IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO 
 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30  dicembre  2003
n.  398,  recante  "Testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari in  materia  di  debito  pubblico"  (di  seguito  Testo
Unico), ed in  particolare  l'articolo  3,  ove  si  prevede  che  il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato, in  ogni  anno
finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra
l'altro, di procedere, ai  fini  della  ristrutturazione  del  debito
pubblico interno ed estero, al rimborso anticipato dei titoli; 
  Visto il decreto ministeriale  n.  108152  del  22  dicembre  2016,
emanato in attuazione dell'art. 3 del citato D.P.R. n. 398 del  2003,
con il quale sono stabiliti gli obiettivi, i limiti  e  le  modalita'
cui il Dipartimento del  Tesoro  deve  attenersi  nell'effettuare  le
operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo, prevedendo che le
operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del  Tesoro
o, per sua delega, dal direttore della Direzione II del  Dipartimento
medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo,  le
operazioni predette possano essere disposte  dal  medesimo  direttore
generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa, e che,
in caso di assenza o impedimento di entrambi, siano disposte da altro
dirigente generale delegato a firmare gli atti  in  sostituzione  del
direttore generale del Tesoro; 
  Vista la determinazione n. 100215 del  20  dicembre  2012,  con  la
quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della
Direzione II del Dipartimento del Tesoro a firmare i  decreti  e  gli
atti relativi alle operazioni suddette; 
  Visto  il  decreto  23  agosto  2000,  pubblicato  nella   Gazzetta
Ufficiale n. 204 del 1° settembre 2000, con  cui  e'  stato  affidato
alla Monte Titoli S.p.A.  il  servizio  di  gestione  accentrata  dei
titoli di Stato; 
  Visto  il  decreto  ministeriale  del  5  maggio  2004  n.   43044,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  111
del 13 maggio 2004, recante  disposizioni  in  caso  di  ritardo  nel
regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto  di
titoli di Stato; 
  Visto il decreto ministeriale n. 216 del 22  dicembre  2009  ed  in
particolare gli articoli 23 e 28 relativi agli operatori  specialisti
in titoli di Stato; 
  Vista la legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante l'approvazione del
bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017, e  in
particolare il secondo comma dell'art. 3, con cui si e' stabilito  il
limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno  stesso,
e tenuto conto dell'art. 27 del decreto-legge 23  dicembre  2016,  n.
237; 
  Considerato che e' stata accertata la necessaria disponibilita', in
termini di competenza e di cassa, nei capitoli  su  cui  gravera'  la
relativa spesa; 
  Considerata la necessita' di modificare il profilo delle scadenze e
dei pagamenti cedolari in scadenza in mesi particolarmente critici; 
  Considerata la necessita' di procedere alle operazioni di  acquisto
di titoli di Stato in circolazione, al fine di ridurre la consistenza
del debito pubblico; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Ai sensi dell'articolo 3  del  Testo  Unico,  nonche'  del  decreto
ministeriale n. 108152 del 22 dicembre 2016, citati  nelle  premesse,
e' disposta  l'operazione  di  acquisto  mediante  asta  competitiva,
disciplinata secondo le modalita' di cui al  successivo  articolo  6,
dei seguenti titoli: 
    - IT0004907843 BTP 01/06/2018, cedola 3,50%; 
    - IT0004922909 CCTeu 01/11/2018; 
    - IT0005221285 CTZ 28/12/2018; 
    - IT0005217929 BTP 15/10/2019, cedola 0,05%; 
    - IT0005250946 BTP 15/06/2020, cedola 0,35%.