(Accordo-art. 3)
                             Articolo 3 
 
   Applicazione dell'articolo 18 dell'Accordo del 30 gennaio 2012 
 
    Il costo certificato del progetto inclusivo delle  alee  e  degli
imprevisti, di cui al primo comma dell'articolo 18  dell'Accordo  del
30 gennaio 2012, e' definito a  valuta  gennaio  2012  a  conclusione
dell'iter di certificazione dei costi, in corso all'atto della  firma
del presente Accordo. Il suddetto costo certificato e' validato in un
protocollo addizionale al presente  Accordo,  da  concludere  da  uno
scambio di lettere. Questo protocollo addizionale  precisa  anche  le
modalita'  di  applicazione  dell'articolo  18  dell'Accordo  del  30
gennaio 2012, al fine di tenere conto dell'attualizzazione  monetaria
e anche dell'evoluzione dei  costi  dei  fattori  di  produzione  dei
lavori definitivi. L'aggiudicazione da parte del  Promotore  pubblico
degli appalti per i lavori definitivi,  di  cui  all'articolo  1  del
presente Accordo,  potra'  intervenire  soltanto  dopo  l'entrata  in
vigore  di  questo  protocollo  addizionale.  Con  quest'ultimo,   il
presente  Accordo  costituisce  il  protocollo  addizionale  di   cui
all'articolo 4 dell'Accordo del 29 gennaio 2001.