Art. 3 Titoli di studio 1. L'Universita' rilascia i titoli di studio di cui all'art. 3 del DM 22 ottobre 2004 n. 270, e precisamente: - la laurea (L) - la laurea magistrale (LM) - il diploma di specializzazione (DS) - il dottorato di ricerca (DR). 2. L'Universita' rilascia, altresi', i master universitari di primo e di secondo livello a conclusione di corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente successivi alla laurea o alla laurea magistrale, ai sensi della normativa in vigore. 3. I titoli previsti dal presente articolo possono essere rilasciati anche congiuntamente con altri atenei italiani o stranieri. Il conferimento dei titoli congiunti e' regolamentato dalle convenzioni stipulate con gli atenei interessati. 4. Ai sensi dell'art. 11, comma 8, del DM 22 ottobre 2004 n. 270 e con le modalita' indicate nel DM 30 aprile 2004, prot. 9/2004 e successive integrazioni, l'Universita' rilascia, come supplemento al diploma di ogni titolo di studio, un certificato che riporta, anche in lingua inglese e secondo modelli conformi a quelli adottati dai Paese europei, le principali indicazioni relative al curriculum specifico seguito da ogni studente per conseguire il titolo. 5. I requisiti di ammissione ai corsi, la loro durata ed il conseguimento dei titoli di studio sono disciplinati dalla normativa vigente e dai relativi regolamenti didattici. 6. Il Consiglio di Facolta', almeno ogni tre anni, su parere del Nucleo di Valutazione, assicura la revisione dell'elenco dei corsi di studio attivati e la verifica del conseguimento degli obiettivi qualificanti ed assume le iniziative necessarie all'adeguamento dell'offerta didattica. 7. Il Consiglio di Facolta' esamina annualmente le proposte di attivazione di nuovi corsi da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione. 8. I corsi di studio devono avere denominazione in lingua italiana e in lingua inglese, e possono avere denominazione anche in altra lingua straniera. Negli atti ufficiali l'Ateneo puo' scegliere di utilizzare la denominazione in lingua straniera e prevedere che le relative attivita' formative si svolgano nella medesima lingua. All'interno dei corsi di studio possono essere attivati curriculum con nome straniero e previste attivita' formative nella medesima lingua. 9. L'elenco dei corsi di studio istituiti e i relativi ordinamenti didattici sono allegati al presente regolamento e ne costituiscono parte integrante.