Art. 3 
 
  1. Il MIUR disporra' l'erogazione in un'unica soluzione  anticipata
del contributo di cui all'art. 1, direttamente  agli  atenei/enti  di
ricerca beneficiari, secondo le effettive  disponibilita'  di  cassa.
Eventuali  importi  oggetto  di  recupero  nei  confronti   di   tali
atenei/enti potranno essere compensati,  in  qualsiasi  momento,  con
detrazione su ogni altra erogazione o contributo  da  assegnare  agli
stessi anche in base ad altro titolo.