Art. 4 Corsi di Laurea 1. La laurea e' conseguita al termine del corso di laurea. A coloro che conseguono la laurea compete la qualifica accademica di dottore. 2. Il Corso di Laurea ha l'obiettivo di assicurare allo studente una adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali, nonche' l'acquisizione di specifiche conoscenze professionali. 3. L'acquisizione delle conoscenze e competenze professionali e' preordinata all'inserimento dei laureati nel mondo del lavoro anche ai fini dell'esercizio di attivita' professionali regolamentate nell'osservanza delle disposizioni nazionali e dell'Unione europea 4. Per essere ammessi ad un Corso di Laurea occorre essere in possesso di un Diploma di Scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo ai sensi delle Leggi vigenti. Altri requisiti formativi e culturali possono essere richiesti per l'accesso dagli Ordinamenti e Regolamenti dei Corsi di studio. 5. Per conseguire la Laurea lo studente deve avere acquisito 180 crediti. La durata normale del Corso di Laurea e' di tre anni. Per il conseguimento della laurea e' prevista la prova finale le cui modalita' sono stabilite nel regolamento didattico del corso di laurea. 6. I corsi di laurea aventi gli stessi obiettivi formativi qualificanti e le conseguenti attivita' formative indispensabili sono istituiti nella medesima classe. Tutti i titoli di studio conseguiti al termine di tali corsi hanno identico valore legale. 7. I corsi istituiti nella stessa classe, ovvero quelli appartenenti a gruppi definiti dagli specifici ordinamenti didattici sulla base di criteri di affinita', condividono attivita' formative di base e caratterizzanti comuni per un minimo di 60 crediti prima della eventuale differenziazione dei percorsi formativi in curricula. Sono comuni le attivita' formative che presentano la stessa denominazione, o denominazioni dichiarate equipollenti, e che afferiscono al medesimo settore scientifico-disciplinare per un uguale numero di crediti. 8. I diversi corsi di laurea afferenti alla stessa classe devono differenziarsi per almeno 40 crediti. La differenziazione e' calcolata come somma dei valori assoluti delle differenze dei crediti per ciascun settore scientifico-disciplinare. Nel caso in cui i corsi di studio siano articolati in curricula, la predetta differenziazione deve essere garantita tra ciascun curriculum di un corso di studio e tutti i curricula dell'altro. 9. L'Universita' puo' istituire un corso di laurea nell'ambito di due diverse classi, qualora il relativo ordinamento soddisfi i requisiti di entrambe le classi. 10. Nel caso di corsi interclasse, gli studenti indicano al momento dell'immatricolazione la classe entro cui intendono conseguire il titolo di studio, fermo restando che possono modificare le loro scelte, purche' queste diventino definitive al momento dell'iscrizione al terzo anno. 11. Sulla base di apposite convenzioni, l'universita' puo' rilasciare titoli anche congiuntamente con altri atenei italiani o stranieri.