(Regolamento-art. 3)
 
                               Art. 3 
                          Titoli di studio 
 
  1. L'Universita' rilascia i titoli di studio di cui all'art. 3  del
DM 22 ottobre 2004 n. 270, e precisamente: 
    - la laurea (L) 
    - la laurea magistrale (LM) 
    - il diploma di specializzazione (DS) 
    - il dottorato di ricerca (DR). 
  2. L'Universita' rilascia, altresi', i master universitari di primo
e di secondo  livello  a  conclusione  di  corsi  di  perfezionamento
scientifico e di alta formazione permanente e  ricorrente  successivi
alla laurea o alla laurea magistrale, ai  sensi  della  normativa  in
vigore. 
  3.  I  titoli  previsti  dal  presente  articolo   possono   essere
rilasciati  anche  congiuntamente  con  altri   atenei   italiani   o
stranieri. Il conferimento  dei  titoli  congiunti  e'  regolamentato
dalle convenzioni stipulate con gli atenei interessati. 
  4. Ai sensi dell'art. 11, comma 8, del DM 22 ottobre 2004 n. 270  e
con le modalita' indicate nel DM  30  aprile  2004,  prot.  9/2004  e
successive integrazioni, l'Universita' rilascia, come supplemento  al
diploma di ogni titolo di studio, un certificato che  riporta,  anche
in lingua inglese e secondo modelli conformi a  quelli  adottati  dai
Paese europei,  le  principali  indicazioni  relative  al  curriculum
specifico seguito da ogni studente per conseguire il titolo. 
  5. I requisiti di  ammissione  ai  corsi,  la  loro  durata  ed  il
conseguimento dei titoli di studio sono disciplinati dalla  normativa
vigente e dai relativi regolamenti didattici. 
  6. Il Consiglio di Facolta', almeno ogni tre anni,  su  parere  del
Nucleo di Valutazione, assicura la revisione dell'elenco dei corsi di
studio attivati e  la  verifica  del  conseguimento  degli  obiettivi
qualificanti  ed  assume  le  iniziative  necessarie  all'adeguamento
dell'offerta didattica. 
  7. Il Consiglio di Facolta'  esamina  annualmente  le  proposte  di
attivazione  di  nuovi  corsi  da  sottoporre  all'approvazione   del
Consiglio di Amministrazione. 
  8. I corsi di studio devono avere denominazione in lingua  italiana
e in lingua inglese, e possono avere  denominazione  anche  in  altra
lingua straniera. Negli atti ufficiali  l'Ateneo  puo'  scegliere  di
utilizzare la denominazione in lingua straniera e  prevedere  che  le
relative attivita'  formative  si  svolgano  nella  medesima  lingua.
All'interno dei corsi di studio possono  essere  attivati  curriculum
con nome straniero e  previste  attivita'  formative  nella  medesima
lingua. 
  9. L'elenco dei corsi di studio istituiti e i relativi  ordinamenti
didattici sono allegati al presente regolamento  e  ne  costituiscono
parte integrante.