(Statuto-art. 23)
                               Art. 23 
                    Il Comitato unico di garanzia 
 
  23.1. E' istituito il  comitato  unico  di  garanzia  per  le  pari
opportunita', la valorizzazione del benessere di chi lavora e  contro
le discriminazioni. 
  23.2. Il comitato svolge le seguenti funzioni: 
      a. promuove le pari opportunita' per tutte  le  componenti  che
studiano e lavorano  nell'Universita',  proponendo  misure  e  azioni
dirette a prevenire e a contrastare ogni forma di discriminazione, in
particolare se fondata sul genere, sull'orientamento sessuale,  sulla
razza,  sull'origine  etnica,  sulla  religione,  sulle   convinzioni
personali e politiche, sulle condizioni di disabilita', sull'eta'; 
      b. promuove la parita' effettiva fra i generi, individuando  le
eventuali discriminazioni,  dirette  e  indirette,  nella  formazione
professionale, nell'accesso al lavoro, nelle  condizioni  di  lavoro,
nelle progressioni di carriera, nella retribuzione, e  proponendo  le
iniziative  necessarie  a  rimuoverle.  Predispone  piani  di  azioni
positive dirette  a  prevenire  le  discriminazioni  e  a  promuovere
condizioni di effettiva parita' per il genere sotto-rappresentato; 
      c.  promuove   la   diffusione   della   cultura   delle   pari
opportunita', anche  attraverso  la  valorizzazione  degli  studi  di
genere  e  lo  svolgimento  di  attivita'  a  carattere  scientifico,
formativo e culturale; 
      d. promuove azioni dirette a favorire la  realizzazione  di  un
ambiente   lavorativo   improntato   al   benessere    organizzativo,
contrastando qualsiasi forma di discriminazione e di violenza morale,
fisica o psicologica; 
      e. favorisce l'adozione di politiche di conciliazione tra tempi
di vita e di lavoro; 
      f. assume, nell'ambito di sua competenza, compiti  propositivi,
consultivi e di monitoraggio. 
  23.3. Il  comitato  e'  formato,  in  pari  numero,  da  componenti
designati da ciascuna  delle  organizzazioni  sindacali  maggiormente
rappresentative nell'Ateneo e da rappresentanti  dell'amministrazione
appartenenti   sia   al    personale    docente    che    a    quello
tecnico-amministrativo, nonche' da altrettanti componenti  supplenti.
Partecipano alle sedute del comitato,  senza  diritto  di  voto,  due
studenti, designati dal Consiglio degli studenti. 
  23.4. Le modalita'  di  costituzione,  anche  attraverso  procedura
elettorale, e di funzionamento del  comitato  sono  disciplinate  con
apposito Regolamento che deve in ogni  caso  assicurare  la  presenza
paritaria di entrambi i generi. 
  23.5. I componenti del comitato durano in carica tre anni e il loro
mandato puo' essere rinnovato una sola volta.