(Regolamento-art. 27)
 
                               Art. 27 
                           Compiti Docenti 
 
  1. L'attribuzione dei compiti didattici annuali ai professori e  ai
ricercatori, ivi comprese le  attivita'  didattiche  integrative,  di
orientamento e di tutorato, compete ai Consigli di Facolta',  che  vi
provvedono nell'ambito dei  loro  compiti  di  programmazione,  anche
sulla base delle indicazioni  degli  organi  collegiali  preposti  ai
corsi di studio che fanno loro capo,  nel  rispetto  delle  norme  in
vigore sullo stato giuridico dei docenti universitari. 
  2.  I  professori  e  i  ricercatori  sono  tenuti  ad   assicurare
annualmente,  nell'ambito  degli   obiettivi   e   delle   forme   di
coordinamento esercitate ai sensi  del  punto  precedente  e  secondo
l'impegno orario stabilito dalle pertinenti norme di stato giuridico,
lo  svolgimento  di  lezioni,  esercitazioni  e  seminari,  forme  di
didattica individuale e  guidata,  attivita'  di  orientamento  e  di
tutorato, partecipazione  alle  commissioni  per  le  valutazioni  di
profitto e per il  conferimento  dei  titoli  di  studio,  garantendo
costante disponibilita' al rapporto con  gli  studenti  e  assolvendo
ogni altra attivita' disciplinata  nel  presente  Regolamento  e  nei
regolamenti delle singole strutture. 
  I professori e i ricercatori sono tenuti a  svolgere  personalmente
le attivita' didattiche frontali loro attribuite. 
  Qualora per ragioni di salute o di ufficio, o per  altro  legittimo
impedimento, il professore o il ricercatore non possa momentaneamente
assolvere i compiti di cui sopra, questi devono  essere  assolti,  su
richiesta  del  responsabile,  da  altro  docente,  o  rinviati.   In
quest'ultimo caso il docente responsabile deve  provvedere  affinche'
ne sia data tempestiva comunicazione  agli  studenti.  Se  la  durata
dell'assenza e' superiore a una settimana, deve esserne informato  il
Preside della Facolta', al quale spetta verificare, d'intesa  con  il
Presidente  del  Consiglio  di  corso  di  studio   interessato,   la
congruita' della soluzione temporanea adottata e comunque  provvedere
a garantire la continuita' dell'insegnamento. 
  3. I professori e  i  ricercatori  sono  tenuti  a  certificare  le
proprie lezioni  e  attivita'  seminariali,  di  esercitazione  e  di
eventuale insegnamento in scuole di specializzazione e  in  programmi
di  dottorato  di  ricerca,  annotando  giornalmente  gli   argomenti
trattati e gli orari di svolgimento,  specificando  i  giorni  e  gli
orari di effettiva presenza per il ricevimento degli studenti  e  per
la partecipazione alle commissioni per il conferimento dei titoli  di
studio. 
  La certificazione - che ha anche il fine di  fornire  elementi  per
meglio commisurare la distribuzione del carico didattico tra le varie
strutture dell'Universita' e tra queste e quelle di altri atenei - e'
fatta su un apposito registro, disponibile a richiesta del Preside  o
del responsabile del corso di studio e da consegnare  comunque  entro
30 giorni dal termine dell'anno accademico  al  Preside  stesso,  che
provvedera'  a  trasmetterlo  per  le  registrazioni  statistiche   e
l'archiviazione agli uffici competenti.