Art. 9 Presidente 9.1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione convoca e presiede le adunanze del Consiglio stesso e del Comitato esecutivo, ove costituito, e ne fissa l'ordine del giorno. 9.2. Il Presidente in particolare: a. provvede a garantire l'adempimento delle finalita' statutarie; b. ha la rappresentanza legale dell'Universita'; c. assicura l'esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione e del Comitato esecutivo, fatte salve le competenze del Rettore in materia scientifica e didattica; d. propone al Consiglio di Amministrazione la nomina del Rettore; e. nell'eventualita' che non sia possibile la regolare convocazione del Consiglio di Amministrazione e/o del Comitato esecutivo, e nelle materie di competenza degli stessi organi, puo' adottare provvedimenti urgenti o delegarne l'adozione al Consigliere delegato. Tali provvedimenti dovranno essere portati alla ratifica rispettivamente del Consiglio di Amministrazione o del Comitato esecutivo nella prima successiva adunanza. 9.3. Il Presidente viene nominato dal Consiglio di Amministrazione dell'Universita' scegliendolo tra i propri membri.