Art. 2 
 
                      Limiti dell'indebitamento 
 
  1. Le emissioni dei prestiti dovranno essere effettuate, oltre  che
nel  rispetto  del  limite  stabilito  annualmente  dalla  legge   di
approvazione  del  bilancio  di  previsione  dello  Stato,   altresi'
attenendosi ai limiti di  cui  al  presente  decreto  e  secondo  gli
obiettivi dal medesimo indicati. 
  2. I titoli potranno avere qualunque durata;  nella  determinazione
della stessa, si  dovra'  contemperare  l'esigenza  di  acquisire  il
gradimento dei mercati con quella di contenere il  costo  complessivo
dell'indebitamento in un'ottica di medio-lungo  periodo,  considerata
l'esigenza  di  protezione  dal  rischio  di  rifinanziamento  e   di
esposizione a mutamenti dei tassi di interesse. 
  3. In  tale  attivita',  il  Dipartimento  del  Tesoro  effettuera'
emissioni di prestiti in modo che, al termine  dell'anno  finanziario
2018, la quota dei titoli a breve termine si attesti tra il 3% e l'8%
dell'ammontare  nominale  complessivo  dei   titoli   di   Stato   in
circolazione a quella data, la quota dei titoli  «nominali»  a  tasso
fisso a medio-lungo termine tra il 65% ed il 78%, la quota dei titoli
«nominali» a tasso variabile tra il 5% e il 10%;  inoltre,  le  quote
dei titoli "reali" indicizzati all'inflazione e dei  certificati  del
Tesoro zero-coupon non dovranno superare rispettivamente il 15% e  il
4% e la quota dei prestiti  emessi  sui  mercati  esteri  non  dovra'
eccedere il 5%. 
  4. Inoltre, il Dipartimento del Tesoro potra'  effettuare,  con  le
modalita' di cui al presente decreto, operazioni di  assegnazione  di
titoli per particolari finalita' previste dalla normativa.