(Regolamento-art. 18)
 
                               Art. 18 
           Programmazione e attivazione degli insegnamenti 
 
  1. Entro e non oltre il 31  marzo,  i  Consigli  di  Facolta',  con
riferimento ai corsi di laurea e di laurea magistrale per i quali  si
e'  deliberata  l'attivazione  per  il  successivo  anno  accademico,
programmano, sulla  base  delle  indicazioni  e  delle  proposte  dei
Consigli di  Corso  di  studio  interessati,  le  relative  attivita'
formative. Essi  stabiliscono  in  particolare  gli  insegnamenti  da
attivare  e  le  modalita'  delle  relative  coperture,  provvedendo,
secondo  criteri  di   funzionalita',   competenza   ed   equilibrata
suddivisione  dei  carichi,  nel  rispetto  delle  norme  di   legge,
statutarie  e  regolamentari,  alla  attribuzione  delle   incombenze
didattiche  ed  organizzative  di  spettanza  dei  professori  e  dei
ricercatori, ivi comprese le attivita' integrative, di orientamento e
di tutorato. 
  Nel caso in cui i  Regolamenti  di  Facolta'  prevedano  la  delega
parziale o totale dei compiti di cui sopra ai Consigli  di  Corso  di
Studio  ,  dovranno  essere  comunque  assicurati  il   coordinamento
generale delle attivita' didattiche di pertinenza della Facolta' e il
miglior uso delle competenze disponibili,  anche  tramite  mutuazioni
tra gli insegnamenti comuni a piu' corsi di studio. 
  2. Gli insegnamenti si svolgono di norma entro un singolo semestre,
ovvero si prolungano  sull'arco  di  due  semestri.  In  relazione  a
esigenze specifiche, i Regolamenti di Facolta' possono  prevedere  lo
svolgimento degli insegnamenti  sull'arco  di  piu'  semestri  ovvero
secondo  diverse  scansioni  (trimestre,   quadrimestre)   funzionali
all'organizzazione didattica. 
  Il numero delle  ore  settimanali  e  la  loro  distribuzione  sono
determinati in relazione alla  programmazione  degli  insegnamenti  e
alle esigenze di funzionalita' del calendario didattico.