(Regolamento-art. 4)
 
                               Art. 4 
                           Corsi di Laurea 
 
  1. La laurea e' conseguita al termine del corso di laurea. A coloro
che conseguono la laurea compete la qualifica accademica di dottore. 
  2. Il Corso di Laurea ha l'obiettivo di  assicurare  allo  studente
una adeguata padronanza di metodi e contenuti  scientifici  generali,
nonche' l'acquisizione di specifiche conoscenze professionali. 
  3. L'acquisizione delle conoscenze e  competenze  professionali  e'
preordinata all'inserimento dei laureati nel mondo del  lavoro  anche
ai  fini  dell'esercizio  di  attivita'  professionali  regolamentate
nell'osservanza delle disposizioni nazionali e dell'Unione europea 
  4. Per essere ammessi ad un  Corso  di  Laurea  occorre  essere  in
possesso di un Diploma di Scuola  secondaria  superiore  o  di  altro
titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo ai  sensi
delle Leggi vigenti. Altri requisiti formativi  e  culturali  possono
essere richiesti per l'accesso dagli Ordinamenti  e  Regolamenti  dei
Corsi di studio. 
  5. Per conseguire la Laurea lo studente deve  avere  acquisito  180
crediti. La durata normale del Corso di Laurea e' di tre anni. Per il
conseguimento della  laurea  e'  prevista  la  prova  finale  le  cui
modalita' sono stabilite  nel  regolamento  didattico  del  corso  di
laurea. 
  6.  I  corsi  di  laurea  aventi  gli  stessi  obiettivi  formativi
qualificanti e le conseguenti attivita' formative indispensabili sono
istituiti nella medesima classe. Tutti i titoli di studio  conseguiti
al termine di tali corsi hanno identico valore legale. 
  7.  I  corsi  istituiti  nella   stessa   classe,   ovvero   quelli
appartenenti a gruppi definiti dagli specifici ordinamenti  didattici
sulla base di criteri di affinita', condividono  attivita'  formative
di base e caratterizzanti comuni per un minimo di  60  crediti  prima
della eventuale differenziazione dei percorsi formativi in curricula.
Sono  comuni  le  attivita'  formative  che  presentano   la   stessa
denominazione,  o  denominazioni  dichiarate  equipollenti,   e   che
afferiscono  al  medesimo  settore  scientifico-disciplinare  per  un
uguale numero di crediti. 
  8. I diversi corsi di laurea afferenti alla  stessa  classe  devono
differenziarsi  per  almeno  40  crediti.  La   differenziazione   e'
calcolata come somma dei valori assoluti delle differenze dei crediti
per ciascun settore scientifico-disciplinare. Nel caso in cui i corsi
di studio siano articolati in curricula, la predetta differenziazione
deve essere garantita tra ciascun curriculum di un corso di studio  e
tutti i curricula dell'altro. 
  9. L'Universita' puo' istituire un corso di laurea  nell'ambito  di
due diverse  classi,  qualora  il  relativo  ordinamento  soddisfi  i
requisiti di entrambe le classi. 
  10. Nel caso di corsi interclasse, gli studenti indicano al momento
dell'immatricolazione la classe entro  cui  intendono  conseguire  il
titolo di studio, fermo  restando  che  possono  modificare  le  loro
scelte,   purche'   queste   diventino    definitive    al    momento
dell'iscrizione al terzo anno. 
  11.  Sulla  base  di  apposite  convenzioni,   l'universita'   puo'
rilasciare titoli anche congiuntamente con altri  atenei  italiani  o
stranieri.