Art. 2 
 
 
                        Ordine di esecuzione 
 
  1.  Piena  ed  intera  esecuzione  e'  data  ai  Trattati  di   cui
all'articolo 1 a decorrere dalla data della loro entrata  in  vigore,
in conformita' a quanto disposto,  rispettivamente,  dall'articolo  7
dell'Accordo  di  cui  all'articolo  1,  comma  1,  lettera   a),   e
dall'articolo 4 del  Protocollo  di  cui  all'articolo  1,  comma  1,
lettera b).