Art. 2 
 
                 Individuazione e consegna dei beni 
 
  1. I beni di cui all'articolo 1 sono individuati  mediante  elenchi
descrittivi compilati d'intesa tra lo Stato e la regione. La relativa
consegna alla Regione Valle d'Aosta avviene entro tre mesi dalla data
di entrata in vigore del presente decreto al fine di consentire  alla
regione l'esercizio delle attribuzioni inerenti alla titolarita'  dei
beni stessi, comprese quelle indicate dall'articolo  89  del  decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112. 
  2. I  processi  verbali  di  consegna,  sottoscritti  dalle  parti,
costituiscono titolo per la trascrizione e per la  voltura  catastale
dei beni a favore della regione. 
  3. A decorrere dalla data  di  consegna,  i  proventi  e  le  spese
afferenti alla gestione dei beni trasferiti  spettano  in  ogni  caso
alla regione. 
  4. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma 1 senza  che  i
competenti uffici statali abbiano espletato le previste procedure  di
trasferimento, il Presidente della Regione  Valle  d'Aosta  emana  un
decreto ricognitivo dei  beni  oggetto  di  trasferimento  e  ne  da'
comunicazione alla competente  agenzia  del  demanio.  Tale  decreto,
pubblicato sul Bollettino Ufficiale della regione, costituisce titolo
per le operazioni di cui al comma 2 del presente articolo. 
 
          Note all'art. 2: 
              Il  decreto  legislativo  31   marzo   1998,   n.   112
          (Conferimento di funzioni e  compiti  amministrativi  dello
          Stato alle regioni ed agli enti locali, in  attuazione  del
          capo I della legge 15 marzo 1997,  n.  59),  e'  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 21 aprile 1998, n. 92, supplemento
          ordinario. Il testo dell'articolo 89 e' il seguente: 
              «Art. 89 (Funzioni conferite alle regioni e  agli  enti
          locali). - 1. Sono  conferite  alle  regioni  e  agli  enti
          locali, ai sensi dell'articolo 4, comma 1  della  legge  15
          marzo 1997, n. 59,  tutte  le  funzioni  non  espressamente
          indicate nell'articolo 88 e tra queste in particolare, sono
          trasferite le funzioni relative: 
                a) alla progettazione, realizzazione e gestione delle
          opere idrauliche di qualsiasi natura; 
                b)  alle  dighe  non  comprese  tra  quelle  indicate
          all'articolo 91, comma 1; 
                c) ai  compiti  di  polizia  idraulica  e  di  pronto
          intervento di cui al regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 e
          al regio decreto 9 dicembre 1937,  n.  2669,  ivi  comprese
          l'imposizione di limitazioni e  divieti  all'esecuzione  di
          qualsiasi opera o intervento anche al  di  fuori  dell'area
          demaniale idrica, qualora questi siano in grado di influire
          anche indirettamente sul regime dei corsi d'acqua; 
                d)  alle  concessioni  di  estrazione  di   materiale
          litoide dai corsi d'acqua; 
                e) alle concessioni di spiagge lacuali,  superfici  e
          pertinenze dei laghi; 
                f) alle concessioni di  pertinenze  idrauliche  e  di
          aree fluviali anche ai sensi dell'articolo 8 della legge  5
          gennaio 1994, n. 37; 
                g) alla polizia delle acque, anche con riguardo  alla
          applicazione del testo unico approvato con regio decreto 11
          dicembre 1933, n. 1775; 
                h) alla  programmazione,  pianificazione  e  gestione
          integrata degli interventi di difesa delle  coste  e  degli
          abitati costieri; 
                i) alla gestione del  demanio  idrico,  ivi  comprese
          tutte le funzioni amministrative relative alle  derivazioni
          di acqua pubblica, alla ricerca, estrazione e utilizzazione
          delle acque sotterranee, alla  tutela  del  sistema  idrico
          sotterraneo  nonche'  alla  determinazione  dei  canoni  di
          concessione e all'introito  dei  relativi  proventi,  fatto
          salvo  quanto  disposto  dall'articolo  29,  comma  3,  del
          presente decreto legislativo; (70) 
                l) alla nomina di regolatori  per  il  riparto  delle
          disponibilita' idriche qualora tra piu' utenti debba  farsi
          luogo delle disponibilita'  idriche  di  un  corso  d'acqua
          sulla base dei  singoli  diritti  e  concessioni  ai  sensi
          dell'articolo 43, comma 3, del testo  unico  approvato  con
          regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775. Qualora  il  corso
          d'acqua riguardi il territorio di piu'  regioni  la  nomina
          dovra' avvenire di intesa tra queste ultime; 
              2. Sino all'approvazione del bilancio idrico  su  scala
          di bacino, previsto dall'articolo 3 della legge  5  gennaio
          1994, n. 36, le concessioni di cui al comma 1, lettera  i),
          del presente articolo che  interessino  piu'  regioni  sono
          rilasciate d'intesa tra le regioni interessate. In caso  di
          mancata intesa nel termine di sei mesi dall'istanza, ovvero
          di altro termine stabilito ai sensi dell'articolo  2  della
          legge n. 241 del 1990, il  provvedimento  e'  rimesso  allo
          Stato. 
              3. Fino alla adozione di apposito accordo di  programma
          per la definizione del bilancio idrico, le funzioni di  cui
          al  comma  1,  lettera  i),  del  presente  articolo   sono
          esercitate   dallo   Stato,   d'intesa   con   le   regioni
          interessate, nei casi in  cui  il  fabbisogno  comporti  il
          trasferimento  di  acqua  tra  regioni   diverse   e   cio'
          travalichi  i  comprensori  di   riferimento   dei   bacini
          idrografici. 
              4. Le funzioni conferite con il presente articolo  sono
          esercitate in modo da garantire  l'unitaria  considerazione
          delle questioni afferenti ciascun bacino idrografico. 
              5. Per le opere di rilevante importanza e  suscettibili
          di interessare il territorio di piu' regioni, lo Stato e le
          regioni interessate stipulano accordi di  programma  con  i
          quali  sono  definite  le  appropriate   modalita',   anche
          organizzative, di gestione.».