Art. 5 Disposizioni in materia di sospensione o revoca dell'autorizzazione e dell'accreditamento degli Istituti dei tessuti 1. Al decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 16, come modificato dal presente decreto, dopo l'articolo 16 e' inserito il seguente: «Art. 16-bis. (Sospensione o revoca dell'autorizzazione e dell'accreditamento degli Istituti dei tessuti). - 1. La regione o la provincia autonoma competente, ai sensi dell'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 191, sospende l'autorizzazione e l'accreditamento degli istituti dei tessuti nel caso in cui, anche sulla base dei controlli e delle ispezioni previsti dalla legge, sia accertato il mancato rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 15-ter, comma 1. Si procede alla revoca nei casi di maggiore gravita', in particolare nel caso in cui venga compromessa la tracciabilita' e, comunque, nei casi di mancato adeguamento a seguito di sospensione o di reiterata inosservanza delle prescrizioni.».