Norme transitorie e finali In sede di prima applicazione, nella fase di avvio dell'Universita', per un periodo non superiore a quattro anni, le attribuzioni che le norme legislative vigenti e quelle del presente Statuto demandano al Consiglio di Amministrazione dell'Universita' e al Senato Accademico sono esercitate da un apposito Comitato Tecnico Organizzatore nominato dalla Fondazione. Questa ne indica anche il Presidente il quale, in tale fase transitoria, svolge anche la funzione di Rettore. Con riferimento alle specifiche finalita' dell'Universita' di cui all'Art.2, i membri del Comitato, anche di varie nazionalita', devono essere scelti tra professori universitari di prima fascia, esperti con comprovata esperienza almeno decennale di problematiche sanitarie e sociali dei Paesi in via di sviluppo, dirigenti apicali di riconosciuto valore professionale che abbiano ottenuto necessaria certificata qualifica in ambito universitario o come dirigenti di aziende sanitarie a livello di direzione generale di ASL, manager che hanno acquisito competenze in aziende di grandi dimensioni definite come da Decreto Ministeriale del 18 aprile 2005 e succ. modd.. Tale Comitato cessera' dalle sue funzioni anche prima dello scadere della durata massima ove si insedino gli Ordinari Organi previsti dal presente Statuto.