Art. 32 Mobilita' studentesca e riconoscimento di studi compiuti all'estero 1. Gli studenti possono svolgere parte dei propri studi presso Universita' estere. A tal fine possono essere stipulati appositi accordi tra universita'. 2. Le opportunita' di studio all'estero sono rese note agli studenti attraverso idonee forme di pubblicita'. 3. Qualora siano disponibili borse di studio o altre agevolazioni previste dagli accordi di scambio, le modalita' di assegnazione vengono stabilite in appositi bandi. 4. Nella definizione dei progetti di attivita' formative da seguire all'estero in sostituzione di alcune delle attivita' previste dal Corso di Studio di appartenenza si avra' cura di perseguire la coerenza dell'intero piano di studio all'estero con gli obiettivi formativi del corso di studio di appartenenza piuttosto che la perfetta corrispondenza dei contenuti tra le singole attivita' formative. La valutazione della coerenza dei programmi di studio all'estero con gli obiettivi formativi del Corso di Studio, nonche' il suo riconoscimento in termini di CFU spettano al competente Consiglio del corso di studio.