(Regolamento-art. 25)
 
                               Art. 25 
        Ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale 
 
  1. Per essere ammessi a  un  corso  di  laurea  occorre  essere  in
possesso del titolo di scuola secondaria  superiore  richiesto  dalla
normativa  in  vigore  o  di  altro  titolo  di   studio   conseguito
all'estero,   riconosciuto    idoneo    dagli    organi    competenti
dell'Universita'. 
  Per l'iscrizione ad un corso di  laurea  devono  essere,  altresi',
richiesti il possesso o l'acquisizione  di  un'adeguata  preparazione
iniziale. Gli ordinamenti didattici dei corsi di  laurea  definiscono
le conoscenze richieste per l'accesso  e  ne  prevedono  la  verifica
secondo le modalita' stabilite nei regolamenti didattici  dei  corsi.
Se la verifica non e'  positiva,  sono  indicati  specifici  obblighi
formativi  aggiuntivi  da  assolvere  nel  primo  anno  di  corso.  I
regolamenti didattici dei corsi di studio ne determinano le  relative
modalita' di accertamento e possono condizionare la  possibilita'  di
sostenere determinati esami ai  risultati  dell'accertamento  stesso.
Obblighi formativi aggiuntivi sono assegnati  anche  a  studenti  dei
corsi di laurea ad accesso programmato che  siano  stati  ammessi  ai
corsi con una votazione inferiore ad una prefissata votazione minima.
Allo  scopo  di  favorire  l'assolvimento  degli  obblighi  formativi
aggiuntivi, le strutture didattiche possono  prevedere  l'attivazione
di attivita' formative integrative. 
  2. Per essere ammessi a  un  corso  di  laurea  magistrale  occorre
essere in possesso della laurea o del diploma universitario di durata
triennale, ovvero di altro titolo di  studio  conseguito  all'estero,
riconosciuto  idoneo  dagli   organi   competenti   dell'Universita'.
L'Ordinamento e il Regolamento Didattico di ciascun corso  di  laurea
magistrale deve  prevedere  i  requisiti  curriculari  richiesti  per
l'accesso e le modalita` di verifica della preparazione. 
  3. Per essere ammessi ai corsi di laurea magistrale a ciclo  unico,
e  precisamente  ai  corsi  di  studio  in  Medicina   e   chirurgia,
Odontoiatria e protesi  dentaria,  occorre  essere  in  possesso  del
diploma di scuola secondaria superiore, ai sensi dell'art.  6,  comma
3, del DM 270/2004. 
  4. L'accesso ai corsi  di  laurea  e  di  laurea  magistrale  delle
professioni sanitarie e ai corsi di laurea magistrale a  ciclo  unico
in Medicina e chirurgia e Odontoiatria e protesi dentaria e' limitato
a livello nazionale, ai sensi dell'art. 1 della legge 264/1999. 
  L'Universita', tenuto conto anche delle disposizioni impartite  dal
Ministero per i corsi di studio a programmazione nazionale,  provvede
entro il mese di luglio ad indicare  le  modalita'  e  il  calendario
delle prove di ammissione unitamente ai requisiti  richiesti  per  la
partecipazione. 
  Le  prove  si  svolgono  sotto  la  responsabilita'   di   apposite
Commissioni, cosi' come individuate nel Regolamento della Facolta'  o
delle Facolta' interessate e nel rispetto della  normativa  nazionale
vigente.  Per  i  corsi  di  studio  a  programmazione  nazionale  si
applicano  le  disposizioni   annualmente   emanate   dal   Ministero
dell'Universita' e della Ricerca.