Art. 15 Presidi delle Facolta' Dipartimentali 15.1. I Presidi sono nominati dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Rettore, scegliendo tra i professori di prima fascia a tempo pieno delle rispettive Facolta' Dipartimentali. 15.2. I Presidi durano in carica tre anni accademici e possono essere riconfermati una sola volta. 15.3. I Presidi rappresentano la Facolta' Dipartimentale negli atti accademici propri, curano l'attuazione delle delibere di propria competenza, hanno il compito di vigilare sulle attivita' didattiche, le attivita' scientifiche e i servizi che fanno capo alla Facolta' Dipartimentale. 15.4. I Presidi esprimono il parere al Consiglio di Amministrazione per la nomina del Vice-Preside, scegliendo tra i professori a tempo pieno della Facolta' Dipartimentale medesima.