Art. 3 Finalita' e beni in garanzia 1. Gli accordi di cui all'articolo 1 hanno la finalita' di garantire l'esposizione di una parte verso l'altra nelle operazioni in strumenti derivati. 2. Le attivita' suscettibili di costituire il margine di garanzia sono i titoli di Stato di Paesi dell'area euro, denominati in euro e aventi i requisiti di cui all'articolo 4 ("margine in titoli"), ovvero il contante in euro ("margine in contanti").