IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista la legge 9 luglio 2015, n. 114, recante delega al Governo per
il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di  altri  atti
dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2014; 
  Vista  la  direttiva  2014/104/UE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 26 novembre 2014  relativa  a  determinate  norme  che
regolano le azioni per il risarcimento del danno ai sensi del diritto
nazionale  per  violazioni  delle  disposizioni  del  diritto   della
concorrenza degli Stati membri e dell'Unione europea; 
  Visto il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive
modificazioni, recante codice del consumo; 
  Visto il decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168,  e  successive
modificazioni,  recante  istituzione  di  Sezioni  specializzate   in
materia di proprieta' industriale ed intellettuale presso tribunali e
corti d'appello, a norma dell'articolo 16  della  legge  12  dicembre
2002, n. 273; 
  Vista la legge 10 ottobre 1990, n. 287, recante norme per la tutela
della concorrenza e del mercato; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1998, n.
217, concernente regolamento recante norme in  materia  di  procedure
istruttorie di competenza della Autorita' garante della concorrenza e
del mercato; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 27 ottobre 2016; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 14 gennaio 2017; 
  Sulla proposta del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  del
Ministro della giustizia e del Ministro dello sviluppo economico,  di
concerto con il Ministro degli affari  esteri  e  della  cooperazione
internazionale e dell'economia e delle finanze; 
 
               Emana il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
                  Ambito di applicazione e oggetto 
 
  1. Il presente  decreto  disciplina,  anche  con  riferimento  alle
azioni collettive di cui all'articolo 140-bis del codice del  consumo
di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, il diritto al
risarcimento in favore di chiunque ha subito un danno a causa di  una
violazione del diritto della concorrenza da parte di un'impresa o  di
un'associazione di imprese. 
  2. Il risarcimento comprende il danno emergente, il lucro  cessante
e gli interessi e non determina sovracompensazioni. 
 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3  del   testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
              Per gli atti dell'Unione europea  vengono  forniti  gli
          estremi   di   pubblicazione   nella   Gazzetta   Ufficiale
          dell'Unione Europea (GUUE) 
          Note alle premesse: 
              L'articolo 76 della Costituzione cosi' recita: 
              "L'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri direttivi e  soltanto  per  tempo  limitato  e  per
          oggetti definiti." 
              L'articolo  87  della  Costituzione   conferisce,   tra
          l'altro,  al  Presidente  della  Repubblica  il  potere  di
          promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi  valore  di
          legge e i regolamenti. 
              La legge 9 luglio 2015, n. 114 (Delega al  Governo  per
          il recepimento delle direttive europee  e  l'attuazione  di
          altri atti  dell'Unione  europea  -  Legge  di  delegazione
          europea 2014) e' pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  31
          luglio 2015, n. 176. 
              La direttiva 2014/104/UE del Parlamento europeo  e  del
          Consiglio relativa a  determinate  norme  che  regolano  le
          azioni per il risarcimento del danno ai sensi  del  diritto
          nazionale per violazioni  delle  disposizioni  del  diritto
          della concorrenza degli Stati membri e dell'Unione  europea
          (Testo rilevante ai  fini  del  SEE)  e'  pubblicata  nella
          G.U.U.E. 5 dicembre 2014, n. L 349. 
              Il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice
          del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29  luglio
          2003, n. 229) e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  8
          ottobre 2005, n. 235, S.O. 
              Il  decreto  legislativo  27  giugno   2003,   n.   168
          (Istituzione  di  Sezioni  specializzate  in   materia   di
          proprieta' industriale ed intellettuale presso tribunali  e
          corti d'appello, a  norma  dell'articolo  16  della  L.  12
          dicembre  2002,  n.  273)  e'  pubblicato  nella   Gazzetta
          Ufficiale 11 luglio 2003, n. 159. 
              La legge 10 ottobre 1990, n. 287 (Norme per  la  tutela
          della  concorrenza  e  del  mercato)  e'  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 13 ottobre 1990, n. 240. 
          Il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile  1998,
          n. 217 (Regolamento recante norme in materia  di  procedure
          istruttorie  di  competenza  dell'Autorita'  garante  della
          concorrenza e del mercato)  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 9 luglio 1998, n. 158. 
 
          Note all'art. 1: 
              Il testo dell'articolo 140-bis del decreto  legislativo
          6 settembre 2005, n. 206, citato nelle note alle  premesse,
          cosi' recita: 
              "Art. 140-bis. Azione di classe 
              1. I diritti individuali  omogenei  dei  consumatori  e
          degli utenti di  cui  al  comma  2  nonche'  gli  interessi
          collettivi sono tutelabili  anche  attraverso  l'azione  di
          classe, secondo le previsioni del presente articolo. A  tal
          fine  ciascun  componente  della  classe,  anche   mediante
          associazioni cui da' mandato o comitati cui partecipa, puo'
          agire per l'accertamento della  responsabilita'  e  per  la
          condanna al risarcimento del danno e alle restituzioni. 
              2. L'azione di classe  ha  per  oggetto  l'accertamento
          della responsabilita' e la  condanna  al  risarcimento  del
          danno  e  alle  restituzioni   in   favore   degli   utenti
          consumatori. L'azione tutela: 
              a)  i  diritti  contrattuali  di  una   pluralita'   di
          consumatori e utenti  che  versano  nei  confronti  di  una
          stessa impresa in situazione omogenea,  inclusi  i  diritti
          relativi a contratti stipulati ai sensi degli articoli 1341
          e 1342 del codice civile; 
              b) i diritti omogenei spettanti ai  consumatori  finali
          di un determinato prodotto o  servizio  nei  confronti  del
          relativo produttore, anche  a  prescindere  da  un  diretto
          rapporto contrattuale; 
              c)  i  diritti  omogenei  al  ristoro  del  pregiudizio
          derivante agli stessi  consumatori  e  utenti  da  pratiche
          commerciali     scorrette      o      da      comportamenti
          anticoncorrenziali. 
              3. I consumatori e utenti che intendono avvalersi della
          tutela di cui al presente articolo aderiscono all'azione di
          classe, senza ministero di difensore  anche  tramite  posta
          elettronica certificata e fax. L'adesione comporta rinuncia
          a  ogni  azione  restitutoria  o  risarcitoria  individuale
          fondata sul medesimo  titolo,  salvo  quanto  previsto  dal
          comma   15.   L'atto   di   adesione,   contenente,   oltre
          all'elezione di  domicilio,  l'indicazione  degli  elementi
          costitutivi  del  diritto  fatto  valere  con  la  relativa
          documentazione probatoria, e'  depositato  in  cancelleria,
          anche tramite l'attore, nel termine  di  cui  al  comma  9,
          lettera b). Gli effetti sulla prescrizione ai  sensi  degli
          articoli 2943 e 2945  del  codice  civile  decorrono  dalla
          notificazione della domanda e, per coloro che hanno aderito
          successivamente, dal deposito dell'atto di adesione. 
              4. La domanda e' proposta al tribunale ordinario avente
          sede nel capoluogo della regione in cui ha sede  l'impresa,
          ma per la Valle  d'Aosta  e'  competente  il  tribunale  di
          Torino, per il  Trentino-Alto  Adige  e  il  Friuli-Venezia
          Giulia e'  competente  il  tribunale  di  Venezia,  per  le
          Marche, l'Umbria, l'Abruzzo e il Molise  e'  competente  il
          tribunale di Roma e per la  Basilicata  e  la  Calabria  e'
          competente il tribunale di Napoli. Il tribunale  tratta  la
          causa in composizione collegiale. 
              5.  La  domanda  si  propone  con  atto  di   citazione
          notificato anche all'ufficio del pubblico ministero  presso
          il tribunale adito, il quale puo' intervenire limitatamente
          al giudizio di ammissibilita'. 
              6. All'esito della prima udienza  il  tribunale  decide
          con ordinanza sull'ammissibilita' della  domanda,  ma  puo'
          sospendere il giudizio quando sui fatti rilevanti  ai  fini
          del  decidere  e'  in  corso   un'istruttoria   davanti   a
          un'autorita' indipendente ovvero  un  giudizio  davanti  al
          giudice   amministrativo.   La   domanda   e'    dichiarata
          inammissibile quando e'  manifestamente  infondata,  quando
          sussiste un conflitto di interessi ovvero quando il giudice
          non   ravvisa   l'omogeneita'   dei   diritti   individuali
          tutelabili  ai  sensi  del  comma  2,  nonche'  quando   il
          proponente non appare  in  grado  di  curare  adeguatamente
          l'interesse della classe. 
              7.  L'ordinanza  che  decide  sulla  ammissibilita'  e'
          reclamabile  davanti  alla  corte  d'appello  nel   termine
          perentorio di  trenta  giorni  dalla  sua  comunicazione  o
          notificazione se anteriore. Sul reclamo la corte  d'appello
          decide con ordinanza  in  camera  di  consiglio  non  oltre
          quaranta  giorni  dal  deposito  del  ricorso.  Il  reclamo
          dell'ordinanza  ammissiva  non  sospende  il   procedimento
          davanti al tribunale. 
              8. Con  l'ordinanza  di  inammissibilita',  il  giudice
          regola le spese, anche ai sensi dell'articolo 96 del codice
          di procedura civile, e ordina la piu' opportuna pubblicita'
          a cura e spese del soccombente. 
              9.  Con  l'ordinanza  con  cui  ammette   l'azione   il
          tribunale fissa termini e modalita'  della  piu'  opportuna
          pubblicita',  ai  fini  della  tempestiva  adesione   degli
          appartenenti alla classe. L'esecuzione della pubblicita' e'
          condizione di procedibilita' della domanda. Con  la  stessa
          ordinanza il tribunale: 
              a)  definisce  i  caratteri  dei  diritti   individuali
          oggetto del giudizio, specificando i  criteri  in  base  ai
          quali i soggetti che chiedono di aderire sono inclusi nella
          classe o devono ritenersi esclusi dall'azione; 
              b)  fissa  un  termine  perentorio,  non  superiore   a
          centoventi giorni dalla scadenza di quello per l'esecuzione
          della pubblicita', entro il quale  gli  atti  di  adesione,
          anche a mezzo dell'attore, sono depositati in  cancelleria.
          Copia   dell'ordinanza   e'   trasmessa,   a   cura   della
          cancelleria, al Ministero dello sviluppo economico  che  ne
          cura ulteriori forme  di  pubblicita',  anche  mediante  la
          pubblicazione sul relativo sito internet. 
              10.  E'  escluso  l'intervento  di   terzi   ai   sensi
          dell'articolo 105 del codice di procedura civile. 
              11.  Con  l'ordinanza  con  cui  ammette  l'azione   il
          tribunale  determina  altresi'  il  corso  della  procedura
          assicurando,  nel  rispetto  del  contraddittorio,  l'equa,
          efficace e sollecita gestione del processo. Con la stessa o
          con successiva ordinanza, modificabile o revocabile in ogni
          tempo, il tribunale prescrive  le  misure  atte  a  evitare
          indebite ripetizioni o complicazioni nella presentazione di
          prove  o  argomenti;  onera  le  parti  della   pubblicita'
          ritenuta necessaria a tutela  degli  aderenti;  regola  nel
          modo che ritiene piu' opportuno l'istruzione  probatoria  e
          disciplina  ogni  altra  questione  di  rito,  omessa  ogni
          formalita' non essenziale al contraddittorio. 
              12. Se accoglie  la  domanda,  il  tribunale  pronuncia
          sentenza  di   condanna   con   cui   liquida,   ai   sensi
          dell'articolo 1226 del codice civile, le  somme  definitive
          dovute a coloro che hanno aderito all'azione  o  stabilisce
          il criterio omogeneo di  calcolo  per  la  liquidazione  di
          dette somme. In questo ultimo caso il giudice assegna  alle
          parti un termine,  non  superiore  a  novanta  giorni,  per
          addivenire ad un accordo sulla liquidazione del  danno.  Il
          processo verbale dell'accordo, sottoscritto dalle  parti  e
          dal  giudice,  costituisce  titolo  esecutivo.  Scaduto  il
          termine  senza  che  l'accordo  sia  stato  raggiunto,   il
          giudice, su istanza di almeno una delle parti,  liquida  le
          somme dovute ai singoli aderenti. In caso  di  accoglimento
          di un'azione di classe proposta nei confronti di gestori di
          servizi pubblici o di pubblica utilita', il tribunale tiene
          conto di quanto riconosciuto in favore degli utenti  e  dei
          consumatori danneggiati nelle relative  carte  dei  servizi
          eventualmente  emanate.  La  sentenza   diviene   esecutiva
          decorsi centottanta giorni dalla pubblicazione. I pagamenti
          delle somme dovute effettuati  durante  tale  periodo  sono
          esenti  da  ogni  diritto  e  incremento,  anche  per   gli
          accessori di legge maturati  dopo  la  pubblicazione  della
          sentenza. 
              13. La corte d'appello, richiesta dei provvedimenti  di
          cui all'articolo 283 del codice di procedura civile,  tiene
          altresi'  conto  dell'entita'   complessiva   della   somma
          gravante sul debitore, del numero  dei  creditori,  nonche'
          delle  connesse  difficolta'  di  ripetizione  in  caso  di
          accoglimento del gravame. La corte puo'  comunque  disporre
          che, fino al passaggio  in  giudicato  della  sentenza,  la
          somma complessivamente dovuta dal debitore sia depositata e
          resti vincolata nelle forme ritenute piu' opportune. 
              14. La sentenza che  definisce  il  giudizio  fa  stato
          anche nei confronti degli aderenti. E' fatta salva l'azione
          individuale dei  soggetti  che  non  aderiscono  all'azione
          collettiva. Non sono proponibili ulteriori azioni di classe
          per i medesimi fatti e nei confronti della  stessa  impresa
          dopo la scadenza del termine per l'adesione  assegnato  dal
          giudice ai sensi del comma 9. Quelle proposte  entro  detto
          termine sono riunite d'ufficio  se  pendenti  davanti  allo
          stesso tribunale;  altrimenti  il  giudice  successivamente
          adito  ordina  la  cancellazione  della  causa  dal  ruolo,
          assegnando un termine perentorio non superiore  a  sessanta
          giorni per la riassunzione davanti al primo giudice. 
              15. Le rinunce e  le  transazioni  intervenute  tra  le
          parti non pregiudicano i diritti degli aderenti che non  vi
          hanno espressamente consentito.  Gli  stessi  diritti  sono
          fatti salvi anche nei casi di estinzione del giudizio o  di
          chiusura anticipata del processo».".