Art. 2 
 
 
         Modalita' di ricognizione del personale in servizio 
               presso le societa' a controllo pubblico 
 
  1. Entro il 30 settembre 2017, le  societa'  a  controllo  pubblico
effettuano la ricognizione del personale in servizio, per individuare
eventuali eccedenze, anche in relazione a quanto  previsto  dall'art.
24 del decreto legislativo n. 175 del 2016. Al fine di consentire  la
formazione degli elenchi di cui all'art. 25 del  decreto  legislativo
n. 175 del 2016, entro sessanta giorni dalla suddetta ricognizione le
societa' a controllo pubblico individuano e dichiarano  le  eccedenze
di personale, tenuto conto di quanto previsto nei piani di  riassetto
di cui all'art. 24 del decreto legislativo n. 175 del  2016  e  dalle
previsioni di cui al medesimo decreto legislativo. 
  2. Entro il 10 dicembre 2017, le societa' a controllo pubblico  che
individuano eccedenze di personale ne danno comunicazione  preventiva
per iscritto alle rappresentanze  sindacali  aziendali  costituite  a
norma dell'art. 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300,  nonche'  alle
rispettive associazioni di  categoria.  In  mancanza  delle  predette
rappresentanze  la  comunicazione   deve   essere   effettuata   alle
associazioni di categoria aderenti alle  confederazioni  maggiormente
rappresentative  sul   piano   nazionale.   La   comunicazione   alle
associazioni di categoria  puo'  essere  effettuata  per  il  tramite
dell'associazione dei datori di lavoro alla quale l'impresa  aderisce
o conferisce mandato. 
  3. La comunicazione di cui al comma 2  contiene  l'indicazione  dei
motivi che determinano la situazione di eccedenza di  personale,  del
numero, della collocazione aziendale e delle categorie, qualifiche  e
livelli  di  inquadramento  del  personale  eccedente   nonche'   del
personale abitualmente impiegato. 
  4. Al fine di consentire la formazione e la gestione degli elenchi,
entro il 20 dicembre 2017 le societa' a  controllo  pubblico,  previa
acquisizione del consenso del lavoratore al trattamento dei suoi dati
personali, inviano alle Regioni e alle Province autonome di Trento  e
di Bolzano nel cui territorio hanno sede legale, per il  tramite  del
sistema informativo unitario e con le  specifiche  tecniche  definite
dall'ANPAL, i seguenti dati relativi ai lavoratori eccedenti: 
    a) generalita'; 
    b) dati di contatto; 
    c) data di assunzione; 
    d) tipologia contrattuale; 
    e) contratto collettivo applicato; 
    f) categoria, qualifica e livello di inquadramento; 
    g) esperienza professionale, istruzione e formazione,  competenze
linguistiche,   competenze   digitali,    competenze    comunicative,
competenze gestionali e organizzative, altre  competenze,  patenti  e
abilitazioni professionali per la guida; 
    h) i motivi che hanno determinato la situazione di eccedenza. 
  5. Ai fini del monitoraggio delle attivita' di ricognizione di  cui
al presente articolo, entro il 15  gennaio  2018,  le  Regioni  e  le
Province autonome di Trento e Bolzano trasmettono all'ANPAL, in forma
aggregata, i dati di cui al comma 4, lettere d), e), f) e h). 
  6. A decorrere dal 31 marzo 2018, l'ANPAL gestisce, per il  tramite
del sistema informativo unitario, i dati di cui al comma 4 e  diviene
titolare del relativo trattamento ai fini degli  adempimenti  di  cui
all'art. 25, comma 3, del decreto legislativo n. 175 del 2016.