Art. 3 
 
 
                    Finalita' e beni in garanzia 
 
  1. Gli  accordi  di  cui  all'articolo  1  hanno  la  finalita'  di
garantire l'esposizione di una parte verso l'altra  nelle  operazioni
in strumenti derivati. 
  2. Le attivita' suscettibili di costituire il margine  di  garanzia
sono i titoli di Stato di Paesi dell'area euro, denominati in euro  e
aventi i requisiti di  cui  all'articolo  4  ("margine  in  titoli"),
ovvero il contante in euro ("margine in contanti").