaluna Rossa; 
      k) ai Corpi  Ausiliari  delle  Forze  Armate,  con  particolare
riguardo ai Centri di mobilitazione, N.O.P.I., C.O.D.A.M., segreteria
NATO che sono anch'essi trasferiti all'Associazione; 
      l) alle radiocomunicazioni presenti in ogni  provincia  per  un
totale complessivo di circa n. 11.000 radio veicolari e n. 350  ponti
radio, il cui esercizio e' autorizzato in concessione  dal  Ministero
dello sviluppo economico; 
      m) agli impianti di telecomunicazione funzionali alle attivita'
dell'Associazione; 
      n)  all'avanzo   vincolato   relativo   all'ultimo   rendiconto
approvato, inerente alle attivita'  trasferite  all'Associazione,  ai
sensi dell'art. 1 del decreto legislativo; 
      o) alla Motorizzazione CRI,  essendo  funzionali  all'attivita'
ausiliaria ai pubblici poteri, tra cui  quelli  nei  confronti  della
Societa' Autostrade per  l'Italia  ed  il  rapporto  di  associazione
all'Automobile Club d'Italia (ACI); 
      p) alle autorizzazioni  per  la  gestione  scarti  archivistici
degli enti pubblici; 
      q) alle autorizzazioni all'utilizzo dei beni demaniali. 
  3. Nell'ambito dei contratti trasferiti all'Associazione di cui  al
comma 2 lettera b), sono ricompresi i contratti di locazione  attiva,
limitatamente agli immobili  pervenuti  alla  CRI  attraverso  negozi
giuridici modali, ed i contratti di locazione passiva di cui all'art.
4. 
  4. Nell'ambito dei provvedimenti di cui al comma 2,  lettere  d)  e
g), sono ricomprese le  attivita'  relative  alla  realizzazione  dei
progetti concernenti il Servizio civile nazionale. 
  5. Nell'ambito dei provvedimenti di cui al comma 2, lettera e) sono
ricomprese le attivita' di  collaudo  tecnico  e  amministrativo,  le
istanze di  agibilita',  l'accreditamento  alle  strutture  sanitarie
competenti nonche' i relativi  provvedimenti  di  accatastamento  dei
beni immobili ultimati. 
  6. Con le modalita' e le procedure di cui all'art. 2, comma 1, sono
individuate le  attivita',  con  esclusione  di  quelle  relative  ai
rapporti di cui al comma  2,  lettera  a),  rientranti  nei  rapporti
attivi e passivi di cui al medesimo comma 2, lettera j).