Art. 19 Crediti formativi universitari 1. L'unita' di misura del lavoro richiesto allo studente per l'espletamento di ogni attivita' formativa prescritta dagli Ordinamenti didattici dei Corsi di studio per conseguire un titolo di studio universitario e' il credito formativo universitario. 2. Al credito formativo universitario, di seguito denominato credito, corrispondono, salva diversa disposizione dei Decreti Ministeriali, 25 ore di lavoro per studente, comprensive di ore di lezione, di esercitazione, di laboratorio, di seminario e di altre attivita' formative richieste dagli Ordinamenti didattici: corrispondono altresi' le ore di studio e comunque di impegno personale necessarie per completare la formazione per il superamento dell'esame oppure per realizzare le attivita' formative non direttamente subordinate alla didattica universitaria (tesi, progetti, tirocini, competenza linguistica e informatica, ecc.). La frazione dell'impegno orario complessivo riservata allo studio personale o ad altre attivita' formative di tipo individuale non puo' essere inferiore al 50%, tranne nel caso in cui siano previste attivita' formative ad elevato contenuto sperimentale o pratico, ed e' comunque determinata, per ciascun corso di studio, dal relativo regolamento didattico. 3. La quantita' di lavoro medio svolto in un anno da uno studente impegnato a tempo pieno negli studi universitari e' fissata in 60 crediti. 4. I crediti corrispondenti a ciascuna attivita' formativa sono acquisiti dallo studente con il superamento dell'esame o di altra forma di verifica del profitto stabilita dai Regolamenti dei Corsi di studio, ferma restando la quantificazione in trentesimi per la votazione degli esami e in centodecimi per la prova finale, con eventuale lode. 5. I Regolamenti didattici dei Corsi di studio possono stabilire il numero minimo di crediti da acquisire da parte dello studente in tempi determinati alfine di evitare l'obsolescenza dei contenuti conoscitivi, e le forme di verifica periodica, in forme eventualmente diversificate tra studenti impegnati a tempo pieno negli studi e studenti contestualmente impegnati nello svolgimento di altre attivita' lavorative. 6. Il Consiglio del Corso di studio puo' prevedere il riconoscimento, secondo criteri predeterminati, di crediti acquisiti dallo studente in percorsi formativi non istituzionali, nei quali abbia acquisito competenze e abilita' professionali certificate. 7. La Facolta' puo' altresi' prevedere nel rispetto della normativa vigente i criteri di riconoscimento di crediti acquisiti dallo studente in attivita' formative di livello post-secondario alla cui progettazione e realizzazione l'Universita' abbia concorso. Nel caso di trasferimenti o passaggi di Corso, il riconoscimento di crediti acquisiti dallo studente in altro Corso di studio dell'Ateneo, ovvero nello stesso o in altro Corso di studio di altra Universita', anche estera, compete al Consiglio di Corso di studio, cui lo studente si iscrive, che valuta l'effettivo raggiungimento degli obiettivi formativi qualificanti richiesti dall'Ordinamento.