(Statuto-art. 18)
                               Art. 18 
                     Centro Integrato di Ricerca 
 
  18.1. Il Centro Integrato di  Ricerca  (CIR)  e'  la  struttura  di
riferimento interfacolta' dipartimentale  per  la  promozione  ed  il
sostegno  delle  attivita'  di   ricerca   e   delle   collaborazioni
scientifiche, nonche' per la  gestione  amministrativo-finanziaria  a
servizio dei programmi di ricerca delle Facolta' Dipartimentali. 
  18.2. La Direzione del CIR e' affidata al Rettore o  al  Prorettore
alla ricerca se nominato. 
  18.3. Il CIR  assicura  la  corretta  gestione  dei  fondi  per  le
attivita' di ricerca, per le pubblicazioni e  per  le  collaborazioni
scientifiche. 
  18.4. Nell'ambito del CIR possono essere  costituiti  e  finanziati
Unita', Gruppi e Programmi di ricerca aperti alla  partecipazione  di
studiosi e di ricercatori  di  altre  istituzioni  universitarie,  di
ricerca e culturali, nazionali, comunitarie e internazionali.