Art. 3 
 
         Operazioni di ristrutturazione del debito pubblico 
 
  1. Il Dipartimento  del  Tesoro  potra'  effettuare  operazioni  di
ristrutturazione  del  debito  pubblico  su  base  consensuale.  Tali
operazioni di ristrutturazione non sono da intendersi quali modifiche
dei termini e delle condizioni dei singoli prestiti disposte in  modo
unilaterale dall'autorita' emittente. 
  2. Le predette operazioni,  incluse  quelle  effettuate  attraverso
l'utilizzo di strumenti derivati concluse nell'ambito  degli  accordi
di cui al successivo art. 5, avranno come obiettivi, sulla base delle
informazioni  disponibili  e  delle   condizioni   di   mercato,   il
contenimento del costo complessivo dell'indebitamento, la  protezione
dai rischi di mercato e di rifinanziamento e  il  buon  funzionamento
del mercato secondario dei titoli di Stato. 
  3. Le operazioni di scambio  o  riacquisto  verranno  disposte  dal
direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore  della
Direzione II. 
  4. In  ciascuna  operazione,  il  Dipartimento  del  Tesoro  potra'
procedere al riacquisto di titoli sino ad un importo massimo pari  al
40% dell'ammontare nominale in circolazione di ogni  emissione.  Tale
limite non  si  applica  alle  emissioni  della  Repubblica  italiana
relative al programma «Euro Medium Terms Notes» (EMTN). 
  5. Alle operazioni di scambio o di  riacquisto  di  titoli  saranno
ammessi a partecipare esclusivamente gli «Specialisti  in  titoli  di
Stato», come  definiti  dall'art.  23  del  decreto  ministeriale  22
dicembre 2009, n. 216. 
  6. In forza dell'art. 3, comma 2, del citato decreto del Presidente
della Repubblica n.  398  del  2003,  i  pagamenti  conseguenti  alle
operazioni di cui al presente articolo  potranno  avvenire  anche  in
deroga a quanto stabilito dall'art.  24,  comma  2,  della  legge  31
dicembre 2009, n. 196  e  successive  modifiche  e  integrazioni,  in
considerazione delle condizioni obiettive di fatto collegate  a  tale
operativita'.