(Statuto-art. 28)
                               Art. 28 
                             Ammissione 
 
  Il Consiglio di Amministrazione,  sentiti  gli  organi  accademici,
determina  le  modalita'  di  ammissione  idonee  ad   accertare   le
attitudini e la  preparazione  dei  candidati,  tenendo  presenti  le
peculiarita' dell'Universita'  che  pone  particolare  attenzione  ai
giovani provenienti dai Paesi in Via di Sviluppo.