Art. 3 1. Il MIUR disporra' l'erogazione in un'unica soluzione anticipata del contributo di cui all'art. 1, direttamente agli atenei/enti di ricerca beneficiari, secondo le effettive disponibilita' di cassa. Eventuali importi oggetto di recupero nei confronti di tali atenei/enti potranno essere compensati, in qualsiasi momento, con detrazione su ogni altra erogazione o contributo da assegnare agli stessi anche in base ad altro titolo.