(Statuto-art. 9)
                               Art. 9 
                             Presidente 
 
  9.1. Il Presidente  del  Consiglio  di  Amministrazione  convoca  e
presiede le adunanze del Consiglio stesso e del  Comitato  esecutivo,
ove costituito, e ne fissa l'ordine del giorno. 
  9.2. Il Presidente in particolare: 
      a.  provvede  a   garantire   l'adempimento   delle   finalita'
statutarie; 
      b. ha la rappresentanza legale dell'Universita'; 
      c.  assicura  l'esecuzione  delle  delibere  del  Consiglio  di
Amministrazione e del Comitato esecutivo, fatte salve  le  competenze
del Rettore in materia scientifica e didattica; 
      d. propone  al  Consiglio  di  Amministrazione  la  nomina  del
Rettore; 
      e.  nell'eventualita'  che  non  sia  possibile   la   regolare
convocazione  del  Consiglio  di  Amministrazione  e/o  del  Comitato
esecutivo, e nelle materie di competenza degli  stessi  organi,  puo'
adottare provvedimenti urgenti o delegarne l'adozione al  Consigliere
delegato. Tali provvedimenti dovranno essere  portati  alla  ratifica
rispettivamente del  Consiglio  di  Amministrazione  o  del  Comitato
esecutivo nella prima successiva adunanza. 
  9.3. Il Presidente viene nominato dal Consiglio di  Amministrazione
dell'Universita' scegliendolo tra i propri membri.