Art. 6 
 
Misure tecniche in materia di etichettatura, di notifica di  reazioni
  ed eventi avversi gravi, di dati minimi da conservare ai fini della
  tracciabilita' e di struttura del codice unico europeo 
  1. All'allegato VI, parte E, del  decreto  legislativo  25  gennaio
2010, n. 16, e successive modificazioni, sono apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) al punto 1, dopo la lettera f), e' inserita la seguente: 
      «g) codice unico europeo applicabile ai tessuti e alle  cellule
distribuiti   a   fini   di   applicazioni   sull'uomo   o   sequenza
d'identificazione della  donazione  applicabile  ai  tessuti  e  alle
cellule rilasciati per la circolazione, non  distribuiti  a  fini  di
applicazioni sull'uomo»; 
    b) al punto 1, le parole da: «Se alcune» fino a: «restino uniti»,
sono sostituite dalle seguenti: «Se alcune delle informazioni di  cui
alle lettere d), e) e g) non possono  essere  incluse  nell'etichetta
del contenitore primario, sono tuttavia fornite su un foglio separato
ad esso allegato. Tale foglio e'  imballato  insieme  al  contenitore
primario in modo da garantire che restino uniti»; 
    c) al punto 2, dopo la lettera i), e' inserita la seguente: 
      «l)  per  i  tessuti  e  le   cellule   importati,   paese   di
approvvigionamento e paese esportatore (se differente  dal  paese  di
approvvigionamento).»; 
  2. Gli allegati VII, VIII, X e XI al decreto legislativo 25 gennaio
2010,  n.  16,  e  successive  modificazioni,  sono  sostituti  dagli
allegati VII, VIII, X  e  XI  di  cui  dall'allegato  I  al  presente
decreto. 
  3. Dopo l'allegato XI al decreto legislativo 25  gennaio  2010,  n.
16, e successive modificazioni, e' inserito l'allegato XI-bis di  cui
all'allegato II al presente decreto. 
 
          Note all'art. 6: 
              - Il testo dell'allegato VI del decreto legislativo  25
          gennaio 2010, n. 16, citato nelle note alle premesse,  come
          modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
              «Allegato VI. 
              Prescrizioni per l'autorizzazione  di  procedimenti  di
          preparazione di tessuti e cellule negli istituti di tessuti
          (Articolo 9). 
              1.  L'autorita'  regionale  competente  autorizza  ogni
          procedimento di preparazione di tessuti e cellule dopo aver
          valutato i criteri di selezione del donatore e le procedure
          di approvvigionamento, i  protocolli  relativi  a  ciascuna
          fase del procedimento, i criteri di gestione della qualita'
          e i criteri quantitativi e  qualitativi  definitivi  per  i
          tessuti e le cellule. Tale valutazione si basa almeno sulle
          prescrizioni del presente allegato. 
              A. Ricevimento dei tessuti e cellule. 
              L'istituto  dei  tessuti  riceve  tessuti   e   cellule
          prelevati rispondenti ai requisiti  previsti  dal  presente
          decreto. 
              B. Lavorazione. 
              Nel caso in cui le attivita' per  le  quali  si  chiede
          l'autorizzazione   e   l'accreditamento   comprendano    la
          lavorazione di tessuti e cellule, l'istituto dei tessuti si
          attiene alle procedure e ai criteri seguenti: 
              1.  Le   procedure   di   lavorazione   critiche   sono
          convalidate e tali da non rendere i tessuti  o  le  cellule
          clinicamente inefficaci  o  nocivi  per  il  ricevente.  La
          convalida si basa su studi eseguiti dall'istituto stesso  o
          su  dati  tratti  da  studi  pubblicati,  o,  nel  caso  di
          procedure  di  lavorazione  pienamente   affermate,   sulla
          valutazione retrospettiva dei  risultati  clinici  relativi
          all'impiego di tessuti forniti dall'istituto. 
              2. E' prescritta la dimostrazione che  il  procedimento
          di convalida  possa  essere  svolto  in  modo  coerente  ed
          efficace nell'ambito dell'istituto dei tessuti ad opera del
          personale ivi operante. 
              3. Le procedure sono  documentate  nelle  POS,  che  si
          attengono al metodo convalidato e  ai  parametri  stabiliti
          dal presente decreto, conformemente all'Allegato  V,  Parte
          E, punti da 1 a 4. 
              4.  L'istituto  dei  tessuti  garantisce  che  tutti  i
          procedimenti si svolgano in conformita' alle POS approvate. 
              5. Qualora ai tessuti  o  cellule  venga  applicato  un
          procedimento   di   inattivazione   microbica,   esso    va
          specificato, documentato e convalidato. 
              6.  Prima  di   ogni   modifica   significativa   della
          lavorazione, il procedimento modificato  e'  convalidato  e
          documentato. 
              7. Le  procedure  di  lavorazione  sono  periodicamente
          sottoposte  a  valutazione  critica,   per   garantire   la
          continuita' del conseguimento dei risultati previsti. 
              8. Le procedure per scartare  tessuti  e  cellule  sono
          tali da impedire  la  contaminazione  di  altri  tessuti  e
          cellule, dell'ambiente di lavorazione o del personale. Tali
          procedure sono eseguite  nel  rispetto  delle  disposizioni
          vigenti. 
              C. Stoccaggio e rilascio di tessuti e cellule. 
              Nel caso in cui le attivita' per  le  quali  si  chiede
          l'autorizzazione   e   l'accreditamento   comprendano    lo
          stoccaggio e il rilascio di tessuti e  cellule,  l'istituto
          dei  tessuti  si  attiene  alle  procedure  ed  ai  criteri
          seguenti: 
              1. Per ogni tipo  di  condizione  di  stoccaggio  viene
          precisato il tempo  massimo.  Il  periodo  stabilito  tiene
          conto, tra  l'altro,  dell'eventuale  deterioramento  delle
          proprieta' richieste per tessuti e cellule. 
              2. Al fine di garantire che tessuti e cellule non siano
          rilasciati  prima  che  siano  state  rispettate  tutte  le
          condizioni previste dal  presente  decreto,  e'  necessario
          predisporre un inventario per i  tessuti  e/o  le  cellule;
          deve essere predisposta una  procedura  operativa  standard
          che precisi le circostanze, le responsabilita'  nonche'  le
          procedure inerenti al rilascio di tessuti e cellule per  la
          distribuzione. 
              3. L'istituto dei tessuti pone in atto un  sistema  per
          l'identificazione di tessuti e  cellule  in  ogni  fase  di
          lavorazione, mirato a distinguere in modo inequivocabile  i
          prodotti  rilasciati   da   quelli   non   rilasciati   (in
          quarantena) e da quelli scartati. 
              4. I dati registrati sono in grado  di  dimostrare  che
          prima  del  rilascio  di  tessuti  e  cellule  sono   state
          rispettate tutte le necessarie  corrispondenti  specifiche,
          in particolare che tutti i moduli di dichiarazione in  uso,
          le  cartelle  mediche  pertinenti,  le   registrazioni   di
          lavorazione  e  i  risultati  dei  controlli   sono   stati
          verificati in base a una procedura scritta da  personale  a
          tal fine autorizzato  dal  responsabile  dell'istituto  dei
          tessuti. Qualora i risultati di esami di laboratorio  siano
          comunicati per via telematica, e' indispensabile ne risulti
          traccia che permetta di  individuare  il  responsabile  del
          loro rilascio. 
              5. Ove siano introdotti nuovi criteri  di  selezione  o
          controllo dei donatori o significative modifiche delle fasi
          di lavorazione per rafforzare la sicurezza o  la  qualita',
          e'  eseguita  una  valutazione  dei   rischi   documentata,
          approvata  dal  responsabile  dell'istituto  dei   tessuti,
          finalizzata a stabilire il destino di tutti i tessuti e  le
          cellule stoccati. 
              D. Distribuzione e ritiro. 
              Nel caso in cui le attivita' per  le  quali  si  chiede
          l'autorizzazione   e   l'accreditamento   comprendano    la
          distribuzione dei tessuti e cellule, l'istituto dei tessuti
          si attiene alle procedure ed ai criteri seguenti. 
              1. Al fine di conservare le  proprieta'  richieste  per
          tessuti e cellule, sono definite le condizioni di trasporto
          critiche, quali: temperatura e scadenze temporali. 
              2. Il contenitore e l'imballaggio e' realizzato in modo
          da risultare affidabile e  garantire  la  conservazione  di
          tessuti e cellule nelle condizioni  prestabilite.  Tutti  i
          contenitori e gli imballaggi in uso sono  convalidati  come
          idonei allo scopo cui sono destinati. 
              3. Ove  la  distribuzione  sia  affidata  a  terzi,  un
          accordo  documentato  garantisce  il   mantenimento   delle
          prestabilite condizioni richieste. 
              4. Il personale dell'istituto dei tessuti, a  tal  fine
          incaricato, valuta le eventuali esigenze di ritiro ed avvia
          e coordina le azioni necessarie conseguenti. 
              5.  L'istituto  dei  tessuti  predispone  una  efficace
          procedura per il ritiro, che includa la  descrizione  delle
          responsabilita' e delle azioni da  intraprendere,  compresa
          la notifica all'autorita' competente. 
              6. Le azioni da intraprendere comunque entro un periodo
          predefinito  comportano  l'individuazione  dei  tessuti   e
          cellule interessati e una ricostruzione del loro  percorso.
          L'indagine ha lo scopo di: identificare ogni  donatore  che
          possa aver contribuito a causare la reazione nel ricevente,
          recuperare tessuti e cellule provenienti da detto donatore,
          informare destinatari e riceventi dei  tessuti  e  cellule,
          prelevati  dal  medesimo,  dell'eventuale  rischio  a   cui
          possono essere esposti. 
              7. Le richieste  di  tessuti  e  cellule  sono  gestite
          secondo procedure prestabilite; le disposizioni seguite per
          l'assegnazione di tessuti e cellule a determinati  pazienti
          o strutture sanitarie sono loro comunicate, se richiesto, e
          documentate. 
              8.  E'  predisposto  un  sistema  documentato  per   il
          trattamento dei prodotti restituiti, comprendente,  se  del
          caso, i criteri per la loro iscrizione nell'inventario. 
              E. Etichettatura finale per la distribuzione. 
              1. Sul contenitore primario di tessuti o cellule  viene
          indicato: 
                a)   tipo    di    tessuti    e    cellule,    numero
          d'identificazione o codice dei tessuti o cellule e, se  del
          caso, numero del lotto o della partita; 
                b) identificazione dell'istituto dei tessuti; 
                c) data di scadenza; 
                d) in caso di donazione  autologa,  tale  impiego  e'
          specificato mediante la dicitura: «esclusivamente  per  uso
          autologo», identificando donatore e ricevente; 
                e) in caso di donazioni con destinatario, l'etichetta
          indica il ricevente prescelto; 
                f) qualora tessuti e cellule risultino positivi a uno
          specifico marcatore di malattia infettiva, l'etichetta reca
          la dicitura: «RISCHIO BIOLOGICO». 
                g) codice unico europeo applicabile ai tessuti e alle
          cellule distribuiti a  fini  di  applicazioni  sull'uomo  o
          sequenza d'identificazione della donazione  applicabile  ai
          tessuti e alle cellule rilasciati per la circolazione,  non
          distribuiti a fini di applicazioni sull'uomo. 
              Se alcune delle informazioni di cui alle lettere d), e)
          e  g)  non  possono  essere  incluse   nell'etichetta   del
          contenitore primario, sono tuttavia fornite  su  un  foglio
          separato ad esso allegato. Tale foglio e' imballato insieme
          al contenitore primario in modo da  garantire  che  restino
          uniti. 
              2.   Sull'etichetta   o   nella    documentazione    di
          accompagnamento sono riportate le seguenti informazioni: 
                a)  descrizione  e,  se  del  caso,  dimensioni   del
          prodotto di tessuto o cellule; 
                b) morfologia e dati funzionali, se necessario; 
                c) data di distribuzione del tessuto o delle cellule; 
                d)  analisi  biologiche  eseguiti  sul   donatore   e
          risultati; 
                e) raccomandazioni per lo stoccaggio; 
                f)  istruzioni  per  l'apertura  del  contenitore   e
          dell'imballaggio  e  per   ogni   altra   manipolazione   o
          ricostituzione necessaria; 
                g) data di scadenza dall'apertura o manipolazione; 
                h) istruzioni per la notifica delle reazioni o  degli
          eventi avversi gravi, di cui agli articoli 5 e 6; 
                i) presenza  di  residui  potenzialmente  nocivi  (ad
          esempio antibiotici, ossido di etilene); 
                l) per i tessuti e le  cellule  importati,  paese  di
          approvvigionamento e paese esportatore (se  differente  dal
          paese di approvvigionamento). 
              F.  Etichettatura  esterna  del  contenitore   per   la
          spedizione. 
              1. Ai fini del trasporto  il  contenitore  primario  e'
          collocato per la  spedizione  in  un  contenitore,  la  cui
          etichetta reca almeno le seguenti informazioni: 
                a)   identificazione   dell'istituto   dei    tessuti
          d'origine, compresi indirizzo e numero telefonico; 
                b) identificazione  dell'organizzazione  responsabile
          dell'applicazione    sull'uomo    destinataria,    compresi
          indirizzo e numero telefonico; 
                c) indicazione che l'imballaggio contiene  tessuti  e
          cellule umani con la dicitura: «TRATTARE CON CAUTELA»; 
                d)  se  ai  fini  del  trapianto  occorrono   cellule
          viventi, quali cellule staminali,  gameti  e  embrioni,  e'
          aggiunta la dicitura: «NON IRRADIARE»; 
                e) condizioni di trasporto raccomandate  (ad  esempio
          conservare al fresco, in posizione verticale); 
                f)  istruzioni  per  la   sicurezza   e   metodo   di
          raffreddamento, se necessario. 
              Gli allegati VII, VIII, X e XI del decreto  legislativo
          25 gennaio 2010, n. 16, citato nelle  note  alle  premesse,
          sono cosi' rubricati: 
                «Allegato VII - Notifica di reazioni avverse gravi 
                Allegato VIII - Notifica di eventi avversi gravi 
                Allegato X - Informazioni sui dati minimi relativi al
          donatore/ricevente da conservare ai sensi dell'articolo 14 
                Allegato XI - Informazioni contenute nel  sistema  di
          codifica europeo (art. 15)».