(Regolamento-art. 22)
 
                               Art. 22 
                   Attivita' didattica integrativa 
 
  1.  Le  strutture  didattiche  dell'Universita'  possono   proporre
l'istituzione delle seguenti attivita' integrative e di sostegno: 
  a. Attivita' didattica propedeutica per l'ammissione  ai  corsi  di
Laurea, svolte eventualmente anche in collaborazione con Istituti  di
istruzione secondaria superiore o con altri enti pubblici  e  privati
convenzionati; 
  b.  attivita'  di  sostegno  finalizzate  al  recupero  del  debito
formativo  durante  il  primo  anno  di  corso  di  laurea,  per   il
proseguimento degli studi; 
  c. attivita' integrative ai  corsi  di  insegnamento  previsti  dai
regolamenti didattici che  rientrano  in  progetti  di  miglioramento
qualitativo   della    didattica    con    particolare    riferimento
all'innovazione metodologica e tecnologica; 
  d. corsi finalizzati all'inserimento dei  laureati  nel  mondo  del
lavoro; 
  e. corsi finalizzati alla formazione e all'aggiornamento di docenti
di scuola superiore su temi relativi all'orientamento. 
  2. Le strutture didattiche possono  altresi'  istituire,  ai  sensi
della normativa vigente, i seguenti corsi: 
  a. corsi di preparazione agli esami  di  stato  per  l'abilitazione
all'esercizio delle professioni; 
  b. corsi di preparazione ai concorsi pubblici; 
  c. corsi di formazione professionale per laureati e/o dottorandi; 
  d. corsi di formazione permanente; 
  e. corsi di perfezionamento e di aggiornamento professionale. 
  3. Le attivita' di cui al comma 1 e comma 2 possono  essere  svolte
in collaborazione con altri  enti  pubblici  e  privati,  italiani  e
stranieri sulla base di apposite convenzioni. 
  4. L'Universita' rilascia  regolare  attestazione  al  termine  dei
corsi di cui al comma 2.