(Allegato I)
                                                           Allegato I 
 
             PIANO GENERALE PER L'ATTIVITA' DI VIGILANZA 
 
    Il presente allegato descrive il piano generale  per  l'attivita'
di vigilanza di cui all'art. 32  del  decreto  legislativo  8  luglio
2003, n. 224. 
    Il piano  generale  ha  lo  scopo  di  programmare  e  coordinare
l'attivita' di vigilanza, di garantire il flusso di informazioni  tra
le amministrazioni centrali, regionali  e  locali,  e  di  assicurare
adeguata  informazione  pubblica  rendendo   disponibili   sul   sito
istituzionale  del  Ministero  dell'ambiente  e  della   tutela   del
territorio e del mare i risultati dell'attivita' svolta. 
    Il  piano  generale  ha  durata  quadriennale;  nel   corso   del
quadriennio potra' rendersi necessario apportare delle  modifiche  al
piano al fine di  aggiornarlo  sulla  base  dei  criteri  di  cui  al
successivo punto VIII e con le modalita' previste dall'art. 32, comma
1, del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, per l'adozione  del
piano stesso. 
    Il piano generale e' attuato attraverso  un  programma  operativo
nazionale  annuale  sulla  base  del  quale  vengono  predisposti   i
programmi operativi regionali annuali delle ispezioni. 
    Il programma operativo nazionale annuale deve contenere  altresi'
le modalita' di  gestione  delle  non  conformita'  rilevate  durante
l'attivita' di vigilanza. 
    Le  ispezioni  e  i  controlli  sono   effettuati   su   incarico
dell'autorita' nazionale competente di cui all'art. 2, comma  1,  del
decreto legislativo 8 luglio  2003,  n.  224  (di  seguito  autorita'
nazionale competente), dei Ministeri della salute e  delle  politiche
agricole alimentari e forestali, delle regioni e province autonome  e
degli enti locali. 
    Il  programma  operativo  nazionale   annuale   sara'   condiviso
nell'ambito  di  un  Tavolo  di  coordinamento   tra   il   Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il  Ministero
della salute, il Ministero delle  politiche  agricole,  alimentari  e
forestali, e le regioni e  province  autonome,  istituito  presso  la
competente Direzione del Ministero dell'ambiente e della  tutela  del
territorio e del mare con decreto direttoriale. 
    Il programma operativo nazionale annuale viene  comunicato  dalla
Direzione competente del Ministero dell'ambiente e della  tutela  del
territorio e del mare, al Ministero della salute, al Ministero  delle
politiche agricole alimentari e forestali e alle regioni  e  province
autonome, a mezzo di informativa alla  Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento  e
Bolzano, entro il 30 novembre di ciascun anno precedente all'anno  di
riferimento del programma stesso. 
I. Attivita'   di   vigilanza   relativa   all'emissione   deliberata
  nell'ambiente di OGM per qualsiasi fine diverso dall'immissione sul
  mercato 
    1. A seguito della comunicazione di  cui  all'art.  9,  comma  3,
lettera a) del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, la  regione
o la provincia autonoma interessata  redige  un  programma  operativo
delle ispezioni che: 
      a) preveda un numero di ispezioni non inferiore a quello minimo
eventualmente stabilito nell'autorizzazione; 
      b)  sia  idoneo  a  verificare  la  conformita'  dell'emissione
deliberata nell'ambiente alle condizioni indicate nell'autorizzazione
e, nel caso in cui  l'OGM  sia  una  pianta  superiore  geneticamente
modificata (1) , alle prescrizioni di cui  al  decreto  del  Ministro
delle politiche agricole alimentari  e  forestali  19  gennaio  2005,
nonche' l'apposizione di adeguati cartelli di segnalazione  ai  sensi
dell'art. 12, comma 6, del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224. 
    2. La regione o la provincia autonoma trasmette senza indugio  il
programma   operativo   delle   ispezioni   all'autorita'   nazionale
competente. 
    3.   La   regione   o   la   provincia   autonoma,   durante   la
sperimentazione, apporta al programma operativo  delle  ispezioni  le
variazioni divenute necessarie a seguito della comunicazione  di  cui
all'art. 11, comma 1, lettera d) e comma 2, del decreto legislativo 8
luglio 2003, n. 224, e alle risultanze del piano di monitoraggio,  di
cui all'art. 8, comma 2, punto 5, del medesimo decreto legislativo, e
ne informa l'autorita' nazionale competente. 
II. Attivita' di vigilanza relativa all'immissione sul mercato di OGM
  come tali o contenuti in prodotti, esclusa la coltivazione 
    1. Ciascuna regione e  provincia  autonoma  redige  un  programma
operativo delle ispezioni relative all'immissione sul mercato di  OGM
autorizzati, ai sensi degli articoli 18, commi 1 e 3, e dell'art.  20
del decreto legislativo 8 luglio 2003,  n.  224,  o  ai  sensi  degli
articoli 15, 17 e 18 della  direttiva  2001/18/CE,  e  lo  trasmette,
entro il 30 aprile di ogni anno, all'autorita' nazionale competente. 
    2. Le ispezioni hanno lo scopo di verificare  il  rispetto  delle
condizioni di impiego e delle relative restrizioni circa  ambienti  e
aree geografiche specificate nei provvedimenti di autorizzazione,  ai
sensi dell'art. 21 del decreto legislativo 8  luglio  2003,  n.  224,
tenendo conto anche dei risultati dei piani  di  monitoraggio,  e  la
conformita' dell'etichettatura e dell'imballaggio, ai sensi dell'art.
24 del medesimo decreto legislativo. 
    3. Le ispezioni sono effettuate presso i luoghi individuati dalle
regioni e  province  autonome  tra  quelli  dove  detti  OGM  vengono
utilizzati o sono detenuti per essere messi a disposizione di terzi. 
    4. Ciascuna regione e provincia autonoma  modifica  il  programma
operativo    delle    ispezioni    sulla    base    della    modifica
all'autorizzazione originaria ai sensi dell'art. 23, commi 5 e 6, del
decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, o ai sensi  dell'art.  20,
paragrafo 3, della direttiva 2001/18/CE, dandone comunicazione  senza
indugio all'autorita' nazionale competente. 
    5.  Per  quanto  riguarda  l'immissione  in  commercio   di   OGM
autorizzati ai sensi del  regolamento  (CE)  n.  1829/2003,  ciascuna
regione o provincia autonoma  redige  un  programma  operativo  delle
ispezioni per monitorare  gli  eventuali  effetti  ambientali  tenuto
conto dei risultati del piano di  monitoraggio  di  cui  all'art.  5,
comma 5, lettera b) e all'art. 17, comma 5, lettera b)  del  medesimo
regolamento, se previsto nell'autorizzazione. 
III. Attivita' di vigilanza relativa all'immissione  sul  mercato  di
  OGM per coltivazione 
    1. Ciascuna regione e  provincia  autonoma  redige  un  programma
operativo delle ispezioni da effettuare nei siti  di  coltivazione  e
nelle aree limitrofe, naturali o coltivate sulla base: 
      i. delle localizzazioni  degli  OGM  coltivati  in  virtu'  del
titolo III del decreto legislativo 8 luglio 2003,  n.  224,  annotate
nei registri informatici ai sensi dell'art. 30, comma 1, del  decreto
legislativo 8 luglio 2003, n. 224; 
      ii. delle comunicazioni ai sensi dell'art.  30,  comma  2,  del
decreto  legislativo  8  luglio   2003,   n.   224,   relative   alle
localizzazioni delle coltivazioni  degli  OGM  autorizzati  ai  sensi
degli articoli 15,  17  e  18  della  direttiva  2001/18/CE  e  degli
articoli 7 e 19 del regolamento (CE) n.  1829/2003,  e  lo  trasmette
all'autorita' nazionale competente entro il 30 aprile di ogni anno. 
    2. Ciascuna regione e provincia autonoma  modifica  il  programma
operativo    delle    ispezioni    sulla    base    della    modifica
all'autorizzazione originaria ai sensi dell'art. 23, commi 5 e 6, del
decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, o ai sensi  dell'art.  20,
paragrafo 3, della direttiva 2001/18/CE, o ai sensi degli articoli 10
e 22 del regolamento (CE) n. 1829/2003, dandone  comunicazione  senza
indugio all'autorita' nazionale competente. 
    3. La regione  o  la  provincia  autonoma  che  ha  richiesto  la
reintegrazione nell'ambito geografico o la  revoca  delle  misure  di
limitazione o divieto ai sensi  dell'art.  26-quinquies  del  decreto
legislativo 8 luglio 2003, n. 224, ricevuta la comunicazione  di  cui
all'art. 30, comma 2, del medesimo decreto legislativo,  modifica  di
conseguenza  il  programma   operativo   delle   ispezioni,   dandone
comunicazione all'autorita' nazionale competente entro il  30  aprile
di ogni anno. 
IV. Attivita' di vigilanza sul rispetto dei divieti  di  coltivazione
  introdotti ai sensi del decreto legislativo 8 luglio 2003, n.  224,
  cosi' come  modificato  e  integrato  dal  decreto  legislativo  14
  novembre 2016, n. 227 
    1. Ciascuna regione e  provincia  autonoma  redige  un  programma
operativo delle ispezioni da effettuare allo scopo di  verificare  il
rispetto: 
      i. dei divieti di  coltivazione  introdotti  con  l'adeguamento
dell'ambito geografico di cui all'art. 26-ter del decreto legislativo
8 luglio 2003, n. 224; 
      ii. dei divieti di coltivazione  adottati  ai  sensi  dell'art.
26-quater, comma 6, del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224; 
      iii. dei divieti  temporanei  di  impianto  previsti  dall'art.
26-quater, comma 5, lettera b) e dell'art. 26-sexies,  comma  3,  del
decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224. 
    2. Ciascuna regione e provincia autonoma  comunica  il  programma
operativo delle ispezioni all'autorita'  nazionale  competente  e  al
Ministero per le politiche agricole, alimentari e forestali, entro il
30 aprile di ogni anno. 
V. Attivita' di vigilanza relativa ad OGM diversi  dai  microrganismi
  geneticamente  modificati  destinati  ad   impieghi   in   ambiente
  confinato 
    L'autorita'  nazionale  competente  assicura  la  vigilanza   sul
rispetto  delle  disposizioni  di  cui  all'art.   28   del   decreto
legislativo 8 luglio 2003, n. 224. 
VI.  Attivita'  di  vigilanza   relativa   all'emissione   deliberata
  nell'ambiente o all'immissione in commercio di OGM non autorizzati 
    L'autorita'  nazionale   competente   assicura   l'attivita'   di
vigilanza nel caso di un'emissione deliberata nell'ambiente per  ogni
fine diverso dall'immissione in commercio o nel caso di un'immissione
in commercio di OGM che non siano  stati  autorizzati  ai  sensi  del
decreto legislativo 8 luglio  2003,  n.  224;  il  riscontro  di  non
conformita' comporta l'adozione  da  parte  dell'autorita'  nazionale
competente delle misure necessarie  a  porre  immediatamente  termine
all'emissione deliberata nell'ambiente o all'immissione in  commercio
di tali OGM non autorizzati in applicazione dell'art. 5, comma 4, del
medesimo decreto legislativo. 
    Nel caso in cui si verifichi l'immissione in commercio di un  OGM
per il quale non  sia  stata  concessa  l'autorizzazione  nell'Unione
europea, a seguito della comunicazione  nel  merito  da  parte  della
Commissione europea o di  uno  Stato  membro,  l'autorita'  nazionale
competente, il Ministero della salute, il Ministero  delle  politiche
agricole, alimentari e forestali, le regioni e le  province  autonome
di Trento e Bolzano, assicurano per quanto di  rispettiva  competenza
l'attivita' di vigilanza ai fini dell'attuazione di  quanto  previsto
dall'art. 4, paragrafo 5, della direttiva 2001/18/CE. 
VII. Rendicontazione e informazione pubblica 
    1. Ciascuna regione e provincia autonoma trasmette, entro  il  31
marzo di ogni anno successivo a quello cui fa riferimento l'attivita'
di  vigilanza  effettuata,  all'autorita'  nazionale  competente,  un
resoconto sulle attivita' di vigilanza svolte. 
    2. L'autorita' nazionale competente redige  un  rapporto  annuale
comprendente una valutazione complessiva dei risultati  ed  eventuali
indicazioni correttive, anche al fine di  razionalizzare  l'attivita'
di vigilanza, e lo trasmette al Ministero per le politiche  agricole,
alimentari e forestali, al Ministero della salute e  alla  Conferenza
unificata; tale rapporto e' pubblicato  sul  sito  istituzionale  del
Ministero dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del  mare
entro  il  30  giugno  di  ogni  anno  successivo  a  quello  cui  fa
riferimento l'attivita' di vigilanza effettuata. 
VIII. Criteri e modalita' di aggiornamento  del  piano  generale  per
  l'attivita' di vigilanza 
    1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare aggiorna, ove necessario, il piano generale per  l'attivita'  di
vigilanza, con cadenza annuale, con le modalita'  previste  dall'art.
32, comma 1, del decreto legislativo  8  luglio  2003,  n.  224,  per
l'adozione del piano stesso, tenendo conto dei risultati del rapporto
annuale di cui al precedente punto VI, sulla base: 
      a) delle autorizzazioni all'emissione deliberata  nell'ambiente
per ogni fine diverso  dall'immissione  in  commercio  ai  sensi  del
Titolo II del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224; 
      b)  degli  aggiornamenti  del  pubblico  registro  informatico,
istituito ai sensi dell'art. 30, comma 1, del decreto  legislativo  8
luglio 2003, n. 224, dove sono annotate le localizzazioni  degli  OGM
emessi in virtu' del titolo II e  degli  aggiornamenti  dei  pubblici
registri,  istituiti  ai  sensi  del  medesimo  articolo,  dove  sono
annotate le localizzazioni degli OGM coltivati in virtu'  del  titolo
III; 
      c) delle comunicazioni effettuate ai sensi dell'art. 30,  comma
2, del decreto legislativo 8  luglio  2003,  n.  224,  relative  alla
localizzazione delle coltivazioni di OGM autorizzati ai  sensi  degli
articoli 15, 17 e 18 della direttiva 2001/18/CE e degli articoli 7  e
19 del regolamento (CE) n. 1829/2003; 
      d) delle autorizzazioni all'immissione sul mercato di OGM  come
tali o contenuti in prodotti, esclusa la coltivazione, rilasciate  ai
sensi dell'art. 18, comma 1, dell'art. 18, comma 3,  o  dell'art.  20
del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, oppure  rilasciate  ai
sensi degli articoli 15, 17 e 18 della direttiva 2001/18/CE; 
      e) dei risultati del piano di monitoraggio di cui  all'art.  8,
comma 2, lettera a) punto 5 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n.
224; 
      f) dei risultati del piano di monitoraggio di cui all'art.  16,
comma 3, lettera f) del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224,  o
dei risultati del piano di monitoraggio di cui all'art. 13, comma  2,
lettera e) della direttiva 2001/18/CE; 
      g) dei  risultati  del  piano  di  monitoraggio  degli  effetti
ambientali di cui all'art. 5, comma 5,  lettera  b)  e  all'art.  17,
comma 5, lettera b) del regolamento (CE) n. 1829/2003; 
      h) degli impieghi in ambiente  confinato  di  OGM  diversi  dai
microrganismi geneticamente modificati ai sensi dell'art.  3  lettera
d) punto 2) del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224. 
    2. Il piano generale per l'attivita' di vigilanza  e'  aggiornato
anche sulla base: 
      a) dei divieti di  coltivazione  introdotti  con  l'adeguamento
dell'ambito geografico di cui all'art. 26-ter del decreto legislativo
8 luglio 2003, n. 224; 
      b) dei divieti di  coltivazione  adottati  ai  sensi  dell'art.
26-quater, comma 6, del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224; 
      c) dei divieti  temporanei  di  impianto  introdotti  ai  sensi
dell'art. 26-quater, comma 5, lettera b) e dell'art. 26-sexies, comma
3, del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224. 
    3. Qualora non sussistano i motivi di cui ai precedenti punti 1 e
2, il piano generale per l'attivita' di vigilanza rimane invariato. 
IX. Compiti degli ispettori 
    1.  L'attivita'  di  vigilanza  e'  effettuata  dagli   ispettori
iscritti nel registro nazionale ai sensi dell'art. 32, comma  2,  del
decreto legislativo 8  luglio  2003,  n.  224,  pubblicato  sul  sito
istituzionale  del  Ministero  dell'ambiente  e  della   tutela   del
territorio e del mare. 
    2. Gli ispettori hanno il compito di verificare che: 
      a) l'emissione deliberata nell'ambiente di OGM  per  ogni  fine
diverso dall'immissione in  commercio  sia  effettuata  nei  siti  di
sperimentazione    nel    rispetto    delle    condizioni    indicate
nell'autorizzazione e, nel caso delle piante superiori  geneticamente
modificate, delle prescrizioni per la  valutazione  del  rischio  per
l'agrobiodiversita', i sistemi agrari e la filiera agroalimentare  di
cui del decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali 19
gennaio  2005,  nonche'  l'apposizione  di   adeguati   cartelli   di
segnalazione ai sensi dell'art. 12, comma 6, del decreto  legislativo
8 luglio 2003, n. 224. Nel caso di  modifiche  all'autorizzazione  ai
sensi dell'art. 11, comma 2, del decreto legislativo 8  luglio  2003,
n.  224,  gli  ispettori  verificano   che   l'emissione   deliberata
nell'ambiente avvenga conformemente alle modifiche apportate; 
      b) l'immissione sul mercato di OGM come  tali  o  contenuti  in
prodotti   avvenga   in   conformita'   alle   condizioni    indicate
nell'autorizzazione rilasciata dall'autorita' nazionale competente  o
nell'autorizzazione rilasciata dall'autorita' competente di un  altro
Stato membro. Nel caso di  modifiche  dell'autorizzazione,  ai  sensi
dell'art. 23, commi 5 e 6, del decreto legislativo 8 luglio 2003,  n.
224,  o  ai  sensi  dell'art.  20  della  direttiva  2001/18/CE,  gli
ispettori  verificano   che   l'immissione   in   commercio   avvenga
conformemente alle  modifiche  apportate.  Gli  ispettori  verificano
inoltre che l'etichettatura e l'imballaggio  degli  OGM  immessi  sul
mercato   siano   conformi   alle   prescrizioni   contenute    nelle
autorizzazioni,  ai  sensi  dell'art.  24,  comma  1,   del   decreto
legislativo 8 luglio 2003, n. 224; 
      c) quanto alla coltivazione di OGM autorizzati, il rispetto  da
parte di chi li coltiva delle condizioni previste nell'autorizzazione
rilasciata in virtu' del titolo III del decreto legislativo 8  luglio
2003, n. 224, o in virtu' degli articoli 15, 17 e 18 delle  direttiva
2001/18/CE o degli articoli 7 e 19 del regolamento (CE) n.  1829/2003
nonche' delle disposizioni di cui all'art. 30, comma 2,  del  decreto
legislativo  8  luglio  2003,  n.  224.   Nel   caso   di   modifiche
all'autorizzazione ai sensi dell'art. 23, commi 5 e  6,  del  decreto
legislativo 8 luglio 2003, n. 224, o ai sensi dell'art. 20, paragrafo
3, della direttiva 2001/18/CE, o ai sensi degli articoli 10 e 22  del
regolamento (CE)  n.  1829/2003,  gli  ispettori  verificano  che  la
coltivazione  degli  OGM   avvenga   conformemente   alle   modifiche
apportate; 
      d) il rispetto  dei  divieti  di  coltivazione  introdotti  con
l'adeguamento dell'ambito  geografico  di  cui  all'art.  26-ter  del
decreto legislativo 8  luglio  2003,  n.  224  o  adottati  ai  sensi
dell'art. 26-quater, comma 6, del decreto legislativo 8 luglio  2003,
n. 224, nonche'  il  rispetto  dei  divieti  temporanei  di  impianto
previsti  dall'art.  26-quater,  comma  5,  lettera  b)  e  dell'art.
26-sexies, comma 3, del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224. 
    3. Gli ispettori  hanno  inoltre  il  compito  di  verificare  il
rispetto  delle  disposizioni  di  cui  all'art.   28   del   decreto
legislativo 8 luglio 2003, n.  224,  e  l'applicazione  delle  misure
adottate ai sensi dell'art. 5, comma 4,  del  decreto  legislativo  8
luglio 2003, n. 224. 
X. Procedura per l'ispezione 
    1. Le ispezioni sono eseguite senza preavviso. 
    2. Gli ispettori redigono il  verbale  dell'ispezione  secondo  i
modelli di cui ai punti A, B, C, D ed E dell'Allegato II. 
    3. Nel verbale sono riportati i  risultati  dell'ispezione  e  le
eventuali osservazioni e/o contestazioni in merito a quanto  rilevato
dall'ispettore. 
    4. Gli ispettori possono procedere al  prelievo  di  campioni  di
materiale compilando il modello di verbale di campionamento di cui al
punto F dell'Allegato II. 

(1) Il termine «piante superiori» indicata le piante appartenenti  ai
    gruppi  tassonomici delle Spermatofite, ovvero Gimnosperme  e  le
    Angiosperme (allegato III del decreto legislativo 8 luglio  2003,
    n. 224).