Art. 9 Strutture didattiche 1. Oltre alla struttura didattica di base rappresentata dalla Facolta' Dipartimentale (di seguito indifferentemente definita Facolta'), l'Universita' puo' attivare le seguenti strutture didattiche: a. Consiglio di corso di Laurea e Laurea Magistrale; b. Consiglio di corso di Specializzazione; c. Consiglio di corso di Dottorato di ricerca; d. Consiglio di Master. 2. Le attivita' di ciascuna struttura didattica sono disciplinate da appositi regolamenti nel rispetto della normativa vigente, dello Statuto dell'Universita' e del presente Regolamento. 3. Ai sensi delle leggi vigenti e in base ad appositi accordi possono essere attivate Strutture didattiche interfacolta' e interateneo. Rientrano in tale tipologia strutture didattiche per gestire sia i Corsi di studio interfacolta', sia i Corsi di studio attivati in convenzione o consorzio con altri atenei, italiani o esteri.