Art. 4 Contenimento del rischio di credito nelle operazioni di ristrutturazione del debito pubblico 1. Al fine di ridurre i rischi connessi ad eventuali inadempimenti delle controparti di operazioni di ristrutturazione effettuate attraverso l'utilizzo di strumenti derivati, tali operazioni saranno concluse solo con istituzioni finanziarie di elevata affidabilita'. 2. Nel valutare il merito del credito delle predette istituzioni, si terra' conto della valutazione espressa dalle principali agenzie di rating tra quelle che effettuano una valutazione del merito di credito ai sensi del regolamento (CE) n. 1060/2009 del 16 settembre 2009 e successive modifiche. 3. Ove ne ravvisi l'opportunita' per la gestione del debito pubblico, il Dipartimento del Tesoro pone in essere, con le controparti di operazioni in strumenti derivati, accordi finalizzati alla reciproca prestazione di una garanzia (collateral), ai sensi di quanto previsto al comma 1 bis dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003. 4. Con riferimento agli accordi di cui al comma precedente, la soglia di esposizione prevista dalla lettera b), comma 1, art. 6 del Decreto garanzie e' pari a quattro miliardi di euro. L'esposizione rilevante e' calcolata come media delle valutazioni settimanali effettuate dal Dipartimento del Tesoro sulla totalita' delle posizioni in strumenti derivati in essere con ciascuna controparte nell'ultimo trimestre del 2017.