Art. 25 Ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale 1. Per essere ammessi a un corso di laurea occorre essere in possesso del titolo di scuola secondaria superiore richiesto dalla normativa in vigore o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo dagli organi competenti dell'Universita'. Per l'iscrizione ad un corso di laurea devono essere, altresi', richiesti il possesso o l'acquisizione di un'adeguata preparazione iniziale. Gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea definiscono le conoscenze richieste per l'accesso e ne prevedono la verifica secondo le modalita' stabilite nei regolamenti didattici dei corsi. Se la verifica non e' positiva, sono indicati specifici obblighi formativi aggiuntivi da assolvere nel primo anno di corso. I regolamenti didattici dei corsi di studio ne determinano le relative modalita' di accertamento e possono condizionare la possibilita' di sostenere determinati esami ai risultati dell'accertamento stesso. Obblighi formativi aggiuntivi sono assegnati anche a studenti dei corsi di laurea ad accesso programmato che siano stati ammessi ai corsi con una votazione inferiore ad una prefissata votazione minima. Allo scopo di favorire l'assolvimento degli obblighi formativi aggiuntivi, le strutture didattiche possono prevedere l'attivazione di attivita' formative integrative. 2. Per essere ammessi a un corso di laurea magistrale occorre essere in possesso della laurea o del diploma universitario di durata triennale, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo dagli organi competenti dell'Universita'. L'Ordinamento e il Regolamento Didattico di ciascun corso di laurea magistrale deve prevedere i requisiti curriculari richiesti per l'accesso e le modalita` di verifica della preparazione. 3. Per essere ammessi ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico, e precisamente ai corsi di studio in Medicina e chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria, occorre essere in possesso del diploma di scuola secondaria superiore, ai sensi dell'art. 6, comma 3, del DM 270/2004. 4. L'accesso ai corsi di laurea e di laurea magistrale delle professioni sanitarie e ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia e Odontoiatria e protesi dentaria e' limitato a livello nazionale, ai sensi dell'art. 1 della legge 264/1999. L'Universita', tenuto conto anche delle disposizioni impartite dal Ministero per i corsi di studio a programmazione nazionale, provvede entro il mese di luglio ad indicare le modalita' e il calendario delle prove di ammissione unitamente ai requisiti richiesti per la partecipazione. Le prove si svolgono sotto la responsabilita' di apposite Commissioni, cosi' come individuate nel Regolamento della Facolta' o delle Facolta' interessate e nel rispetto della normativa nazionale vigente. Per i corsi di studio a programmazione nazionale si applicano le disposizioni annualmente emanate dal Ministero dell'Universita' e della Ricerca.