Art. 27 Compiti Docenti 1. L'attribuzione dei compiti didattici annuali ai professori e ai ricercatori, ivi comprese le attivita' didattiche integrative, di orientamento e di tutorato, compete ai Consigli di Facolta', che vi provvedono nell'ambito dei loro compiti di programmazione, anche sulla base delle indicazioni degli organi collegiali preposti ai corsi di studio che fanno loro capo, nel rispetto delle norme in vigore sullo stato giuridico dei docenti universitari. 2. I professori e i ricercatori sono tenuti ad assicurare annualmente, nell'ambito degli obiettivi e delle forme di coordinamento esercitate ai sensi del punto precedente e secondo l'impegno orario stabilito dalle pertinenti norme di stato giuridico, lo svolgimento di lezioni, esercitazioni e seminari, forme di didattica individuale e guidata, attivita' di orientamento e di tutorato, partecipazione alle commissioni per le valutazioni di profitto e per il conferimento dei titoli di studio, garantendo costante disponibilita' al rapporto con gli studenti e assolvendo ogni altra attivita' disciplinata nel presente Regolamento e nei regolamenti delle singole strutture. I professori e i ricercatori sono tenuti a svolgere personalmente le attivita' didattiche frontali loro attribuite. Qualora per ragioni di salute o di ufficio, o per altro legittimo impedimento, il professore o il ricercatore non possa momentaneamente assolvere i compiti di cui sopra, questi devono essere assolti, su richiesta del responsabile, da altro docente, o rinviati. In quest'ultimo caso il docente responsabile deve provvedere affinche' ne sia data tempestiva comunicazione agli studenti. Se la durata dell'assenza e' superiore a una settimana, deve esserne informato il Preside della Facolta', al quale spetta verificare, d'intesa con il Presidente del Consiglio di corso di studio interessato, la congruita' della soluzione temporanea adottata e comunque provvedere a garantire la continuita' dell'insegnamento. 3. I professori e i ricercatori sono tenuti a certificare le proprie lezioni e attivita' seminariali, di esercitazione e di eventuale insegnamento in scuole di specializzazione e in programmi di dottorato di ricerca, annotando giornalmente gli argomenti trattati e gli orari di svolgimento, specificando i giorni e gli orari di effettiva presenza per il ricevimento degli studenti e per la partecipazione alle commissioni per il conferimento dei titoli di studio. La certificazione - che ha anche il fine di fornire elementi per meglio commisurare la distribuzione del carico didattico tra le varie strutture dell'Universita' e tra queste e quelle di altri atenei - e' fatta su un apposito registro, disponibile a richiesta del Preside o del responsabile del corso di studio e da consegnare comunque entro 30 giorni dal termine dell'anno accademico al Preside stesso, che provvedera' a trasmetterlo per le registrazioni statistiche e l'archiviazione agli uffici competenti.