Art. 12 Istituzione, attivazione e disattivazione di corsi di studio 1. L'attivazione di un corso di studio da realizzare l'anno successivo e' deliberata annualmente, nel rispetto dei requisiti necessari determinati con decreto del Ministro nell'osservanza degli obiettivi e dei criteri della programmazione del sistema universitario, dal Consiglio di Amministrazione, su proposta della Facolta' interessata, acquisita la relazione favorevole del Nucleo di valutazione. 2. La disattivazione di un corso di studio e' deliberata, nel rispetto della normativa vigente, dal consiglio di amministrazione, su proposta di una o piu' Facolta'. Nel caso di disattivazioni, l'Universita' assicura comunque la possibilita' per gli studenti gia' iscritti di concludere gli studi conseguendo il relativo titolo e disciplina la facolta' per gli studenti di optare per l'iscrizione ad altri corsi di studio attivati. 3. L'attivazione dei corsi di studio di cui al precedente comma 1 e' subordinata all'inserimento degli stessi nella banca dati dell'offerta formativa del Ministero, sulla base dei criteri stabiliti con apposito decreto ministeriale.