IL DIRETTORE GENERALE 
          per il trasporto stradale e per l'intermodalita' 
 
  Visto  l'art.  108  del  Trattato  sul  funzionamento   dell'Unione
europea; 
  Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208 e, in particolare l'art. 1,
comma 647 che autorizza  il  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti a concedere contributi per  l'attuazione  di  progetti  per
migliorare la catena intermodale e decongestionare  la  rete  viaria,
riguardanti  l'istituzione,  l'avvio  e  la  realizzazione  di  nuovi
servizi marittimi  per  il  trasporto  combinato  delle  merci  o  il
miglioramento dei servizi su rotte esistenti, in arrivo e in partenza
da porti situati in Italia, che collegano porti situati in  Italia  o
negli Stati membri  dell'Unione  europea  o  dello  Spazio  economico
europeo; 
  Visto l'art. 1, comma 649 della predetta legge, che prevede che  il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle  finanze,  adotti  un  regolamento  ai
sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400  per
l'individuazione, la commisurazione degli aiuti, le  modalita'  e  le
procedure per l'attuazione degli interventi di cui  ai  commi  647  e
648, regolamento da sottoporre a notifica preventiva alla Commissione
europea, ai  sensi  dell'art.  108  del  Trattato  sul  funzionamento
dell'Unione europea; 
  Vista la decisione della Commissione europea C(2016)  8459  del  19
dicembre 2016 con la quale e' stato autorizzato il regime  denominato
«Marebonus», numero di caso SA.44628 (2016/N); 
  Visto  il  regolamento  di  cui  al  decreto  interministeriale  13
settembre 2017, n. 176 emanato in attuazione del  succitato  art.  1,
comma  649,  della  legge  n.  208/2015  pubblicato  nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 289 del 12 dicembre 2017  (nel
seguito «Regolamento»); 
  Visto in particolare l'art. 11, comma 2 del predetto regolamento  a
norma del quale «l'apertura dei termini per  la  presentazione  delle
domande per l'accesso ai contributi, unitamente  al  modello  per  la
presentazione  delle  domande  viene  disposta  dal   Ministero   con
provvedimento del direttore generale per il trasporto stradale e  per
l'intermodalita'»; 
  Visto l'art. 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n.  78,
recante «provvedimenti anticrisi, nonche' proroga di termini e  della
partecipazione italiana a missioni  internazionali»  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009 n. 102 il quale prevede  che
le amministrazioni dello Stato cui sono attributi per legge  fondi  o
interventi pubblici, possono affidarne direttamente la gestione,  nel
rispetto dei principi comunitari e nazionali conferenti, a societa' a
capitale   interamente   pubblico,   sulle    quali    le    predette
amministrazioni esercitano un controllo analogo a  quello  esercitato
su  propri  servizi  e  che  svolgono  la  propria  attivita'   quasi
esclusivamente nei confronti dell'amministrazione dello Stato; 
  Visto il  decreto  legislativo  14  marzo  2013,  n.  33,  recante:
«Riordino della disciplina riguardante gli obblighi  di  pubblicita';
trasparenza e diffusione di informazioni  da  parte  delle  pubbliche
amministrazioni»; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
              Modalita' di presentazione delle domande 
 
  1.  Le  domande  di  accesso  ai  contributi  per  l'avvio   e   la
realizzazione di nuovi servizi marittimi per il  trasporto  combinato
delle merci o il miglioramento dei servizi  su  rotte  esistenti,  in
arrivo e in partenza da porti situati in Italia o negli Stati  membri
dell'Unione europea o  dello  Spazio  economico  europeo  di  cui  al
Regolamento devono pervenire al Ministero delle infrastrutture e  dei
trasporti - Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli  affari
generali ed il  personale  -  Direzione  generale  per  il  trasporto
stradale  e  l'intermodalita',  via  Caraci,   36   -   00157   Roma,
specificando con apposita dicitura nell'oggetto  «contributo  decreto
marebonus» entro  il  termine  perentorio  di  quarantacinque  giorni
decorrenti dalla data di pubblicazione  del  presente  decreto  nella
Gazzetta Ufficiale. 
  2. Le istanze devono pervenire tramite raccomandata con  avviso  di
ricevimento o mediante consegna a mano presso la  Direzione  generale
per il trasporto stradale  e  per  l'intermodalita'.  Ai  fini  della
verifica del rispetto del suddetto termine fanno fede, nel primo caso
il timbro dell'ufficio postale di spedizione mentre nel secondo  caso
la ricevuta rilasciata  dalla  segreteria  della  suddetta  Direzione
generale. In alternativa le domande possono essere trasmesse via  PEC
entro il medesimo termine di cui al precedente comma  1  al  seguente
indirizzo             di              posta              elettronica:
incentivi.trasportointermodale@pec.mit.gov.it 
  In tale ultimo caso fara' fede la data  del  rapporto  di  consegna
rilasciato dal sistema di posta elettronica certificata. 
  3. A pena di inammissibilita' devono essere  utilizzati  i  modelli
allegati al presente provvedimento i quali saranno anche  disponibili
in formato elettronico sui siti web istituzionali del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti e del Soggetto gestore di cui all'art.
4 del regolamento. La domanda, nella  forma  di  cui  all'allegato  1
(domanda di ammissione ai contributi) dovra' essere  corredata  degli
allegati n.  2  (progetto  per  la  realizzazione  di  nuovi  servizi
marittimi o  di  miglioramento  di  servizi  esistenti,  completa  di
manifestazione di interesse di almeno tre  imprese  di  autotrasporto
clienti  del  servizio  marittimo,  dalla  copia  di  eventuali  slot
agreement per la ripartizione della capacita' della stiva della  nave
e dalla copia di eventuali convenzioni per le rotte di  cui  all'art.
7, comma 6 del regolamento) e  n.  3  (Impegno  al  ribaltamento  del
contributo in favore delle aziende di autotrasporto). 
  4. La  domanda  proposta  conserva  validita'  anche  nel  caso  di
rimodulazione delle risorse e relativa estensione  della  misura  per
l'annualita' 2019 giusta  quanto  previsto  dall'art.  10,  comma  1,
secondo capoverso del regolamento. 
  5. Tutta  la  documentazione  che  le  imprese  richiedenti  devono
presentare ai sensi e per i fini del  presente  decreto  deve  essere
redatta in lingua italiana ovvero corredata di traduzione giurata  in
lingua italiana.