Art. 23 Riconoscimento di crediti 1. Nel rispetto dell'art.3, punto 8, dei DDMM 16 marzo 2007, i Consigli di Corso di studio deliberano sul riconoscimento dei crediti nei casi di trasferimento da altro ateneo, di passaggio da altro corso di studio o di svolgimento di parti di attivita' formative in altro ateneo italiano o straniero, anche attraverso l'adozione di un piano di studi individuale. I Consigli deliberano, altresi', sul riconoscimento della carriera percorsa da studenti che abbiano gia' conseguito un titolo di studio presso l'Ateneo o in altro ateneo italiano, che chiedano, contestualmente all'iscrizione, l'abbreviazione degli studi. Questa puo' essere concessa previa valutazione e convalida dei crediti formativi conseguiti considerati riconoscibili in relazione al corso di studio prescelto. 2. Possono essere riconosciuti come crediti, nella misura stabilita dagli ordinamenti didattici dei corsi di studio e secondo criteri predeterminati nei regolamenti dei corsi, le conoscenze e abilita' professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia, nonche' altre conoscenze e abilita' maturate in attivita' formative di livello post secondario alla cui progettazione e realizzazione l'Universita' abbia concorso. La disciplina di dettaglio del riconoscimento dei crediti e' contenuta nei regolamenti didattici dei corsi di studio.