Art. 18 Programmazione e attivazione degli insegnamenti 1. Entro e non oltre il 31 marzo, i Consigli di Facolta', con riferimento ai corsi di laurea e di laurea magistrale per i quali si e' deliberata l'attivazione per il successivo anno accademico, programmano, sulla base delle indicazioni e delle proposte dei Consigli di Corso di studio interessati, le relative attivita' formative. Essi stabiliscono in particolare gli insegnamenti da attivare e le modalita' delle relative coperture, provvedendo, secondo criteri di funzionalita', competenza ed equilibrata suddivisione dei carichi, nel rispetto delle norme di legge, statutarie e regolamentari, alla attribuzione delle incombenze didattiche ed organizzative di spettanza dei professori e dei ricercatori, ivi comprese le attivita' integrative, di orientamento e di tutorato. Nel caso in cui i Regolamenti di Facolta' prevedano la delega parziale o totale dei compiti di cui sopra ai Consigli di Corso di Studio , dovranno essere comunque assicurati il coordinamento generale delle attivita' didattiche di pertinenza della Facolta' e il miglior uso delle competenze disponibili, anche tramite mutuazioni tra gli insegnamenti comuni a piu' corsi di studio. 2. Gli insegnamenti si svolgono di norma entro un singolo semestre, ovvero si prolungano sull'arco di due semestri. In relazione a esigenze specifiche, i Regolamenti di Facolta' possono prevedere lo svolgimento degli insegnamenti sull'arco di piu' semestri ovvero secondo diverse scansioni (trimestre, quadrimestre) funzionali all'organizzazione didattica. Il numero delle ore settimanali e la loro distribuzione sono determinati in relazione alla programmazione degli insegnamenti e alle esigenze di funzionalita' del calendario didattico.