Art. 22 Attivita' didattica integrativa 1. Le strutture didattiche dell'Universita' possono proporre l'istituzione delle seguenti attivita' integrative e di sostegno: a. Attivita' didattica propedeutica per l'ammissione ai corsi di Laurea, svolte eventualmente anche in collaborazione con Istituti di istruzione secondaria superiore o con altri enti pubblici e privati convenzionati; b. attivita' di sostegno finalizzate al recupero del debito formativo durante il primo anno di corso di laurea, per il proseguimento degli studi; c. attivita' integrative ai corsi di insegnamento previsti dai regolamenti didattici che rientrano in progetti di miglioramento qualitativo della didattica con particolare riferimento all'innovazione metodologica e tecnologica; d. corsi finalizzati all'inserimento dei laureati nel mondo del lavoro; e. corsi finalizzati alla formazione e all'aggiornamento di docenti di scuola superiore su temi relativi all'orientamento. 2. Le strutture didattiche possono altresi' istituire, ai sensi della normativa vigente, i seguenti corsi: a. corsi di preparazione agli esami di stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni; b. corsi di preparazione ai concorsi pubblici; c. corsi di formazione professionale per laureati e/o dottorandi; d. corsi di formazione permanente; e. corsi di perfezionamento e di aggiornamento professionale. 3. Le attivita' di cui al comma 1 e comma 2 possono essere svolte in collaborazione con altri enti pubblici e privati, italiani e stranieri sulla base di apposite convenzioni. 4. L'Universita' rilascia regolare attestazione al termine dei corsi di cui al comma 2.