(Statuto-art. 22)
                               Art. 22 
                   Collegio dei revisori dei conti 
 
  22.1. Il Collegio dei revisori dei conti e' composto da tre  membri
effettivi e da due supplenti scelti prevalentemente tra gli  iscritti
nel Registro dei Revisori contabili. Dura in carica tre anni. 
  22.2. Le procedure di nomina ed il funzionamento del  Collegio  dei
revisori   dei   conti   sono   definite    nel    Regolamento    per
l'amministrazione  e  la  contabilita'   deliberato   dal   Consiglio
d'Amministrazione.