Art. 21 Esame per il conseguimento del titolo di studio 1. I regolamenti didattici dei corsi di studio disciplinano la modalita' dell'esame. La valutazione conclusiva dovra' tenere conto del curriculum dello studente. 2. Il titolo di studio viene rilasciato con la denominazione della classe di appartenenza e del corso di laurea. 3. Per conseguire il titolo di studio lo studente deve avere acquisito il numero di crediti previsto dal regolamento didattico dei corsi di studio, dovra' svolgere una prova finale e dovra' essere in regola con il pagamento delle tasse e dei contributi universitari. 4. Per il conseguimento della laurea Magistrale e del dottorato di ricerca e' necessaria la presentazione di una tesi elaborata in modo originale dallo studente sotto la guida di un relatore. 5. Le commissioni per gli esami di laurea e di laurea magistrale sono nominate dal Rettore secondo quanto disciplinato dai regolamenti di facolta'. Le commissioni per gli esami di laurea sono composte di norma da non meno di 7 membri e non piu' di 11 membri, la maggioranza dei quali deve essere costituita da professori di ruolo. Le commissioni per gli esami di laurea magistrale sono composte da un minimo di 9 membri, la maggioranza dei quali deve essere costituita da professori di ruolo. Eventuali deroghe sono autorizzate dal Rettore, su proposta del Consiglio di facolta'. 6. La valutazione degli esami finali per il conseguimento dei titoli di studio e' espressa in centodecimi. L'esame si intende superato se la votazione riportata e' pari o superiore a sessantasei/centodieci. Per la concessione della lode e' richiesta l'unanimita' della Commissione la quale, sempre all'unanimita', puo' altresi' proporre la dignita' di stampa della tesi o la menzione d'onore.