Art. 23 Il Comitato unico di garanzia 23.1. E' istituito il comitato unico di garanzia per le pari opportunita', la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni. 23.2. Il comitato svolge le seguenti funzioni: a. promuove le pari opportunita' per tutte le componenti che studiano e lavorano nell'Universita', proponendo misure e azioni dirette a prevenire e a contrastare ogni forma di discriminazione, in particolare se fondata sul genere, sull'orientamento sessuale, sulla razza, sull'origine etnica, sulla religione, sulle convinzioni personali e politiche, sulle condizioni di disabilita', sull'eta'; b. promuove la parita' effettiva fra i generi, individuando le eventuali discriminazioni, dirette e indirette, nella formazione professionale, nell'accesso al lavoro, nelle condizioni di lavoro, nelle progressioni di carriera, nella retribuzione, e proponendo le iniziative necessarie a rimuoverle. Predispone piani di azioni positive dirette a prevenire le discriminazioni e a promuovere condizioni di effettiva parita' per il genere sotto-rappresentato; c. promuove la diffusione della cultura delle pari opportunita', anche attraverso la valorizzazione degli studi di genere e lo svolgimento di attivita' a carattere scientifico, formativo e culturale; d. promuove azioni dirette a favorire la realizzazione di un ambiente lavorativo improntato al benessere organizzativo, contrastando qualsiasi forma di discriminazione e di violenza morale, fisica o psicologica; e. favorisce l'adozione di politiche di conciliazione tra tempi di vita e di lavoro; f. assume, nell'ambito di sua competenza, compiti propositivi, consultivi e di monitoraggio. 23.3. Il comitato e' formato, in pari numero, da componenti designati da ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'Ateneo e da rappresentanti dell'amministrazione appartenenti sia al personale docente che a quello tecnico-amministrativo, nonche' da altrettanti componenti supplenti. Partecipano alle sedute del comitato, senza diritto di voto, due studenti, designati dal Consiglio degli studenti. 23.4. Le modalita' di costituzione, anche attraverso procedura elettorale, e di funzionamento del comitato sono disciplinate con apposito Regolamento che deve in ogni caso assicurare la presenza paritaria di entrambi i generi. 23.5. I componenti del comitato durano in carica tre anni e il loro mandato puo' essere rinnovato una sola volta.