Art. 3 
 
 
           Realizzazione dell'Opera per lotti costruttivi 
 
  1.  La  sezione  transfrontaliera  della  nuova  linea  ferroviaria
Torino-Lione prevista dall'Accordo di cui all'articolo 1, di  seguito
denominata  «Opera»,  e'  realizzata  con   le   modalita'   previste
dall'articolo 2, commi 232, lettere b) e c), e 233,  della  legge  23
dicembre 2009, n. 191, in relazione alle  risorse  autorizzate  dalla
legislazione vigente. Entro trenta giorni dalla data  di  entrata  in
vigore della presente legge il CIPE delibera in ordine all'avvio  dei
lotti finanziati con le risorse allo scopo finalizzate a legislazione
vigente di cui all'articolo 1, comma 208,  della  legge  24  dicembre
2012, n. 228. 
  2. Agli oneri per missioni derivanti dal Regolamento dei  contratti
di cui all'articolo 1, comma 1, lettera  b),  che  costituisce  parte
integrante del Protocollo addizionale, valutati in euro 24.975  annui
e pari a euro 1.000 annui a decorrere  dall'anno  2017,  si  provvede
mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2017
e 2018, dello stanziamento  del  fondo  speciale  di  parte  corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018,  nell'ambito  del
programma «Fondi di riserva e  speciali»  della  missione  «Fondi  da
ripartire» dello stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze per l'anno 2016, allo  scopo  parzialmente  utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero degli affari  esteri  e  della
cooperazione internazionale. 
  3. In relazione agli oneri di realizzazione  dell'Opera  e  per  le
spese di missione di cui al comma  2,  il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze, sulla base delle informazioni trasmesse  dai  Ministri
competenti, provvede al monitoraggio ai sensi dell'articolo 17, comma
12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Qualora gli oneri siano  in
procinto di scostarsi rispetto alle previsioni, si provvede ai  sensi
dell'articolo 17, commi 12-bis, 12-ter e  12-quater,  della  medesima
legge. 
  4. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.