Art. 4 
 
        Contenimento del rischio di credito nelle operazioni 
               di ristrutturazione del debito pubblico 
 
  1. Al fine di ridurre i rischi connessi ad eventuali  inadempimenti
delle  controparti  di  operazioni  di  ristrutturazione   effettuate
attraverso l'utilizzo di strumenti derivati, tali operazioni  saranno
concluse solo con istituzioni finanziarie di elevata affidabilita'. 
  2. Nel valutare il merito del credito delle  predette  istituzioni,
si terra' conto della valutazione espressa dalle  principali  agenzie
di rating tra quelle che effettuano una  valutazione  del  merito  di
credito ai sensi del regolamento (CE) n. 1060/2009 del  16  settembre
2009 e successive modifiche. 
  3. Ove  ne  ravvisi  l'opportunita'  per  la  gestione  del  debito
pubblico,  il  Dipartimento  del  Tesoro  pone  in  essere,  con   le
controparti di operazioni in strumenti derivati, accordi  finalizzati
alla reciproca prestazione di una garanzia (collateral), ai sensi  di
quanto previsto al comma 1 bis dell'art. 3 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 398 del 2003. 
  4. Con riferimento agli accordi di  cui  al  comma  precedente,  la
soglia di esposizione prevista dalla lettera b), comma 1, art. 6  del
Decreto garanzie e' pari a quattro miliardi  di  euro.  L'esposizione
rilevante e'  calcolata  come  media  delle  valutazioni  settimanali
effettuate  dal  Dipartimento  del  Tesoro  sulla   totalita'   delle
posizioni in strumenti derivati in essere  con  ciascuna  controparte
nell'ultimo trimestre del 2017.