(Regolamento-art. 12)
 
                               Art. 12 
    Istituzione, attivazione e disattivazione di corsi di studio 
 
  1. L'attivazione  di  un  corso  di  studio  da  realizzare  l'anno
successivo e' deliberata  annualmente,  nel  rispetto  dei  requisiti
necessari determinati con decreto del Ministro nell'osservanza  degli
obiettivi  e   dei   criteri   della   programmazione   del   sistema
universitario, dal Consiglio di Amministrazione,  su  proposta  della
Facolta' interessata, acquisita la relazione favorevole del Nucleo di
valutazione. 
  2. La disattivazione di un  corso  di  studio  e'  deliberata,  nel
rispetto della normativa vigente, dal consiglio  di  amministrazione,
su proposta di una o piu' Facolta'. 
  Nel caso di  disattivazioni,  l'Universita'  assicura  comunque  la
possibilita' per gli studenti gia' iscritti di concludere  gli  studi
conseguendo il relativo titolo  e  disciplina  la  facolta'  per  gli
studenti  di  optare  per  l'iscrizione  ad  altri  corsi  di  studio
attivati. 
  3. L'attivazione dei corsi di studio di cui al precedente  comma  1
e'  subordinata  all'inserimento  degli  stessi  nella   banca   dati
dell'offerta  formativa  del  Ministero,  sulla  base   dei   criteri
stabiliti con apposito decreto ministeriale.