Art. 3 Operazioni di ristrutturazione del debito pubblico 1. Il Dipartimento del Tesoro potra' effettuare operazioni di ristrutturazione del debito pubblico su base consensuale. Tali operazioni di ristrutturazione non sono da intendersi quali modifiche dei termini e delle condizioni dei singoli prestiti disposte in modo unilaterale dall'autorita' emittente. 2. Le predette operazioni, incluse quelle effettuate attraverso l'utilizzo di strumenti derivati concluse nell'ambito degli accordi di cui al successivo art. 5, avranno come obiettivi, sulla base delle informazioni disponibili e delle condizioni di mercato, il contenimento del costo complessivo dell'indebitamento, la protezione dai rischi di mercato e di rifinanziamento e il buon funzionamento del mercato secondario dei titoli di Stato. 3. Le operazioni di scambio o riacquisto verranno disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione II. 4. In ciascuna operazione, il Dipartimento del Tesoro potra' procedere al riacquisto di titoli sino ad un importo massimo pari al 40% dell'ammontare nominale in circolazione di ogni emissione. Tale limite non si applica alle emissioni della Repubblica italiana relative al programma «Euro Medium Terms Notes» (EMTN). 5. Alle operazioni di scambio o di riacquisto di titoli saranno ammessi a partecipare esclusivamente gli «Specialisti in titoli di Stato», come definiti dall'art. 23 del decreto ministeriale 22 dicembre 2009, n. 216. 6. In forza dell'art. 3, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, i pagamenti conseguenti alle operazioni di cui al presente articolo potranno avvenire anche in deroga a quanto stabilito dall'art. 24, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modifiche e integrazioni, in considerazione delle condizioni obiettive di fatto collegate a tale operativita'.