Art. 26 Contratti a tempo determinato Per esigenze didattiche e di ricerca e per favorire la formazione e il perfezionamento dei giovani docenti l'Universita' puo' stipulare contratti a tempo determinato ai sensi dell'art. 23 della legge 240/2010 e successive modificazioni. Tali contratti di diritto privato sono rinnovabili e non danno luogo a diritti in ordine all'accesso nei ruoli dell'Universita'.