(Statuto-art. 15)
                               Art. 15 
                Presidi delle Facolta' Dipartimentali 
 
  15.1. I Presidi sono nominati  dal  Consiglio  di  Amministrazione,
sentito il Rettore, scegliendo tra i professori  di  prima  fascia  a
tempo pieno delle rispettive Facolta' Dipartimentali. 
  15.2. I Presidi durano in carica  tre  anni  accademici  e  possono
essere riconfermati una sola volta. 
  15.3. I Presidi rappresentano la Facolta' Dipartimentale negli atti
accademici propri, curano  l'attuazione  delle  delibere  di  propria
competenza, hanno il compito di vigilare sulle attivita'  didattiche,
le attivita' scientifiche e i servizi che fanno  capo  alla  Facolta'
Dipartimentale. 
  15.4. I Presidi esprimono il parere al Consiglio di Amministrazione
per la nomina del Vice-Preside, scegliendo tra i professori  a  tempo
pieno della Facolta' Dipartimentale medesima.